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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33416/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004 con cui l’amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito della società, recuperando a tassazione maggiori ricavi e costi ritenuti indeducibili, ai fini IRES, IRAP e IVA. In particolare, l’accertamento riguardava: la cessione dell’unico immobile strumentale della società, ritenuta sottostimata rispetto al valore venale; la deduzione di costi per materie prime, sussidiarie e di consumo pari a Euro 100.000; e anche la questione dell’ammortamento relativo a una gru e ad altri beni, con contestazione della relativa deducibilità e della documentazione prodotta. La CTR aveva accolto solo in parte l’appello dell’Ufficio, confermando la ripresa sulla plusvalenza e respingendo la ripresa sui costi. In cassazione l’Agenzia ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla censura relativa all’ammortamento della gru; 2) nullità per motivazione asseritamente mancante o apparente quanto alla ripresa dei costi indeducibili; 3) violazione degli artt. 109 TUIR e 21 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR non aveva verificato l’effettiva inerenza dei costi e la conformità formale delle fatture, nonostante l’assenza di elementi probatori idonei e la genericità della documentazione contabile.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso e ha rigettato il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, la quale dovrà riesaminare la questione dell’ammortamento della gru, non esaminata dalla CTR, e verificare, quanto ai costi contestati, se la documentazione prodotta rispetti i requisiti di forma e contenuto richiesti dall’art. 21 d.P.R. 633/1972 e se i costi siano effettivamente inerenti e deducibili ex art. 109 TUIR. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto nel primo motivo.

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato insieme all’art. 53 del medesimo decreto come parametro processuale della nullità dedotta.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale norma sulla struttura dell’appello nel processo tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia o motivazione viziata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come fondamento del requisito costituzionale di motivazione della decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione al contenuto necessario della sentenza tributaria e al vizio motivazionale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro sulla struttura della sentenza e sulla motivazione.

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non risulta centrale nella ratio decidendi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 109 t.u.i.r.

    La Corte ribadisce che, per la deducibilità dei costi, il contribuente deve provarne l’inerenza intesa come compatibilità, coerenza e correlazione con l’attività d’impresa, non con i ricavi in sé.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione

    La Corte afferma che la fattura irregolare, non conforme ai requisiti di forma e contenuto, viene meno come prova del costo e consente all’Amministrazione di contestare l’effettività dell’operazione e l’indeducibilità del relativo costo.

  • art. 51, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato nel riepilogo delle doglianze d’appello sul valore della cessione dell’immobile, ma la decisione di legittimità non si fonda su tale norma.

  • art. 109 TUIR

    Viene richiamato come criterio per la deducibilità dei costi e per l’onere del contribuente di documentarne esistenza, natura, fatti giustificativi e destinazione alla produzione.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    Viene ribadito che la fattura deve indicare adeguatamente natura, qualità e quantità dei beni e servizi, altrimenti non è idonea a supportare la deduzione del costo.

Massime di principio

  • In materia di deduzione dei costi d’impresa, il contribuente deve dimostrare non solo l’esistenza del costo, ma anche la sua inerenza all’attività imprenditoriale, intesa in senso qualitativo come compatibilità, coerenza e correlazione con l’attività svolta.
  • La fattura costituisce idoneo supporto probatorio del costo solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto previsti dalla legge; una fattura generica o irregolare fa venir meno la presunzione di veridicità dell’operazione.
  • Quando l’impugnazione deduce l’omessa pronuncia su uno specifico capo di appello, il giudice di merito deve esaminare espressamente quel capo: la mancata considerazione di una distinta ripresa fiscale integra vizio di nullità.
  • La motivazione è apparente o mancante solo quando non consente di ricostruire l’iter logico della decisione; non vi è nullità se la sentenza espone, sia pure sinteticamente, le ragioni poste a base del convincimento.
  • In tema di accertamento fiscale del valore di cessione di beni, la presunzione di corrispondenza tra valore normale e corrispettivo può essere contrastata dal contribuente solo mediante elementi concreti e specifici, non con mere contestazioni generiche.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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