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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30451/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un ex medico condotto, transitato nei ruoli dell'azienda sanitaria, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità di un ordine di servizio del 1 luglio 2010 con cui l'orario settimanale, dopo un iniziale aumento fino a 36 ore, era stato ridotto a 20 ore. In via principale domandava le differenze retributive per l'attività svolta oltre il normale orario dal 1 luglio 1998 al luglio 2010, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e alla ricostruzione economica di carriera; in subordine chiedeva il riconoscimento del trattamento per 28 ore settimanali e comunque per l'attività svolta oltre le 20 ore. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva ritenuto formato il giudicato interno sulle domande relative ai precedenti ordini di servizio e aveva poi giudicato legittimo l'ordine di servizio del 2010, applicando l'art. 28 del DPR n. 348/1983, sul presupposto che, per il massimale di scelta inferiore a 900 assistiti, spettassero 20 ore settimanali. Il ricorrente ha proposto sei motivi in cassazione: 1) nullità/contraddittorietà della sentenza d'appello per aver confuso l'oggetto del giudizio e per aver omesso una reale decisione sulle domande connesse; 2) violazione del giudicato interno e delle norme sul giudicato, sostenendo che non fosse formato alcun giudicato impeditivo sulle domande e che la Corte avesse errato nell'estenderlo; 3) violazione dell'art. 28 DPR n. 348/1983, dell'art. 110 DPR n. 270/1987 e del D.M. n. 503/1997, assumendo che la disciplina applicata fosse inconferente rispetto alla sua posizione; 4) omessa pronuncia sulle domande subordinate di differenze retributive per 28 ore e per l'attività svolta in eccedenza rispetto alle 20 ore; 5) omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria; 6) omessa pronuncia sulla censura di disparità di trattamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi quattro motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, erano privi di autosufficienza in quanto non trascrivevano gli atti e i provvedimenti rilevanti, oppure presupponevano fatti non risultanti dalla sentenza di merito. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi relativi alle asserite omissioni di pronuncia, osservando che la Corte d'appello aveva comunque deciso sulle domande risarcitorie e sulle censure di disparità di trattamento, sia valorizzando il giudicato amministrativo sui precedenti ordini di servizio sia ritenendo legittimo l'ordine di servizio del 2010. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per apparenza e contraddittorietà della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato in relazione alla sufficienza della motivazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Usato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per contestare l'estensione del giudicato sostanziale.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in tema di giudicato interno e stabilità della decisione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nel contesto del riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario e degli effetti del giudicato amministrativo.

  • art. 59, comma 2, L. 69/2009

    Richiamato in tema di traslatio iudicii e prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione.

  • art. 50 c.p.c.

    Richiamato nel quadro della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario.

  • art. 28 DPR n. 348/1983

    La Corte d'appello lo ha applicato per ritenere che, in assenza di scelta tra tempo pieno e tempo definito, l'orario spettante al professionista dipenda dal massimale di scelta, nel caso concreto pari a 20 ore settimanali.

  • art. 110 DPR n. 270/1987

    Invocato dal ricorrente per sostenere la diversa disciplina applicabile agli ex medici condotti.

  • D.M. n. 503/1997

    Invocato dal ricorrente a supporto della tesi sulla disciplina dell'orario e del trattamento economico.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per le doglianze di omessa pronuncia sui motivi di appello e sulle domande subordinate.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza di merito abbia comunque esaminato la domanda o la censura, sia pure con motivazione sintetica o per implicito rigetto derivante dall'accoglimento di un diverso presupposto decisivo.
  • Il giudicato interno o sostanziale sulle questioni già definitivamente decise preclude la riproposizione di domande fondate sui medesimi presupposti fattuali e giuridici.
  • In cassazione, la deduzione di violazione di legge o di nullità della sentenza deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • È inammissibile il motivo che si fondi su circostanze di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata, se la parte non indica e trascrive gli atti necessari a dimostrare il vizio denunciato.
  • Se il giudice di merito accerta la legittimità dell'atto amministrativo o datoriale che determina l'orario di lavoro, restano logicamente assorbite o comunque infondate le domande di differenze retributive e di risarcimento che presuppongono l'illegittimità di quell'atto.
  • La contestazione della disparità di trattamento è assorbita quando il provvedimento impugnato viene ritenuto legittimo sulla base della disciplina applicabile e dei presupposti oggettivi dell'orario di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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