Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33705/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il riconoscimento dell'indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223/1991. La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda, sul presupposto che il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità fosse stato già accertato in altro giudizio. La Corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione dell'INPS ritenendo che la prestazione fosse soggetta a decadenza e che fosse necessaria la presentazione di una specifica domanda amministrativa entro il termine di 60 giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile, senza che potesse bastare la mera iscrizione nelle liste di mobilità. In Cassazione la ricorrente deduce violazione dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935, in relazione all'art. 3 Cost., agli artt. 1362 e segg. c.c., agli artt. 1 e 2 preleggi e agli artt. 123 r.d.l. cit., 2964, 2968 e 2969 c.c., sostenendo che nel termine decadenziale avrebbe presentato l'unica domanda allora proponibile, cioè quella per l'indennità di disoccupazione, e che tale domanda avrebbe interrotto il termine; aggiunge che solo dopo il giudizio contro la Regione Campania, definito con l'accertamento del diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità, sarebbero maturati tutti i presupposti per chiedere l'indennità di mobilità, sicché il diritto non sarebbe stato ancora esercitabile prima di quel momento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello. Ha ribadito che, ai fini dell'indennità di mobilità, è necessaria la proposizione di una specifica domanda amministrativa all'INPS entro il termine decadenziale decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro; la decadenza non è impedita dall'asserita mancanza, al momento, di un accertamento giudiziale definitivo dei presupposti sostanziali, perché ciò che rileva è il compimento dell'atto previsto dalla legge. La disciplina dell'indennità di disoccupazione, richiamata dall'art. 7, comma 12, l. n. 223/1991, si applica anche alla mobilità; la domanda non presuppone la definitività del licenziamento o del diverso accertamento giudiziale dei presupposti. Le ulteriori doglianze sono state considerate, in parte, una richiesta di rivalutazione del merito e, in parte, nuove e quindi inammissibili. Il ricorso è stato rigettato, con nulla sulle spese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 legge n. 223/1991

    La prestazione di mobilità richiede una domanda amministrativa e i presupposti previsti per la mobilità sono accertati nel procedimento amministrativo; il rinvio alle regole sull'indennità di disoccupazione rende applicabile anche il relativo termine decadenziale.

  • art. 129 R.d.l. n. 1827/1935

    Il termine di sessanta giorni decorre dall'inizio della disoccupazione indennizzabile e la decadenza è impedita solo dal compimento della domanda prevista dalla legge; il riferimento alla disoccupazione indennizzabile va inteso in senso astratto, non subordinato al previo accertamento giudiziale dei presupposti.

  • art. 2964 c.c.

    Le norme generali sulla decadenza rispondono all'esigenza di contenere in tempi brevi l'incertezza su una situazione giuridica.

  • art. 2966 c.c.

    La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge; non rileva, di per sé, l'effettiva sussistenza di tutti gli elementi del diritto.

  • art. 2968 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a escludere la decadenza applicata dalla Corte territoriale.

  • art. 2969 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne ricavasse un effetto ostativo alla decadenza.

  • art. 1362 c.c. e segg.

    Richiamati per contestare l'interpretazione della disciplina, ma la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione letterale e sistematica adottata dalla sentenza impugnata.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della diversa interpretazione proposta.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • art. 375, comma 1, c.p.c.

    La Corte esclude la ricorrenza dei presupposti per la trattazione semplificata richiamando l'orientamento consolidatosi successivamente alla proposizione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per l'indennità di mobilità la decadenza si evita solo con la presentazione della specifica domanda amministrativa entro il termine previsto dalla legge; non è sufficiente la mera attivazione di procedimenti o l'iscrizione nelle liste di mobilità.
  • Ai fini della decadenza rileva il compimento dell'atto richiesto dalla norma, non il previo accertamento giudiziale di tutti i presupposti sostanziali del diritto.
  • Il richiamo, da parte della disciplina della mobilità, alle regole dell'indennità di disoccupazione comporta l'applicazione della medesima logica decadenziale e della necessità della domanda come atto prodromico al procedimento amministrativo.
  • La domanda di prestazione per disoccupazione è compatibile con la contestazione giudiziale del licenziamento o con l'assenza di un accertamento definitivo sui presupposti, poiché lo stato di disoccupazione derivante dal recesso è sufficiente come fatto costitutivo astratto della prestazione.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una nuova valutazione del fatto storico già apprezzato dai giudici di merito, né questioni nuove prospettate solo in memoria.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.