Cassazione Penale, Ordinanza n. 10651/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila complessivi in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati dalla Corte di appello di Firenze per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, propongono un unico ricorso per cassazione contro la sentenza di conferma della condanna. Con il primo motivo deducono violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, ma le doglianze vengono lette dalla Corte di cassazione come mera richiesta di una diversa valutazione di merito, senza una compiuta deduzione del travisamento della prova. Con il secondo motivo contestano il diniego delle attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento delle circostanze. Con il terzo e il quarto motivo, rispettivamente riferiti ai due imputati, censurano la violazione dell'art. 133 c.p. e il vizio di motivazione sulla determinazione della pena. La Suprema Corte ritiene tutti i motivi privi di specificità e manifestamente infondati, evidenziando che la Corte territoriale aveva contenuto la pena base nel minimo edittale e limitato gli aumenti per la continuazione fallimentare, motivando in modo congruo sugli elementi di cui all'art. 133 c.p., comprese le modalità dell'azione e, per una delle imputate, i precedenti.
Norme richiamate
La determinazione della pena deve essere sorretta da una motivazione che dia conto degli elementi di gravità del fatto e della personalità dell'agente ritenuti prevalenti; tale valutazione è discrezionale e censurabile in cassazione solo se illogica o giuridicamente erronea.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e, quando vi sia colpa nella proposizione dell'impugnazione, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il diniego delle attenuanti generiche, se motivato in modo congruo sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p., non è utilmente censurabile in cassazione mediante una mera diversa lettura del compendio probatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo e diverso apprezzamento del merito; la censura deve individuare specifici errori di diritto, manifeste illogicità o un effettivo travisamento della prova, non ricostruibile mediante richiamo frammentario degli atti.
- Il travisamento della prova non può essere dedotto in modo generico o tramite una selezione parcellizzata degli elementi probatori: occorre una contestazione puntuale e compiuta che evidenzi l'errore percettivo o rappresentativo del giudice di merito.
- La motivazione sulla pena e sulle circostanze attenuanti è sufficiente quando il giudice dia conto, in modo coerente, degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti decisivi, specie se la pena base è contenuta nel minimo edittale e gli aumenti per continuazione sono modesti.
- La censura in cassazione della discrezionale valutazione sul trattamento sanzionatorio non può risolversi nell'indicazione di elementi favorevoli non considerati, se la sentenza impugnata ha già esplicitato i dati ritenuti prevalenti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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