Cassazione Penale, Ordinanza n. 10640/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in esito a patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena e modificato le pene accessorie. I motivi dedotti erano tre: 1) motivazione apparente e difetto di controllo giurisdizionale sulla congruità della pena; 2) illegittimità, sproporzione e difetto assoluto di motivazione sull'aumento di pena applicato a titolo di continuazione; 3) illegittima applicazione delle pene accessorie e difetto assoluto di motivazione sulla loro necessità e proporzionalità. La difesa ha inoltre eccepito l'omesso avviso al difensore dell'udienza camerale, sostenendo un vizio della trattazione de plano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di omesso avviso dell'udienza, poiché il procedimento era correttamente trattato nelle forme de plano previste dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per i ricorsi avverso sentenze rese ex art. 599-bis c.p.p. Ha poi affermato che, nel patteggiamento in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione che investa la misura della pena concordata, anche nella parte relativa all'aumento per continuazione, salvo il caso di illegalità della pena, qui non dedotto né ricorrente. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto che la sostituzione dell'interdizione perpetua con quella temporanea e la revoca dell'interdizione legale discendessero automaticamente dalla misura della pena inflitta, senza margini di discrezionalità; tuttavia ha rilevato un contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, precisando che la correzione dell'errore materiale non poteva essere effettuata in sede di legittimità perché il ricorso era inammissibile, potendo semmai provvedervi il giudice d'appello adito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il patteggiamento in appello; la decisione resa su concorde richiesta delle parti limita la possibilità di sindacato sulla pena concordata in cassazione.
consente la trattazione de plano del ricorso per cassazione avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., senza formalità di procedura.
indicato quale norma incriminatrice del reato più grave contestato, in concorso con altri soggetti e con aggravanti specifiche.
indicato quale norma incriminatrice del reato di ricettazione contestato in continuazione con il capo principale.
richiamato ai fini della diminuente concessa nella determinazione finale della pena.
richiamato per l'aumento di pena per la continuazione tra i reati.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
la Corte precisa che la correzione dell'errore materiale non può essere disposta in cassazione quando il ricorso è inammissibile.
richiamato in relazione al potere di rettifica dell'errore materiale da parte del giudice dell'impugnazione, non esercitabile dopo la declaratoria di inammissibilità.
menzionato quale rimedio straordinario esperibile avverso la decisione di inammissibilità.
indicato quale norma sul concorso di persone nei reati contestati.
art. 628, commi 1, 3, n. 1 e 3-bis, e 4 c.p.
norma incriminatrice della rapina aggravata contestata nel capo A.
aggravante contestata per il capo B.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione la misura della pena concordata tra le parti, incluso l'aumento per continuazione, salvo il caso di pena illegale.
- La natura consensuale e deflattiva del patteggiamento in appello impedisce modifiche unilaterali del trattamento sanzionatorio una volta recepito nella decisione del giudice.
- Le pene accessorie che conseguono automaticamente, per legge, alla misura della pena principale non sono espressione di discrezionalità giudiziale e, come tali, non sono suscettibili di censura per difetto di motivazione sulla loro opportunità o proporzionalità quando la loro durata è normativamente predeterminata.
- Se il dispositivo della sentenza contiene un errore materiale o un contrasto con la motivazione, la correzione non può essere effettuata in cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la rettifica compete al giudice dell'impugnazione, secondo le regole generali sull'errore materiale.
- La trattazione de plano del ricorso avverso sentenze rese ex art. 599-bis c.p.p. è compatibile con il sistema e non comporta, di per sé, lesione del diritto di difesa.
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