Sentenza del 05/08/2024 n. 22134 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sales Spa ha impugnato il diniego del 23 maggio 2016, relativo all’istanza del 16 marzo 2015, sostenendo che l’energia elettrica utilizzata per estrarre e trattare feldspato di potassio fosse esente ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 504/1995. In cassazione ha dedotto: violazione della distinzione normativa tra miniere e cave; omesso esame dei decreti regionali che qualificavano il sito come miniera; erronea applicazione della classificazione NACE ai processi mineralogici; e formazione di un giudicato interno sull’impiego dell’energia in attività di trasformazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il quarto motivo: l’affermazione del giudice di primo grado sull’impiego dell’energia in attività non meramente estrattive era un antecedente argomentativo del capo deciso, non una statuizione autonoma passata in giudicato, ed era stata devoluta al giudice d’appello. Ha respinto congiuntamente il primo e il terzo motivo: l’esenzione riguarda l’energia impiegata in processi mineralogici riconducibili alle attività manifatturiere individuate dalla classificazione NACE; nel caso concreto i giudici di merito avevano accertato, senza che tale valutazione fosse sindacabile in cassazione, che estrazione, frantumazione, depurazione meccanica e vagliatura erano attività estrattive o ausiliarie, e che non era stata provata una vera trasformazione assimilabile a un processo mineralogico. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: contestare la valutazione dei decreti e degli elementi istruttori non integra l’omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.500 euro, oltre spese prenotate a debito, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La decisione d’appello, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e confermato il diniego dell’esenzione, resta quindi ferma.
Norme richiamate
Art. 52, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 504/1995 (TUA)
Dunque, l'art. 52, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 504 del 1995, disponendo che non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica impiegata nei processi mineralogici, riconosce un particolare trattamento fiscale per i prodotti energetici e, fra questi, l'energia elettrica, utilizzati in determinate attività che sono quelle che realizzano processi di riduzione chimica, elettrolitici, metallurgici e mineralogici; in particolare, sono processi mineralogici quelli impiegati nelle attività classificate dall'Unione Europea come di "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" e si tratta di quelle attività che lavorano materie prime quale roccia, vetro o metallo per ottenere un prodotto semilavorato o finito.
L’esenzione dall’accisa sull’elettricità non dipende dal fatto che il sito sia formalmente una miniera, ma dalla natura dell’attività alimentata dall’energia: deve trattarsi di un processo mineralogico riconducibile alla lavorazione manifatturiera di minerali non metalliferi, diretto a ottenere un prodotto semilavorato o finito. La mera estrazione e le operazioni ausiliarie di preparazione alla vendita non bastano se non è provata una trasformazione di questo tipo.
Art. 21, comma 13, d.lgs. n. 504/1995
Dunque, i medesimi "processi mineralogici", per la realizzazione dei quali l'art. 21, comma 13, sancisce la non sottoposizione al regime delle accise sui prodotti energetici impiegati, sono richiamati a motivo di esclusione dal campo di applicazione dell'accisa sul consumo dell'energia elettrica dall'art. 52, comma 2, lettera f).
La nozione di processo mineralogico è coordinata, per i prodotti energetici e per l’elettricità, con la classificazione delle attività economiche richiamata dall’art. 21, comma 13. La Corte usa tale coordinamento per individuare le attività manifatturiere rilevanti ai fini dell’esenzione elettrica.
Regolamento (CEE) n. 3037/90 e classificazione NACE; Regolamento (CE) n. 1893/2006, allegato I
In particolare, i processi precedentemente classificati sotto il codice DI 26 sono ora inclusi alla Sezione C - Attività Manifatturiere, Divisione 23, Gruppi dal 23.1 al 23.9, del predetto allegato I e tale classificazione ha trovato poi riscontro, a livello nazionale, nella tabella dei codici di classificazione delle attività economiche denominata "ATECO 2007".
La classificazione NACE aggiornata individua le attività manifatturiere di lavorazione dei minerali rilevanti per l’esenzione. La qualificazione fiscale richiede quindi di confrontare il processo effettivamente svolto con le attività classificate, non è sufficiente che si estragga un minerale o che il sito sia autorizzato come miniera.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Ne deriva che il mancato esame di elementi istruttori non integra di per sé il fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il motivo di cassazione per omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non la mancata menzione o la diversa valutazione di singoli documenti o prove quando il fatto rilevante sia stato comunque esaminato dal giudice di merito.
Art. 329, comma 2, c.p.c.; art. 324 c.p.c.; art. 49 d.lgs. n. 546/1992; art. 2909 c.c.
Il giudicato interno si forma solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente, e non sussiste nei riguardi di una mera argomentazione, ossia della semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, anche quando sia utile a risolvere questioni strumentali all'attribuzione del bene controverso.
Il giudicato interno richiede una statuizione autonoma e indipendente su una questione controversa. Non si forma su un’affermazione argomentativa o su un presupposto di fatto che concorre a fondare un unico capo della decisione, se quel capo è stato impugnato.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Per ottenere l’esenzione dell’elettricità destinata a processi mineralogici occorre provare, con elementi tecnici concreti, che l’attività rientri nella lavorazione manifatturiera dei minerali individuata dalla classificazione NACE; la sola estrazione, anche in una miniera, non attribuisce automaticamente il beneficio.
- Frantumazione, vagliatura e operazioni analoghe possono essere considerate attività ausiliarie dell’estrazione quando servono soltanto a rendere il materiale commerciabile e non è dimostrata una trasformazione che produca un semilavorato o un prodotto finito.
- La qualificazione amministrativa del sito come miniera, anziché cava, non è di per sé decisiva per l’esenzione: conta il processo effettivamente svolto e il suo inquadramento nella classificazione economica pertinente.
- In cassazione, l’omessa valutazione o la diversa lettura di documenti non basta a configurare il vizio di omesso esame: va indicato un fatto storico decisivo che il giudice non abbia esaminato, mentre la rivalutazione delle prove compete al giudice di merito.
- Il giudicato interno non si forma su singole argomentazioni o presupposti fattuali, ma soltanto su capi autonomi della decisione non impugnati.
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