Cassazione Penale, Ordinanza n. 10650/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta semplice. L'unico motivo deduceva la violazione dell'art. 217, comma 2, legge fallimentare e il vizio di motivazione in ordine all'offensività della condotta, sostenendo in sostanza che il comportamento contestato non fosse penalmente rilevante. Con memoria, la difesa ha chiesto la trasmissione degli atti alla Sezione competente, ribadendo la non manifesta infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui, in tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili cessa solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese. Ha inoltre ribadito che si tratta di un reato di pericolo presunto, tutelante l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, indipendentemente dall'effettivo pregiudizio per i creditori. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 217, comma 2, legge fall.
violazione dell'art. 217, comma 2, legge fall.
La norma è richiamata per affermare che l'obbligo di tenuta delle scritture contabili permane fino alla formale cancellazione dal registro delle imprese; la sua violazione integra bancarotta semplice documentale.
ex art. 616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa del ricorrente nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile.
Massime di principio
- In materia di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere e conservare le scritture contabili non cessa per il solo fatto della cessazione di fatto dell'attività, ma viene meno soltanto con la formale cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese.
- La bancarotta semplice documentale è un reato di pericolo presunto: non occorre verificare un concreto pregiudizio per i creditori, essendo sufficiente la violazione dell'obbligo documentale posto a tutela della conoscibilità della situazione patrimoniale dell'impresa.
- Quando il ricorso per cassazione si pone in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata, può essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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