Cassazione Civile, Ordinanza n. 27045/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero dell'imposta di registro dovuta in relazione alla registrazione a debito di una sentenza di primo grado, in un giudizio poi estintosi per cancellazione della causa dal ruolo. La società contribuente aveva impugnato la cartella e il giudice di merito aveva accolto il ricorso ritenendo tardiva la notifica dell’atto, per asserita decadenza triennale ex art. 76 del d.P.R. n. 131/1986. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 59, 76 e 78 del d.P.R. n. 131/1986, dell’art. 134, comma 5, del d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 1, comma 367 e ss., della l. n. 244/2007, sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere necessaria un’ulteriore attività di accertamento del credito e nell’applicare il termine decadenziale invece del termine decennale di prescrizione per la riscossione dell’imposta di registro dovuta su sentenza definitiva o equiparata.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., ritenendo il ricorso sufficientemente specifico e non soggetto a un formalismo eccessivo. Nel merito ha accolto il motivo dell’Amministrazione, affermando che, una volta divenuto definitivo il credito tributario, la riscossione dell’imposta di registro è soggetta al solo termine decennale di prescrizione di cui all’art. 78 del d.P.R. n. 131/1986, e non al termine triennale di decadenza di cui all’art. 76. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il principio di autosufficienza non va inteso in modo eccessivamente formalistico; non è necessaria la trascrizione integrale di atti e documenti se il ricorso indica puntualmente il loro contenuto e la loro presenza nel fascicolo.
Richiamato tra le norme sulla disciplina dell’imposta di registro e della riscossione.
Richiamato tra le norme sulla disciplina dell’imposta di registro e della riscossione.
Il termine di decadenza riguarda l’esercizio del potere impositivo-accertativo, non la riscossione di un credito già definitivamente accertato.
Per la riscossione dell’imposta di registro su credito definitivamente accertato opera il termine decennale di prescrizione, non la decadenza triennale.
art. 134, comma 5, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel ricorso tra le disposizioni applicabili alla registrazione a debito degli atti giudiziari.
art. 1, comma 367 e ss., L. 244/2007
Richiamato nel ricorso tra le disposizioni applicabili alla registrazione a debito degli atti giudiziari.
Richiamato quale termine generale di prescrizione decennale coerente con la riscossione di un credito certo, liquido ed esigibile.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, il termine di decadenza previsto per l’azione accertativa non si applica alla fase di riscossione di un credito già definitivamente accertato: in tale fase opera il solo termine di prescrizione decennale.
- La riscossione dell’imposta di registro su atti giudiziari o su sentenza definitiva, una volta esaurita la fase di accertamento del credito, segue la disciplina della realizzazione del credito certo, liquido ed esigibile e non quella dei termini decadenziali dell’azione amministrativa.
- Il procedimento di riscossione dell’imposta di registro, quando sia condizionato alla definitività del provvedimento giudiziario e rimesso all’iniziativa dell’ufficio giudiziario, è incompatibile con un ulteriore vincolo decadenziale per la notifica della cartella.
- Il ricorso per cassazione non è inammissibile per difetto di autosufficienza quando consenta di individuare con precisione le censure, il contenuto essenziale degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo, senza richiedere la trascrizione integrale di tutti i documenti.
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