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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19069/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004 con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione IRAP maggiori imposte e irrogava sanzioni, contestando la deducibilità di costi per l'acquisto di lenti ottiche da fornitori di Hong Kong, qualificati come soggetti residenti in paese black list. La contribuente aveva prodotto documentazione per dimostrare, in alternativa, sia l'effettivo svolgimento di attività commerciale da parte delle imprese estere sia l'effettivo interesse economico e la concreta esecuzione delle operazioni. La CTP accoglieva il ricorso nel merito, ritenendo provato l'interesse economico; la CTR confermava il risultato. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 110, comma 11, TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provati i presupposti esimenti richiesti dalla disciplina black list. La contribuente resisteva con controricorso incidentale condizionato, lamentando l'omessa pronuncia sulla preliminare eccezione di incompetenza della Direzione regionale che aveva svolto l'accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso principale inammissibile perché le censure dell'Agenzia miravano, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha quindi confermato l'impostazione della CTR secondo cui la contribuente aveva fornito prova idonea dei presupposti esimenti previsti dall'art. 110, comma 11, TUIR, valorizzando sia l'effettività dell'attività commerciale dei fornitori esteri sia l'interesse economico e la concreta esecuzione delle operazioni. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato assorbito, poiché la stessa era risultata totalmente vittoriosa sul merito. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova; la censura dell'Ufficio è stata reputata inammissibile perché sollecitava un riesame del giudizio di fatto compiuto dal giudice tributario.

  • art. 110, comma 10, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    "Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati."

    La disposizione introduce la regola di indeducibilità dei costi da operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata.

  • art. 110, comma 11, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    "Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione."

    Le esimenti sono alternative e non cumulative; basta la prova di una delle due condizioni previste dalla norma, oltre alla concreta esecuzione dell'operazione, per superare il divieto di deduzione. È anche richiamato l'obbligo dell'Ufficio di motivare il diniego delle prove offerte e la necessità di separata indicazione in dichiarazione dei costi dedotti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, invocata dall'Agenzia per denunciare errori di applicazione della disciplina fiscale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma richiamata nel ricorso incidentale per denunciare omessa pronuncia della CTR sulla questione preliminare di incompetenza dell'ufficio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per dare conto della trattazione camerale e del deposito di memoria.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel passaggio sul giudicato esterno, ma senza incidere sul dispositivo; la Corte ne ricorda la possibile proiezione nei giudizi tributari nei limiti consentiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la ricorrente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ponderazione delle prove: il controllo della Cassazione riguarda la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione, non il merito.
  • In materia di costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, il contribuente può superare il regime di indeducibilità dimostrando alternativamente l'effettivo svolgimento di attività commerciale da parte dell'impresa estera oppure l'effettivo interesse economico dell'operazione e la sua concreta esecuzione.
  • Le condizioni esimenti previste dalla disciplina black list devono essere lette in termini alternativi e non cumulativi; la prova di una sola delle due, se ritenuta credibile dal giudice di merito, è sufficiente a consentire la deduzione.
  • Se la decisione di merito dà conto di una compiuta valutazione delle risultanze documentali e motiva la propria scelta tra prove contrapposte, la censura che si limiti a contestarne l'apprezzamento è inammissibile in cassazione.
  • Nel processo tributario il giudicato esterno può esplicare effetti vincolanti tra le stesse parti sul medesimo rapporto d'imposta, ma tale tema rileva solo se il precedente giudicato è effettivamente idoneo a incidere sulla decisione del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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