Cassazione Civile, Ordinanza n. 02376/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società sportiva professionistica aveva chiesto il rimborso di somme versate a titolo di IRAP per gli anni 2003 e 2004, sostenendo di averle corrisposte erroneamente in relazione a operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni di calciatori. Secondo la società, tali operazioni non costituivano cessione di beni strumentali idonea a generare plusvalenze imponibili, ma si risolvevano nella cessazione anticipata del rapporto con il calciatore e nella stipula di un nuovo contratto con altra società. La CTP accolse il ricorso e la CTR confermò. L’Agenzia delle Entrate ricorse per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità dell’istanza di rimborso per difetto di prova dei presupposti; 2) violazione della normativa sul rapporto di lavoro sportivo e sull’IRAP, sostenendo che il trasferimento dell’atleta, prima della scadenza, integra cessione del contratto ex art. 1406 c.c. e che il corrispettivo ricevuto genera plusvalenza su bene immateriale strumentale imponibile; 3) omesso esame di eccezioni contabili circa l’iscrizione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori tra le immobilizzazioni immateriali.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendo che il trasferimento oneroso, prima della scadenza naturale, del diritto di una società sportiva di utilizzare la prestazione professionale di un atleta sia riconducibile allo schema della cessione del contratto previsto dalla legge speciale sul lavoro sportivo e, fiscalmente, equiparabile alla cessione di un bene immateriale suscettibile di generare plusvalenza imponibile ai fini IRAP. I primi e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente in rimborso. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle controricorrenti, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per dedurre l’omessa pronuncia della CTR sul motivo d’appello relativo all’inammissibilità dell’istanza di rimborso.
Richiamato nel terzo motivo per denunciare un vizio di motivazione/nullità della sentenza per omesso esame di eccezioni contabili.
Richiamato nel primo motivo con riferimento all’onere di provare i presupposti del rimborso.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel primo motivo quale norma sul rimborso delle imposte versate indebitamente.
art. 3 l. 23 marzo 1981, n. 91
La prestazione dell’atleta professionista è qualificata come oggetto di contratto di lavoro subordinato.
art. 4 l. 23 marzo 1981, n. 91
Richiamato dall’Agenzia per assimilare il rapporto dell’atleta al lavoro subordinato e al relativo scambio prestazione/corrispettivo.
art. 5, comma 2, l. 23 marzo 1981, n. 91
"consente che tale contratto sia ceduto a titolo oneroso, prima della sua scadenza, da una società sportiva ad un'altra, con il consenso dell’altra parte"
Il trasferimento dell’atleta prima della scadenza è ricondotto alla cessione del contratto, non a una mera risoluzione seguita da nuovo accordo autonomo.
art. 16 l. 23 marzo 1981, n. 91
Richiamato dall’Agenzia tra le disposizioni della legge sul lavoro sportivo.
artt. 2, 4, 5 e 11 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamati per la disciplina IRAP e della base imponibile.
art. 11, comma 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
"ai fini della determinazione della base imponibile ... concorrono ... in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda"
Le plusvalenze su beni strumentali rilevano ai fini IRAP; il diritto alle prestazioni dell’atleta è considerato bene immateriale strumentale.
Lo schema del trasferimento dell’atleta è ricondotto alla cessione del contratto, con subentro della società acquirente nei diritti e negli obblighi connessi.
Massime di principio
- Il trasferimento oneroso, prima della scadenza, del rapporto relativo alle prestazioni di un atleta professionista va qualificato, ai fini civilistici, come cessione del contratto ai sensi della disciplina speciale sul lavoro sportivo, purché intervenga il consenso del ceduto secondo le regole federali.
- La scomposizione dell’operazione in una preventiva risoluzione del rapporto originario e in un nuovo contratto con terzo non è coerente quando, in sostanza, l’assetto negoziale mira a trasferire il rapporto in essere e non emergono interessi meritevoli diversi dal risparmio d’imposta.
- La possibilità che il nuovo rapporto presenti condizioni economiche o durata diverse non esclude, di per sé, la cessione del contratto né integra novazione, se permane la continuità funzionale dell’operazione traslativa.
- Il consenso del soggetto ceduto è elemento significativo della cessione del contratto e perde coerenza sistematica se si ricostruisce l’operazione come mera risoluzione anticipata seguita da nuovo accordo.
- Il diritto di una società sportiva di utilizzare in via esclusiva le prestazioni dell’atleta ha autonoma utilità economica ed è qualificabile come bene immateriale strumentale; il suo trasferimento oneroso può generare plusvalenza fiscalmente rilevante.
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