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Sentenza

Sentenza del 26/06/2024 n. 17680 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’imposta provinciale di trascrizione (IPT) e il termine per notificare l’accertamento della maggiore imposta principale, dovuta a seguito del ripristino della tariffa minima legale. La CTR del Lazio aveva accolto parzialmente l’appello della società, dichiarando decaduto l’ente per i pagamenti anteriori al 14 dicembre 2009, sul presupposto dell’applicabilità del termine triennale previsto per rimborsi e imposta suppletiva. La Città metropolitana ha sostenuto che per l’accertamento dell’imposta principale vale il termine quinquennale stabilito dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006. Con il ricorso incidentale, la società ha contestato la legittimità del ripristino della tariffa e la sua applicazione, invocando anche il legittimo affidamento e l’esaurimento del rapporto tributario.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso principale, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che l’avviso di accertamento, notificato il 14 dicembre 2012 per pagamenti del 2009, primo semestre, era tempestivo in base al termine quinquennale applicabile all’imposta principale. Il termine triennale previsto dall’art. 56, comma 4, del d.lgs. n. 446 del 1997 e dal regolamento provinciale riguarda invece rimborsi e imposta suppletiva. La Cassazione ha rigettato il ricorso incidentale: la Provincia non poteva fissare la tariffa IPT sotto la soglia minima stabilita dal d.m. n. 435 del 1998 e il ripristino in autotutela della tariffa legittima non costituisce successione retroattiva di regimi tariffari; il legittimo affidamento non esclude l’imposta, pur potendo rilevare per sanzioni e interessi. È stato inoltre ritenuto infondato il motivo relativo alla buona fede e al rapporto esaurito: la delibera di ripristino era stata approvata il 28 maggio 2009, prima della scadenza del termine del 31 maggio 2009, e correggeva una delibera illegittima senza modificare la disciplina del tributo. La società è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in euro 7.000 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge; le spese dei giudizi di merito sono state compensate. È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato relativo al ricorso incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006

    Nel caso in giudizio l'avviso di accertamento è stato notificato il 14 dicembre 2012 entro il termine di cinque anni di decadenza (pagamenti del 2009, primo semestre) previsto dall'art. 1, comma, 161 della legge n. 286 del 2006.

    Per l’accertamento dell’imposta principale il termine di decadenza per notificare l’avviso è quinquennale; nel caso concreto, l’avviso del 14 dicembre 2012 relativo ai pagamenti del primo semestre 2009 è stato notificato tempestivamente.

  • Art. 56, comma 4, del d.lgs. n. 446 del 1997

    Cosa diversa è la decadenza per i soli rimborsi e per l'imposta supplettiva di tre anni, come previsto dall' art. 56 , quarto comma, D.Lgs. 446 del 1997 , e dall'art. 12 del regolamento in materia di IPT della provincia di Roma.

    Il termine triennale previsto da questa disposizione riguarda i rimborsi e l’imposta suppletiva, non l’accertamento dell’imposta principale, per il quale opera il termine quinquennale stabilito dalla legge statale.

  • Art. 12 del regolamento in materia di IPT della Provincia di Roma

    Cosa diversa è la decadenza per i soli rimborsi e per l'imposta supplettiva di tre anni, come previsto dall' art. 56 , quarto comma, D.Lgs. 446 del 1997 , e dall'art. 12 del regolamento in materia di IPT della provincia di Roma ("entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui la formalità è stata eseguita").

    La decadenza triennale regolamentare è circoscritta ai rimborsi e all’imposta suppletiva; non si estende all’imposta principale.

  • Art. 56 del d.lgs. n. 446 del 1997

    In tema di imposta provinciale di trascrizione, di cui all' art. 56 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , in presenza di un tributo statale è fatto divieto alla provincia di variare la relativa tariffa al di sotto della soglia fissata con il d.m. n. 435 del 1998, con la conseguenza che il ripristino, in via di autotutela, della tariffa nel rispetto di tale soglia, non pone un problema di successione nel tempo di regime tariffari differenti, non potendo esimersi la provincia dall'adottare una corretta imposizione.

    In materia di IPT la Provincia non può ridurre la tariffa al di sotto della soglia minima fissata dal decreto ministeriale. Il ripristino in autotutela della tariffa conforme alla soglia legale non costituisce applicazione retroattiva di un nuovo regime tariffario.

  • D.m. n. 435 del 1998

    In tema di imposta provinciale di trascrizione, di cui all' art. 56 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , in presenza di un tributo statale è fatto divieto alla provincia di variare la relativa tariffa al di sotto della soglia fissata con il d.m. n. 435 del 1998.

    Il decreto stabilisce la soglia minima tariffaria che la Provincia deve rispettare nell’applicazione dell’IPT; una tariffa provinciale inferiore non può impedire il successivo ripristino dell’imposizione conforme.

  • Art. 10 della legge n. 212 del 2000

    In tema di imposta provinciale di trascrizione, di cui all' art. 56 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , in presenza di un tributo statale è fatto divieto alla provincia di variare la relativa tariffa al di sotto della soglia fissata con il d.m. n. 435 del 1998, con la conseguenza che il ripristino, in via di autotutela, della tariffa nel rispetto di tale soglia, non pone un problema di successione nel tempo di regime tariffari differenti, non potendo esimersi la provincia dall'adottare una corretta imposizione, e senza che ciò violi il principio del legittimo affidamento, che impedisce l'irrogazione di sanzioni e interessi nei confronti del contribuente che si sia conformato alle indicazioni erronee dell'amministrazione finanziaria lasciando comunque ferma l'applicazione dell'imposta.

    L’affidamento ingenerato da indicazioni errate dell’amministrazione può impedire l’applicazione di sanzioni e interessi, ma non elimina l’imposta dovuta. Nel caso concreto, inoltre, l’ente aveva corretto in autotutela una delibera illegittima, senza modificare la disciplina del tributo.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell' art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della l. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Il rigetto del ricorso incidentale comporta, ove dovuto, il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Per stabilire la decadenza in materia tributaria occorre distinguere il tipo di pretesa: il termine triennale previsto per rimborsi o imposta suppletiva non si applica automaticamente all’accertamento dell’imposta principale. Va individuata la disciplina specifica prevista dalla legge per quest’ultima.
  • Un regolamento locale non può derogare a una soglia tariffaria minima stabilita dalla normativa statale. Il ripristino in autotutela della tariffa conforme alla soglia legale corregge l’imposizione e non equivale, di per sé, all’introduzione retroattiva di un nuovo regime.
  • Il legittimo affidamento del contribuente, fondato su indicazioni erronee dell’amministrazione, può rilevare per escludere sanzioni e interessi, ma non cancella l’imposta dovuta.
  • La tempestività dell’accertamento va verificata confrontando la data di notifica con il termine applicabile alla specifica imposta e alla specifica tipologia di pretesa, non con termini previsti per istituti diversi.

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