Cassazione Civile, Ordinanza n. 33416/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004 con cui l’amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito della società, recuperando a tassazione maggiori ricavi e costi ritenuti indeducibili, ai fini IRES, IRAP e IVA. In particolare, l’accertamento riguardava: la cessione dell’unico immobile strumentale della società, ritenuta sottostimata rispetto al valore venale; la deduzione di costi per materie prime, sussidiarie e di consumo pari a Euro 100.000; e anche la questione dell’ammortamento relativo a una gru e ad altri beni, con contestazione della relativa deducibilità e della documentazione prodotta. La CTR aveva accolto solo in parte l’appello dell’Ufficio, confermando la ripresa sulla plusvalenza e respingendo la ripresa sui costi. In cassazione l’Agenzia ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla censura relativa all’ammortamento della gru; 2) nullità per motivazione asseritamente mancante o apparente quanto alla ripresa dei costi indeducibili; 3) violazione degli artt. 109 TUIR e 21 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR non aveva verificato l’effettiva inerenza dei costi e la conformità formale delle fatture, nonostante l’assenza di elementi probatori idonei e la genericità della documentazione contabile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso e ha rigettato il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, la quale dovrà riesaminare la questione dell’ammortamento della gru, non esaminata dalla CTR, e verificare, quanto ai costi contestati, se la documentazione prodotta rispetti i requisiti di forma e contenuto richiesti dall’art. 21 d.P.R. 633/1972 e se i costi siano effettivamente inerenti e deducibili ex art. 109 TUIR. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto nel primo motivo.
art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato insieme all’art. 53 del medesimo decreto come parametro processuale della nullità dedotta.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale norma sulla struttura dell’appello nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia o motivazione viziata.
art. 111 Cost.
Richiamato come fondamento del requisito costituzionale di motivazione della decisione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione al contenuto necessario della sentenza tributaria e al vizio motivazionale.
Richiamato come parametro sulla struttura della sentenza e sulla motivazione.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non risulta centrale nella ratio decidendi.
Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza.
La Corte ribadisce che, per la deducibilità dei costi, il contribuente deve provarne l’inerenza intesa come compatibilità, coerenza e correlazione con l’attività d’impresa, non con i ricavi in sé.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione
La Corte afferma che la fattura irregolare, non conforme ai requisiti di forma e contenuto, viene meno come prova del costo e consente all’Amministrazione di contestare l’effettività dell’operazione e l’indeducibilità del relativo costo.
art. 51, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato nel riepilogo delle doglianze d’appello sul valore della cessione dell’immobile, ma la decisione di legittimità non si fonda su tale norma.
Viene richiamato come criterio per la deducibilità dei costi e per l’onere del contribuente di documentarne esistenza, natura, fatti giustificativi e destinazione alla produzione.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Viene ribadito che la fattura deve indicare adeguatamente natura, qualità e quantità dei beni e servizi, altrimenti non è idonea a supportare la deduzione del costo.
Massime di principio
- In materia di deduzione dei costi d’impresa, il contribuente deve dimostrare non solo l’esistenza del costo, ma anche la sua inerenza all’attività imprenditoriale, intesa in senso qualitativo come compatibilità, coerenza e correlazione con l’attività svolta.
- La fattura costituisce idoneo supporto probatorio del costo solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto previsti dalla legge; una fattura generica o irregolare fa venir meno la presunzione di veridicità dell’operazione.
- Quando l’impugnazione deduce l’omessa pronuncia su uno specifico capo di appello, il giudice di merito deve esaminare espressamente quel capo: la mancata considerazione di una distinta ripresa fiscale integra vizio di nullità.
- La motivazione è apparente o mancante solo quando non consente di ricostruire l’iter logico della decisione; non vi è nullità se la sentenza espone, sia pure sinteticamente, le ragioni poste a base del convincimento.
- In tema di accertamento fiscale del valore di cessione di beni, la presunzione di corrispondenza tra valore normale e corrispettivo può essere contrastata dal contribuente solo mediante elementi concreti e specifici, non con mere contestazioni generiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33268/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33269/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33270/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33271/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33272/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33273/2024 del 19/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →