Cassazione Civile, Ordinanza n. 05197/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha impugnato dinanzi al giudice tributario cinque ruoli e cartelle di pagamento di cui era venuto a conoscenza solo tramite estratti di ruolo rilasciati dall’agente della riscossione. Ha dedotto l’illegittimità degli atti per mancata notifica e per intervenuta prescrizione, nonché l’illegittimità dell’aggio della riscossione per mancanza di prova dell’effettiva attività svolta per il recupero del credito. La CTP ha dichiarato inammissibile il ricorso; la CTR ha poi rigettato l’appello ritenendo rituale la notificazione delle cartelle. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, con riferimento alla individuazione della residenza alla data di notifica; (2) omesso esame di un fatto decisivo, sempre relativo alla residenza e alla documentazione prodotta. La Corte, tuttavia, ha rilevato d’ufficio il difetto di interesse ad agire, richiamando la disciplina sopravvenuta sull’impugnazione dell’estratto di ruolo e la necessità di allegare uno specifico interesse tra quelli tipizzati dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso introduttivo fosse inammissibile per difetto originario di interesse ad agire, poiché il contribuente non aveva dedotto né dimostrato uno degli specifici interessi che, per legge, consentono l’impugnazione dell’estratto di ruolo quando si contesti la mancata o invalida notifica della cartella conosciuta solo tramite estratto. Ne è conseguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell’intimato.
Norme richiamate
"l'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 cod. proc. civ., è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento"
l'interesse ad agire è una condizione dell'azione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
"selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale"
l’impugnazione dell’estratto di ruolo è consentita solo nei casi specificamente individuati dalla norma; l’interesse ad agire è configurato in modo dinamico e va dimostrato nei processi pendenti.
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
ha introdotto, tramite conversione, il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, incidendo anche sui processi pendenti.
legge di conversione che ha introdotto la disciplina speciale sull’impugnazione dell’estratto di ruolo.
nel giudizio di legittimità la dimostrazione dello specifico interesse può avvenire mediante deposito di documentazione nei limiti consentiti.
richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso e per le conseguenze della mancata conformazione alla proposta.
richiamato per il deposito di memoria nel procedimento camerale in cassazione.
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
"non vi è luogo alla pronuncia di condanna a favore della cassa delle ammende"
esclusa la condanna aggravata e ogni statuizione ex art. 96, anche in ragione dell’assetto processuale della definizione del ricorso.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione al contenuto della sentenza tributaria e alla motivazione.
Massime di principio
- L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente allega e prova uno specifico interesse ad agire tra quelli tipizzati dalla normativa sopravvenuta; la mera contestazione della mancata notifica della cartella, in sé considerata, non basta.
- L’interesse ad agire è una condizione dell’azione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e deve permanere fino alla decisione, potendo essere inciso anche da una norma sopravvenuta.
- Nel giudizio di legittimità, la prova dello specifico interesse richiesto per l’impugnazione dell’estratto di ruolo può essere prodotta entro i limiti processuali consentiti; in difetto, il ricorso originario resta improponibile/inammissibile.
- Quando la causa non poteva essere proposta per difetto originario di una condizione dell’azione, la Corte può cassare la sentenza senza rinvio.
- La mancata costituzione dell’intimato può escludere la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione e sulla condanna aggravata, ferma la possibilità di compensare le spese dei gradi di merito.
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