Cassazione Civile, Ordinanza n. 20626/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria emise una cartella di pagamento ex artt. 36-bis e 54-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti di un contribuente, recuperando un importo indicato nella dichiarazione dei redditi 2002 al rigo RU075 come credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate. Secondo l'Ufficio, il credito era stato indebitamente compensato perché nella dichiarazione dell'anno precedente non risultava esposto alcun credito da riportare. Il contribuente impugnò la cartella e la CTP annullò l'atto; in appello la CTR riformò la decisione e confermò la cartella. In cassazione il contribuente articolò due motivi: con il primo denunciò violazione degli artt. 36-bis e 54-bis d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il disconoscimento del credito non poteva essere effettuato con controllo automatizzato e senza previo avviso di accertamento, anche perché l'Ufficio avrebbe introdotto in appello una ragione nuova; con il secondo dedusse violazione dell'art. 8 della l. n. 388 del 2000, dell'art. 53 Cost. e dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000, assumendo che il credito derivava da investimenti effettivamente eseguiti e che la mancata indicazione nella dichiarazione precedente era solo una dimenticanza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile per difetto di specificità e per mancata trascrizione del contenuto dell'atto impugnato, infondato perché la cartella era stata emessa non per un accertamento sostanziale del diritto al credito, ma per il riscontro cartolare della mancata esposizione del credito nella dichiarazione precedente, operazione consentita nel controllo automatizzato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
consente il controllo automatizzato e il disconoscimento del credito d'imposta quando il riscontro resti cartolare e basato sui dati formali delle dichiarazioni, senza svolgere valutazioni sostanziali o attività accertativa non consentita
art. 54-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base normativa della cartella emessa in sede di controllo automatizzato
art. 8 l. 23 dicembre 2000, n. 388
richiamato dal ricorrente quale fonte del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate
art. 53 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della tesi di illegittimità del recupero del credito
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dal ricorrente a sostegno della tesi di tutela dell'affidamento e correttezza nei rapporti con l'amministrazione
il ricorso deve indicare specificamente e trascrivere gli atti e i documenti su cui si fonda, altrimenti la censura è inammissibile
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata quale vizio denunciato in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento della declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 l'amministrazione può disconoscere un credito d'imposta quando la verifica si risolva in un riscontro meramente cartolare dei dati dichiarativi, anche confrontando la dichiarazione con quelle degli anni precedenti, senza necessità di un avviso di accertamento.
- Il potere di controllo automatizzato non può essere utilizzato per svolgere accertamenti sostanziali o valutazioni giuridiche estranee ai dati formali della dichiarazione; è invece legittimo per correggere errori materiali o di calcolo e per eliminare crediti indebitamente utilizzati.
- Quando si censura in cassazione la motivazione di una cartella di pagamento, il ricorrente deve riportare specificamente il contenuto dell'atto e indicare in modo puntuale i documenti rilevanti; in mancanza, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere diretto contro la ratio decidendi della sentenza impugnata; se si lamentano condotte dell'Ufficio senza confrontarsi con le argomentazioni effettivamente poste a base della decisione, il motivo è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20612/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20616/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20617/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20619/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20620/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20621/2022 del 28/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →