Cassazione Civile, Sentenza n. 34544/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
AMA impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato l'appello di AMA avverso le pronunce favorevoli ai contribuenti (intimati) relative al rimborso dell'IVA addebitata sulla TARI per gli anni 2003-2009. AMA deduce cinque motivi principali: 1) difetto di giurisdizione del giudice tributario (la controversia - rimborso IVA rivendicato da utenti contro la concessionaria della riscossione - sarebbe una lite tra privati e quindi di competenza dell'ordinario); 2) vizi di motivazione della sentenza gravata; 3) inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di impugnazione del provvedimento presupposto e per forma collettiva/cumulativa; 4) errata applicazione delle norme IVA e correlata qualificazione del servizio di smaltimento rifiuti come imponibile (richiamando DPR 633/1972, DM 370/2000, d.lgs. 152/2006, ecc.); 5) decadenza biennale ai sensi dell'art.21, c.2 d.lgs.546/1992 per le domande presentate nel 2009 con riferimento ad annualità anteriori al 2007.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (difetto di giurisdizione del giudice tributario) ritenendo che la richiesta di restituzione dell'IVA pagata, promossa dall'utente finale nei confronti della concessionaria (AMA), costituisce una controversia tra privati e pertanto rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha ritenuto irrilevante che la lite richieda un accertamento incidentale di norme tributarie. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio agli effetti previsti dalla l. n.69/2009 art.59, e dichiarata la competenza del giudice ordinario sulla domanda di ripetizione di indebito proposta dagli intimati nei confronti di AMA. I residui motivi sono stati assorbiti. Le spese dei gradi di merito sono compensate; le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico, in solido, delle parti intime e liquidate in favore della ricorrente (€ 1.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario).
Norme richiamate
Fondamento della censura per violazione di legge e carenza di giurisdizione utilizzato dalla ricorrente per dedurre l'erronea qualificazione della competenza del giudice tributario
Norma richiamata dalla ricorrente per dedurre la decadenza biennale delle domande di rimborso; nella sentenza tale questione è stata assorbita in ragione della decisione sulla giurisdizione e non è stata risolta nel merito
Norma processuale tributaria richiamata nella censura di vizio procedurale/motivazionale; la Corte non ha deciso il merito della questione avendo accolto il motivo di giurisdizione
D.P.R. 633/1972, Tabella A, parte III, n. 127 sexiesdecies
Richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi di imponibilità IVA delle prestazioni relative allo smaltimento rifiuti; la Corte rileva però che l'esistenza di una norma fiscale non determina di per sé la giurisdizione tributaria quando la controversia è tra privati
Citato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione tecnica/tributaria delle prestazioni di smaltimento; non deciso nel merito dalla Corte, essendo prevalsa la questione di giurisdizione
Riferimento normativo usato dalla ricorrente in tema di gestione rifiuti e presunta imprenditorialità del servizio; la Corte non si è pronunciata sul merito
d.l. 31 maggio 2010, n.78, art.14, comma 33, conv. in l. 30 luglio 2010, n.122
Norma normativa menzionata dalla ricorrente nel contesto dell'argomentazione sull'applicabilità dell'IVA alla tariffa rifiuti; non risolta nel merito dalla Corte
Cass. Sez. U., 28 gennaio 2011, n. 2064; Cass. Sez. U., 20 novembre 2017, n. 27437; Cass., 12 novembre 2020, n. 25519
Giurisprudenza della Corte di legittimità richiamata che stabilisce il principio secondo cui le azioni di ripetizione dell'indubito tra utente finale e concessionaria (o prestatore privato) in relazione all'IVA sono di competenza del giudice ordinario, trattandosi di controversie tra privati
l. n.69/2009, art.59, commi 1 e 2
Norma richiamata per gli effetti della cassazione in ordine alla riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione
d.l. n.137/2020, art.23, c.8-bis; d.l. n.228/2021, art.16, c.1 (conv. l. n.15/2022)
Norme procedurali richiamate nella fase di trattazione del ricorso (decussione in camera di consiglio per norme emergenziali); uso formale nelle modalità di trattazione del ricorso
Massime di principio
- Una domanda di rimborso dell'IVA promossa dall'utente finale contro la società che ha riscosso o fatturato il servizio è, di regola, una controversia tra privati e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, anche quando richieda un accertamento incidentale di norme tributarie.
- La sola presenza di questioni di diritto tributario o della necessità di interpretare normative IVA non trasferisce automaticamente la competenza al giudice tributario, se manca un rapporto tributario diretto con l'Amministrazione (potestà impositiva).
- In presenza di controversie tra utente e concessionaria/prestatore private su somme versate per imposte o corrispettivi fatturati, è opportuno valutare la giurisdizione prima di instaurare il giudizio: se si agisce per ripetizione di indebito verso il privato, l'azione deve essere proposta davanti al giudice ordinario.
- Se sussistono invece atti impugnabili emanati dall'Amministrazione pubblica (es. provvedimenti impositivi), la giurisdizione resta tributaria; va quindi analizzato con attenzione quale sia il soggetto passivo dell'imposta e l'esistenza di un atto amministrativo impugnabile.
- Questioni processuali sollevate (es. forme collettive di impugnazione, decorrenza dei termini di decadenza/ prescrizione) devono essere considerate, ma possono risultare assorbite se il giudice decide per incompetenza per materia: in tal caso la controversia va riassunta davanti al giudice competente nei termini di legge.
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