Cassazione Civile, Ordinanza n. 14323/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Il soggetto che aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. contro una cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rigetto pronunciato dal giudice di pace. In sede di opposizione aveva dedotto, da un lato, la mancata notifica della cartella e del verbale presupposto e, dall'altro, la prescrizione del credito portato dalla pretesa pubblica. Il ricorso per cassazione censurava la decisione di merito per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 112 e 615 c.p.c., dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 2943 c.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di prescrizione, trattandosi di opposizione all'esecuzione fondata su fatti sopravvenuti alla formazione del titolo e non di mera opposizione recuperatoria soggetta al termine decadenziale di trenta giorni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che l'opposizione all'estratto di ruolo può avere sia funzione recuperatoria, quando mira a far valere la mancata notifica del verbale di accertamento e della cartella, sia funzione di opposizione all'esecuzione, quando si deduce la prescrizione del credito o altri fatti successivi alla formazione del titolo. Nel caso concreto il Tribunale aveva erroneamente esteso il termine di decadenza previsto per l'opposizione recuperatoria anche alla censura di prescrizione, che invece andava esaminata nel merito ai sensi dell'art. 615 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione è il rimedio corretto per far valere la prescrizione del credito o altri fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Richiamato solo per distinguere la legittimità degli atti dell'esecuzione dall'opposizione all'esecuzione.
Invocato nel motivo di ricorso insieme alle norme processuali, a sostegno della doglianza sulla mancata corretta valutazione dell'eccezione di prescrizione.
Invocato per denunciare la mancata pronuncia sul tema della prescrizione dedotto dall'opponente.
Il termine decadenziale di trenta giorni si applica all'opposizione recuperatoria contro il verbale non notificato, non anche all'opposizione fondata sulla prescrizione del credito.
Richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina interruttiva della prescrizione.
art. 201, comma 5, d.lgs. 285/1992
Evocato per la funzione recuperatoria dell'opposizione quando si deduce la mancata notificazione degli atti presupposti.
artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Richiamati per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore e della manifesta fondatezza del ricorso.
Massime di principio
- L'opposizione all'estratto di ruolo può assolvere a funzioni diverse: recuperatoria, se diretta a contestare la mancata notificazione degli atti presupposti, oppure di opposizione all'esecuzione, se volta a far valere fatti sopravvenuti come la prescrizione del credito.
- Il termine decadenziale previsto per l'opposizione recuperatoria non si applica quando l'opponente deduce la prescrizione del credito, poiché in tal caso la domanda rientra nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- Il giudice di merito non può estendere la decadenza propria del rimedio recuperatorio a censure che attengono a fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo; tali censure devono essere esaminate nel merito.
- Quando il ricorrente deduce la mancata notifica degli atti e, separatamente, la prescrizione del credito, il giudice deve distinguere i due profili e verificare autonomamente l'ammissibilità e il merito di ciascuno.
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