Cassazione Civile, Ordinanza n. 25527/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di categoria D di una Regione ha agito per ottenere l'annullamento di due determine dirigenziali limitatamente al conferimento di una posizione organizzativa, chiedendo la rinnovazione della procedura di selezione o l'attribuzione diretta dell'incarico in suo favore. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance e del danno non patrimoniale per il mancato conferimento dell'incarico, sostenendo che la procedura fosse illegittima per assenza di una reale valutazione comparativa tra i candidati. In aggiunta ha dedotto che, dopo il mancato conferimento, un ordine di servizio avrebbe svuotato le sue mansioni e revocato responsabilità precedentemente attribuite, integrando demansionamento con diritto al ripristino delle mansioni e al risarcimento del danno. In cassazione ha denunciato violazione degli artt. 1173 e 1375 c.c., degli artt. 8 e 9 CCNL comparto regioni-autonomie locali 31.3.1999, dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, oltre a vizi motivazionali e, con il terzo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la mancata ammissione di prove testimoniali e per interrogatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero, sotto la veste formale della violazione di legge, a sollecitare una nuova valutazione di merito sulla comparazione dei curricula e sull'asserito demansionamento, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva già esaminato la procedura e deciso in conformità con la giurisprudenza consolidata secondo cui il conferimento della posizione organizzativa è un atto negoziale del datore di lavoro pubblico, non determina mutamento di categoria o profilo ma solo di funzioni ad tempus, richiede il rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede ma non implica automatismi né un sindacato sostitutivo della Cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché il mancato conferimento o la revoca della posizione organizzativa non integra, di regola, demansionamento ai sensi dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per plurime ragioni: deduzione confusa di vizi motivazionali, erroneo richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c. rispetto al tema dell'ammissione delle prove, mancata trascrizione dei capitoli di prova e genericità delle censure. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza un'autonoma statuizione di merito della Corte sulla sua specifica portata.
la Corte ribadisce che il conferimento della posizione organizzativa deve avvenire nel rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede.
art. 8 CCNL 31/03/1999 comparto regioni ed autonomie locali
disciplina le posizioni organizzative come incarichi ad alta responsabilità conferibili al personale di categoria D.
art. 9 CCNL 31/03/1999 comparto regioni ed autonomie locali
gli incarichi sono conferiti con atto scritto e motivato, per durata determinata, nel rispetto di criteri generali, e possono essere revocati prima della scadenza solo nei casi previsti.
la Corte afferma che le censure proposte mirano in realtà a riesaminare il merito e non integrano correttamente i vizi deducibili in cassazione.
il mancato conferimento o la revoca di una posizione organizzativa non integrano, di regola, demansionamento; l'incarico non muta categoria o profilo professionale.
è richiamato per escludere che il caso rientri nel divieto di adibizione a mansioni inferiori, poiché la posizione organizzativa comporta solo un mutamento di funzioni temporanee.
la sua violazione non è configurata rispetto al tema dell'ammissione della prova, ma attiene alla valutazione del materiale probatorio.
la sua violazione non è configurata rispetto al tema dell'ammissione della prova, ma attiene alla valutazione del materiale probatorio.
il motivo è inammissibile perché non sono stati riportati nel ricorso i capitoli di prova di cui si lamenta la mancata ammissione.
richiamato per la causa di inammissibilità quando la decisione d'appello è fondata sulle stesse ragioni di fatto e di diritto già poste a base della decisione di primo grado.
la Corte lo richiama per affermare che le censure non offrono elementi idonei a superare l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
richiamato nel ragionamento sull'interpretazione della riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 97 Cost.
le clausole di correttezza e buona fede operano anche alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
richiamata come fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente della pubblica amministrazione integra un atto negoziale del datore di lavoro pubblico, non un provvedimento autoritativo, e va quindi esaminato alla luce della disciplina contrattuale e dei principi di correttezza e buona fede.
- La posizione organizzativa non determina un nuovo inquadramento, né un mutamento di categoria o di profilo professionale, ma soltanto l'attribuzione temporanea di funzioni di maggiore responsabilità; alla cessazione dell'incarico il dipendente resta nella categoria di appartenenza.
- Nella scelta del titolare della posizione organizzativa l'amministrazione deve rispettare i criteri generali predeterminati dalla contrattazione collettiva e motivare la scelta, ma non è vincolata da automatismi né da una graduatoria concorsuale.
- Il mancato conferimento o la revoca di una posizione organizzativa, di regola, non integra demansionamento ai sensi dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, se il dipendente conserva il proprio inquadramento e il relativo trattamento economico.
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito, specie quando si contesti la comparazione tra curricula, titoli ed esperienze professionali già apprezzati dai giudici di merito.
- La deduzione di vizi motivazionali è ammissibile solo nei limiti del c.d. minimo costituzionale: non sono più denunciabili in cassazione insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non nei casi estremi di motivazione apparente, mancante o incomprensibile.
- Chi censura la mancata ammissione di prove deve riportare specificamente nel ricorso i capitoli di prova e indicare in modo puntuale la decisività della prova omessa; altrimenti il motivo è inammissibile.
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