Cassazione Penale, Ordinanza n. 10647/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la sua responsabilità penale per bancarotta fraudolenta documentale. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione sulla responsabilità, con specifico riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo. La Corte di cassazione rileva però che il motivo non si confronta in modo compiuto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale non aveva fondato l'affermazione di colpevolezza sulla sola carica amministrativa o sul mero inadempimento dei doveri, ma su elementi concreti del caso, valorizzando la situazione contabile ed economico-patrimoniale della società, nota all'imputato, e la sua perdurante persistenza. Mancavano quindi censure puntuali di legittimità contro tale ricostruzione.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisabili profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 81 cod. proc. pen.
Non citato.
art. 216 l. fall.
La sentenza riguarda la bancarotta fraudolenta documentale, ma il testo non riporta espressamente il riferimento normativo; la qualificazione del fatto è desunta dalla decisione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce il vizio di motivazione sulla responsabilità penale deve confrontarsi in modo specifico e completo con la ratio della sentenza impugnata; se si limita a una critica generica o meramente assertiva, è inammissibile.
- Nella bancarotta fraudolenta documentale l'elemento soggettivo non può essere affermato per automatismo in base alla sola carica ricoperta o alla violazione dei doveri gestori: il giudice deve valorizzare elementi concreti del caso che dimostrino la consapevolezza della situazione societaria.
- Quando la motivazione di merito ha già spiegato in modo puntuale gli indici da cui inferire il dolo, il ricorso deve articolare censure specifiche contro tali passaggi logici; in difetto, manca la necessaria specificità del motivo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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