Cassazione Civile, Ordinanza n. 25855/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto di un diserbante fitosanitario, venduto con una specifica "ricetta"/istruzione di utilizzo fornita dal consulente della società venditrice, in relazione alla semina di cipolle. L'azienda acquirente lamentava un grave danno alle coltivazioni, sostenendo che esso fosse dipeso non dalla profondità di semina indicata dal giudice di merito, ma dall'erronea informazione trasmessa al momento della vendita circa l'intervallo di semina e le modalità di impiego della miscela di prodotti (Stomp 330E e Ramrod Flow). Con il ricorso si denunciavano: 1) errori processuali e omesso esame di fatti decisivi, contestando la motivazione della Corte d'appello che aveva attribuito la causa del danno alla profondità di semina di 6/7 cm ritenuta risultante dagli atti; 2) violazione delle norme sulla garanzia per vizi e sulla responsabilità del venditore, sostenendo che l'oggetto dell'indagine dovesse riguardare non solo il singolo prodotto ma la miscela consigliata e venduta tramite il consulente della venditrice, con conseguente responsabilità anche ex art. 1228 c.c.; 3) violazione della disciplina sulla sicurezza dei prodotti fitosanitari e sul prodotto difettoso, assumendo che il prodotto non fosse sicuro e che la responsabilità del produttore dovesse concorrere; 4) violazione delle norme in tema di sicurezza generale dei prodotti e di diligenza professionale, deducendo che la Corte territoriale avesse erroneamente rimesso all'agricoltore l'intera valutazione delle corrette modalità di semina, senza valorizzare le istruzioni specifiche fornite dal venditore e riportate nella documentazione consegnata. La ricorrente insisteva inoltre sul fatto che l'indicazione corretta della semina (5-6 cm) risultasse dalla documentazione acquisita e che l'errore informativo fosse decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti dei primi due motivi e del quarto motivo, ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per il vizio di doppia conforme e ha giudicato inammissibili le questioni nuove o meramente rivalutative riferite alla presunta inidoneità del mix di prodotti e alla pericolosità del diserbante. Ha invece censurato la sentenza d'appello per motivazione contraddittoria e per avere trascurato la rilevanza dell'erronea informazione fornita al momento della consegna, laddove la documentazione in atti indicava una profondità di semina diversa da quella che la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante. La Corte ha poi affermato che non trovavano applicazione, nel caso concreto, né la disciplina del danno da prodotto difettoso né quella sulla sicurezza generale dei prodotti, poiché il danno riguardava un'azienda agricola e colture destinate al mercato, mentre la questione andava ricondotta alla responsabilità contrattuale del venditore e all'obbligo di fornire corrette informazioni e istruzioni sull'uso del prodotto, secondo diligenza professionale e buona fede. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame delle rispettive responsabilità della venditrice e del produttore alla luce dei principi affermati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
sono richiamati per censurare violazione di legge, nullità della sentenza ed omesso esame di fatti decisivi; il motivo ex n. 5 è stato reputato inammissibile in presenza di doppia conforme
rende inammissibile il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei casi di doppia conforme nei giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012
norma transitoria richiamata per l'applicabilità del regime della doppia conforme
richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità del venditore per fatto del proprio ausiliario/consulente nella fornitura delle informazioni
richiamati dalla ricorrente come base della garanzia per vizi, ma la Corte riqualifica la vicenda in termini di responsabilità contrattuale e obbligo di corretta informazione
richiamato quanto al riparto dell'onere della prova nella valutazione della responsabilità contrattuale
richiamati per denunciare errori di valutazione delle prove; la Corte distingue tra censure di merito e vizi processuali
utilizzato come parametro per il vizio di motivazione apparente/contraddittoria della sentenza impugnata
D.P.R. n. 224/1988, artt. 5 e 8
richiamati dalla ricorrente in tema di responsabilità del produttore; la Corte esclude l'applicabilità della disciplina al caso concreto
d.lgs. n. 194/1995, artt. 4 e 16
costituiscono la disciplina di settore sui prodotti fitosanitari e sull'etichettatura/imballaggio; la Corte vi riconduce la normativa verticale applicabile
D.M. 20 giugno 2003
richiamato in relazione alle regole tecniche e informative sui prodotti fitosanitari
d.lgs. n. 172/2004, art. 1, commi 2 e 6, e art. 2, comma 1, lett. a)
esclude l'applicabilità della disciplina generale di sicurezza dei prodotti ai beni alimentari e ai prodotti fitosanitari destinati all'uso professionale nella fattispecie
Direttiva 2001/95/CE
richiamata dalla ricorrente; la Corte ne esclude l'applicazione al caso concreto
artt. 1175, 1176, comma 2, e 1366 c.c.
fondano, secondo la Corte, il dovere di diligenza professionale e l'interpretazione del rapporto secondo buona fede oggettiva, includendo obblighi informativi e istruttori
è il parametro della responsabilità contrattuale del venditore per inesatto adempimento dell'obbligo di consegnare anche un prodotto corredato di istruzioni corrette
art. 3, comma 5, d.lgs. n. 194/1995
prevede che i prodotti fitosanitari autorizzati siano utilizzati secondo i principi delle buone pratiche agricole; la Corte precisa però che ciò non esclude l'obbligo informativo del venditore quando abbia fornito specifiche istruzioni
la Corte richiama il principio di responsabilità del debitore per l'operato dei propri ausiliari quando l'informazione errata provenga da un collaboratore
art. 123, comma 1, lett. a) e b), codice del consumo
citato in continuità con la disciplina previgente sulla sicurezza generale dei prodotti, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie
Massime di principio
- Nei rapporti di vendita di prodotti specialistici, la prestazione del venditore non si esaurisce nella mera consegna del bene, ma comprende anche la fornitura di informazioni e istruzioni corrette e adeguate al suo impiego, quando tali indicazioni siano funzionali al risultato atteso dal creditore.
- La responsabilità del venditore va valutata alla luce della diligenza professionale qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. e della buona fede oggettiva, che integrano il contenuto dell'obbligazione imponendo anche comportamenti informativi accessori ma necessari al corretto uso del prodotto.
- La disciplina della responsabilità da prodotto difettoso e della sicurezza generale dei prodotti non si applica automaticamente a ogni controversia concernente un prodotto fitosanitario: occorre verificare l'ambito soggettivo e oggettivo della normativa, nonché l'eventuale rinvio alla disciplina settoriale verticale.
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in caso di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente la diversità delle rationes decidendi tra primo e secondo grado.
- È inammissibile in cassazione la censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
- Quando il venditore, tramite un proprio ausiliario, fornisca indicazioni tecniche errate che si inseriscono nel contenuto dell'obbligazione, la responsabilità per inesatto adempimento può essere imputata al venditore anche per il fatto del collaboratore.
- Se il giudice di merito afferma, da un lato, che la causa del danno risiede in una determinata modalità di utilizzo o di esecuzione e, dall'altro, esclude ogni rilevanza di quel medesimo dato nella causazione del danno, la motivazione può risultare apparente o insanabilmente contraddittoria.
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