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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21925/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal percorso lavorativo di un dipendente già in servizio presso l’AAMS, poi inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF, distaccato presso l’ETI e successivamente collocato nell’area III, fascia F1, nel ruolo unico del MEF, sezione ad esaurimento ex ETI, con trasferimento presso l’Agenzia delle Dogane di Brindisi. Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento, ex art. 9, comma 25, d.l. n. 78 del 2010, del trattamento economico goduto presso BAT e, inoltre, l’inquadramento nell’area III, posizione economica F3, sostenendo che il personale transitato all’ETI e poi nelle società succedutesi avesse diritto alla riammissione nei ruoli dell’amministrazione finanziaria con conservazione dell’anzianità e della posizione economica che avrebbe maturato se non fosse transitato. Il ricorso per cassazione era fondato su due motivi: il primo denunciava omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la Corte d’appello non avesse valutato la documentazione da cui sarebbe emerso un trasferimento, e non un mero distacco, presso ETI; il secondo deduceva violazione di norme di legge e di contratti collettivi, oltre che degli artt. 3 e 36 Cost. e dell’art. 1, comma 563, l. n. 296 del 2006, per avere la sentenza negato il diritto al migliore inquadramento e al trattamento economico rivendicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, in presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non poteva essere proposta senza indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; inoltre la doglianza mirava in sostanza a una rivalutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha dichiarato infondato il secondo motivo osservando che l’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998 riguarda solo il personale trasferito all’ETI e alle società indicate, non anche chi sia rimasto dipendente del ruolo ad esaurimento e sia stato soltanto distaccato temporaneamente presso tali enti; poiché la Corte territoriale aveva accertato che il ricorrente era stato solo distaccato e mai trasferito, la norma non era applicabile. La Corte ha anche rilevato che il richiamo all’art. 1, comma 563, l. n. 296 del 2006 non era coerente con la ricostruzione fattuale del ricorrente e comunque non era specificamente correlato a una concreta parte della decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 25, d.l. n. 78 del 2010

    richiamato dal ricorrente come base della domanda di riconoscimento del trattamento economico goduto presso BAT; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione della norma, limitandosi a dare atto della pretesa.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    non consente, in sede di legittimità, di censurare la valutazione del materiale probatorio o di ottenere una nuova valutazione delle prove; in caso di doppia conforme la censura è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 348 ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non sono specificamente indicate e confrontate le ragioni di fatto delle due conformi decisioni di merito.

  • art. 4, commi 2, 4 e 8, d.lgs. n. 283 del 1998

    la disposizione è riferita al personale trasferito all’ETI e alle società indicate, e non al personale soltanto distaccato temporaneamente; essa mira a consentire la riammissione nella pubblica amministrazione del personale in esubero già transitato nel settore privato.

  • Accordo di Armonizzazione contrattuale siglato dall’ETI spa il 18 marzo 2002

    richiamato nel ricorso insieme ai CCNL, senza che la Corte ne ravvisi una violazione idonea a sovvertire l’esito del giudizio.

  • CCNL del Comparto Ministeri 1998-2001

    richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda di diverso inquadramento e trattamento economico, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • CCNL del Comparto Ministeri 2006-2009

    richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda di diverso inquadramento e trattamento economico, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • artt. 3 e 36 Cost.

    richiamati dal ricorrente a fondamento della pretesa di pari trattamento e di adeguatezza retributiva; la Corte non ravvisa una violazione idonea a superare il dato fattuale decisivo dell’assenza di trasferimento.

  • art. 1, comma 563, l. n. 296 del 2006

    il richiamo è ritenuto non coerente con la ricostruzione dei fatti dedotta dal ricorrente e comunque non specificamente correlato a una parte della decisione impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La censura di omesso esame di documenti o di una diversa valutazione delle prove non può essere proposta in cassazione come vizio motivazionale quando mira, in sostanza, a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
  • La disciplina speciale che prevede la riammissione nei ruoli della pubblica amministrazione del personale transitato verso enti o società privatizzati si applica solo al personale effettivamente trasferito e non a chi sia rimasto formalmente nel ruolo di appartenenza ed abbia svolto presso tali soggetti un mero distacco temporaneo.
  • Il richiamo a norme e contratti collettivi deve essere coerente con la ricostruzione fattuale della domanda e deve essere accompagnato dalla specifica indicazione della parte della sentenza che si assume violata; in mancanza, la censura non può essere accolta.
  • Quando la soccombenza è integrale, le spese seguono la parte soccombente e può essere disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasferimento d'azienda
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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