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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19457/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda otto avvisi di accertamento relativi al classamento e alla rendita catastale, per l’anno 2013, di immobili nel Comune di Faeto concernenti il rotore e la torre di sostegno di un generatore eolico fuori terra. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR Puglia, in parziale riforma, aveva ritenuto che la torre dell’aerogeneratore fosse una mera costruzione da includere nella stima, aveva applicato un saggio di fruttuosità dell’1,5% richiamando precedenti giurisprudenziali e prassi dell’Ufficio per analoghi aerogeneratori, e aveva classificato gli aerogeneratori nella categoria catastale E/3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo che la CTR non avrebbe spiegato il percorso logico che conduceva alla rendita di euro 9.582,00; (2) violazione delle norme catastali per avere la CTR applicato un saggio di fruttuosità diverso da quello normativamente previsto per i fabbricati di gruppo D; (3) violazione delle norme sul classamento per avere ritenuto gli aerogeneratori accatastabili in categoria E/3 anziché D/1.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR sufficientemente intellegibile e non meramente apparente. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha affermato che il saggio di fruttuosità per i beni di gruppo D è determinato normativamente ed è pari al 2%, senza discrezionalità per l’Amministrazione, e che i parchi eolici sono accatastabili in categoria D/1-Opificio, non in categoria E, perché assimilabili a centrali elettriche e costituenti un complesso unitario con componenti strutturali essenziali. Ha inoltre rilevato che la disciplina introdotta nel 2015 sugli imbullonati non era applicabile retroattivamente all’anno d’imposta 2013. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato evocato per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento per motivazione apparente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiede l’esposizione concisa dei motivi in fatto e diritto della decisione anche nel processo tributario.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel primo motivo come norma processuale del rito tributario.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiede la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e delimita il sindacato di legittimità sulle anomalie motivazionali.

  • art. 132, sesto comma, n. 4, c.p.c.

    omologo dell’obbligo di motivazione nel processo civile ordinario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge sulle questioni catastali.

  • art. 29 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    il saggio di fruttuosità è determinato normativamente per ciascun gruppo catastale, senza discrezionalità applicativa sul tasso.

  • art. 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    richiamato nel percorso ricostruttivo sulla stima diretta dei fabbricati di gruppo D ed E.

  • d.m. 14 dicembre 1991

    serve a determinare i moltiplicatori catastali da cui, in senso inverso, si ricava il saggio di capitalizzazione; per il gruppo D il saggio è del 2%.

  • art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato quale norma di raccordo per l’uso dei moltiplicatori catastali.

  • r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    richiamato nel motivo sul classamento catastale degli aerogeneratori.

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    richiamato nel motivo sul classamento catastale degli aerogeneratori e sulla stima catastale.

  • d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    richiamato nel motivo sul corretto inquadramento catastale degli aerogeneratori.

  • d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40

    nelle categorie catastali E non possono essere compresi immobili destinati ad uso commerciale o industriale con autonomia funzionale e reddituale.

  • l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21

    ha innovato i criteri di stima dei fabbricati speciali escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo; la disciplina non è retroattiva.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la motivazione è solo censurabile per anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta denunciare una motivazione non particolarmente ampia o ritenuta insufficiente, se il ragionamento decisorio è comunque ricostruibile dal testo della sentenza.
  • In materia catastale, il saggio di fruttuosità non è frutto di valutazione discrezionale dell’Amministrazione, ma è fissato dalla normativa per ciascun gruppo catastale; per gli immobili del gruppo D il tasso è del 2%.
  • Ai fini del classamento, i parchi eolici vanno ricondotti alla categoria D/1 quando, per funzione e struttura, integrano una centrale elettrica; le componenti essenziali dell’impianto devono essere considerate nella determinazione della rendita.
  • La disciplina introdotta nel 2015 sugli impianti cosiddetti 'imbullonati' non si applica ai periodi d’imposta anteriori, se il legislatore ne ha escluso la retroattività.
  • Un immobile con autonoma funzionalità e redditività non può essere mantenuto nella categoria E se è destinato a uso industriale o commerciale, dovendo essere riclassificato nel gruppo coerente con la sua funzione effettiva.

Come è indicizzato

MaterieClassificazione catastale
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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