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Sentenza

Sentenza n. 118/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 reso dalla Regione Basilicata – Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia – Ufficio Energia prot. U.0206379.27-09-2024.23AH e notificato a mezzo raccomandata in data 19.11.2024 da Montecarbone PV S.r.l. (doc. 1); - ove lesivi di tutti i pareri, assensi, autorizzazioni, nulla osta comunque espressi sulle opere da realizzarsi e che provengono dai vari organi regionali, statali e locali intervenuti nel procedimento de quo, ancorché ad oggi non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente, e limitatamente alle ragioni e alle doglianze infra articolate; nonché per la condanna, ex art. 30 c.p.a., dell’Amministrazione nonché della società controinteressata, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal sig. Giuseppe Mocciola per il comportamento colpevole ed illegittimo dalle medesime tenute nel procedimento de quo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della D.G.R. n. 485 del 5 agosto 2025, avente ad oggetto “D. L.vo n. 152/2006 – Parte II (e s.m.i.) - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il “Progetto di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 19,99 MW denominato “MONTECARBONE” da realizzarsi in agro del Comune di Melfi (PZ) in Loc. “Monte Carbone””. Proponente: Società MONTECARBONE FV S.r.l. - ID: 47_2020 Ottemperanza Sentenza TAR n. 71 del 27 gennaio 2023”, unitamente ai relativi allegati (all. A – Rapporto finale della Conferenza di Servizi del 28.05.2024; all. B – Rapporto istruttorio del PAUR; all. C – Parere favorevole con gli effetti di AU del 08.07.2025; all. D – Relazione illustrativa del 31.07.2025) (doc. 1 motivi aggiunti); - ove lesivi di tutti i pareri, assensi, autorizzazioni, nulla osta comunque espressi sulle opere da realizzarsi e che provengono dai vari organi regionali, statali e locali intervenuti nel procedimento de quo, ancorché ad oggi non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente, e limitatamente alle ragioni e alle doglianze infra articolate.

Giustizia amministrativa202500010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata - Potenza, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità, nonché Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo a un impianto fotovoltaico da 19,99 MW e all'ampliamento di una sottostazione elettrica

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (regione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato dapprima l'avviso di avvio del procedimento espropriativo e autorizzatorio relativo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico denominato "Montecarbone", deducendo l'eccessiva vicinanza delle opere ai terreni e alle strutture della propria azienda agricola, il rischio di interferenze elettromagnetiche derivanti dall'ampliamento della sottostazione elettrica, nonché la mancata considerazione delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 327/2001. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato la D.G.R. n. 485 del 5 agosto 2025, recante il PAUR, deducendo: omessa considerazione delle osservazioni procedimentali; difetto di istruttoria e falsa rappresentazione dei luoghi per la mancata indicazione delle serre aziendali; omessa valutazione dell'incidenza elettromagnetica dell'ampliamento della sottostazione e degli impatti cumulativi con altri progetti; mancata applicazione degli artt. 2, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 190/2024, in relazione alle misure di sostegno agricolo e alla necessità di considerare eventuali effetti negativi significativi sul settore agricolo, sull'ambiente e sulla salute umana; omessa indicazione della superficie espropriata, della relativa indennità e della fascia di rispetto elettromagnetica. La società controinteressata ha eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo per la natura endoprocedimentale dell'avviso e la carenza di interesse, nonché l'irricevibilità e l'inammissibilità dei motivi aggiunti.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. L'avviso di avvio del procedimento ex art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 ha natura endoprocedimentale, essendo funzionale alla partecipazione degli interessati al procedimento espropriativo, e non produce una lesione diretta e immediata. I motivi aggiunti sono stati respinti nel merito, con assorbimento delle eccezioni di rito. Il giudice ha ritenuto che l'Amministrazione non fosse tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione del privato e che, comunque, il rapporto istruttorio del PAUR avesse esaminato le interferenze con l'azienda agricola e i campi elettrici e magnetici. La documentazione progettuale aveva localizzato l'azienda e riportato misurazioni dei campi elettromagnetici, comprese quelle presso il confine della proprietà; la Regione aveva concluso per la compatibilità dell'impianto con i valori normativi e per l'assenza di effetti dannosi. Le contestazioni del ricorrente sono state giudicate generiche, ipotetiche e prive di elementi idonei a dimostrare manifesta irragionevolezza o travisamento, oltre a sollecitare un inammissibile sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecniche e amministrative. Gli impatti cumulativi non sono stati provati e, ai sensi dell'Allegato VII al d.lgs. n. 152/2006, devono riferirsi a progetti esistenti o approvati, non a progetti ancora in itinere. È stata esclusa la violazione del d.lgs. n. 190/2024, non essendo dimostrato né il pregiudizio alle misure di sostegno agricolo né l'esistenza di prove evidenti di effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla salute umana o sul settore agricolo. Sono state inoltre ritenute disponibili nel procedimento sia il piano particellare con superficie e indennità espropriativa sia la relazione sull'impatto elettromagnetico. Il precedente contenzioso relativo alla sottostazione elettrica non è stato ritenuto rilevante, anche perché in quella sede era stata riscontrata la conformità ai valori di legge. La domanda risarcitoria è stata respinta in conseguenza dell'esito della domanda impugnatoria. Il ricorrente è stato condannato a pagare alla società controinteressata 4.000 euro, oltre accessori, mentre le spese nei confronti della Regione sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 327/2001

