Cassazione Civile, Ordinanza n. 19227/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2012, fondato su indagini finanziarie e su due conti correnti intestati al contribuente, contestando redditi non dichiarati qualificati come redditi diversi e come redditi di lavoro autonomo. Il contribuente aveva impugnato l’atto lamentando, in primo grado, difetto di motivazione e mancato riconoscimento di rimborsi spese; in appello la decisione sfavorevole era stata confermata. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione degli artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che, essendo persona fisica, dovesse applicarsi il principio di tassazione per cassa e che non potessero essere sommati agli importi accreditati nel 2012 anche redditi già dichiarati con CUD. La censura, tuttavia, secondo la Corte, mirava in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, senza indicare specificamente quali importi fossero stati duplicati e senza confrontarsi adeguatamente con la ratio della sentenza impugnata e con la ricostruzione delle movimentazioni bancarie effettuata nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, che il motivo era sostanzialmente diretto a ottenere un nuovo esame del merito e della prova, quindi non scrutinabile in cassazione; dall’altro, che mancava il requisito di specificità imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva indicato in modo puntuale quali somme sarebbero state indebitamente duplicate per effetto della mancata applicazione del principio di cassa. Per effetto dell’inammissibilità, è stata confermata la decisione di merito sfavorevole al contribuente ed egli è stato condannato anche alle spese di lite e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente quale norma che, insieme all’art. 3 TUIR, esprimerebbe il principio di imposizione dei redditi delle persone fisiche secondo i criteri di riferimento invocati in giudizio
art. 3 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul criterio di imputazione temporale dei redditi delle persone fisiche
richiamato dalla Corte per descrivere il fondamento dell’accertamento derivante da indagini bancarie
art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
la censura è stata dichiarata inammissibile anche per difetto di specifica indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni poste a base della dedotta violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma di legittimazione del motivo per violazione o falsa applicazione di legge invocata dal ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto l’apparente veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e un diverso accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico e puntuale gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche poste a base della dedotta violazione di legge; la mera affermazione di un principio astratto, senza indicare quali poste siano state concretamente e illegittimamente computate, non soddisfa l’onere di specificità.
- Quando l’accertamento tributario è fondato su indagini bancarie, la contestazione in cassazione deve confrontarsi con la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito e non può limitarsi a invocare in termini generali il principio di tassazione per cassa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente sulle spese e, nei casi previsti, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
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