    L'avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è un atto endoprocedimentale, funzionale alla partecipazione, privo di autonoma lesività immediata.

  • art. 12 d.lgs. n. 387/2003

    Costituisce la base normativa dell'autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

  • art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006

    Disciplina il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto esaminato.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    La mancata confutazione analitica delle osservazioni non determina l'annullabilità quando l'istruttoria abbia comunque esaminato il profilo sostanziale rilevante e il provvedimento risulti sostanzialmente legittimo.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta in conseguenza dell'esito sfavorevole delle domande impugnatorie e dell'assenza di un illecito amministrativo accertato.

  • Allegato VII al d.lgs. n. 152/2006

    La valutazione degli impatti cumulativi deve riguardare progetti esistenti o approvati, non progetti ancora in fase autorizzatoria.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 190/2024

    Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo …

    Il richiamo alle misure di sostegno agricolo non impone di escludere il progetto in assenza di prova che la sua realizzazione possa inficiare l'utilità concreta delle misure godute dall'azienda.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 190/2024

    In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 11-bis del presente decreto, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018

    La prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi da fonti rinnovabili può essere superata, nel singolo caso, da un giudizio negativo di compatibilità ambientale o da prove evidenti di effetti negativi significativi; una deduzione generica non è sufficiente.

Massime di principio

  • L'avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in quanto diretto a consentire la partecipazione degli interessati al procedimento, ha natura endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile in assenza di una lesione diretta, concreta e attuale.
  • L'Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione del privato relativa alle caratteristiche di un'opera pubblica, purché il profilo sostanziale dedotto sia stato effettivamente esaminato nell'istruttoria e la decisione consenta di ricostruire le ragioni della valutazione compiuta.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche relative agli impatti elettromagnetici e ambientali non può trasformarsi in una sostituzione del giudice all'Amministrazione; sono necessarie allegazioni specifiche e idonei elementi probatori circa la manifesta irragionevolezza, il travisamento o l'inattendibilità della metodologia utilizzata.
  • La valutazione degli impatti cumulativi prevista dalla disciplina ambientale deve riferirsi a progetti esistenti o approvati; non assumono rilievo, a tale fine, progetti ancora in corso di autorizzazione.
  • La prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili può essere superata solo in presenza di un giudizio negativo di compatibilità ambientale o di prove evidenti di effetti negativi significativi nei settori indicati dalla legge; allegazioni generiche e meramente ipotetiche non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliDichiarazione di pubblica utilitàVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniEspropriazione per pubblica utilitàAmbiente
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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