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Sentenza

Sentenza del 17/10/2018 n. 3261 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia che aveva dichiarato tardivo e quindi inammissibile il ricorso contro l’avviso di accertamento relativo a IRAP e IRES per l’anno 2009. Ha sostenuto, tra l’altro, che la notifica dell’avviso non fosse perfezionata nei termini ritenuti dal primo giudice, che fosse possibile la remissione in termini, che il periodo di sospensione previsto per l’accertamento con adesione fosse cumulabile con la sospensione feriale e che il recupero fiscale delle quote di ammortamento fosse privo di adeguato supporto probatorio e comunque neutralizzato da corrispondenti variazioni in diminuzione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello e confermato integralmente l’inammissibilità del ricorso di primo grado. Ha ritenuto perfezionata la notifica dell’avviso di accertamento il 10 luglio 2013, cioè dieci giorni dopo il rilascio dell’avviso di giacenza, poiché il plico non era stato ritirato. L’istanza di accertamento con adesione, presentata il 13 novembre 2013, è stata considerata tardiva rispetto al termine di sessanta giorni previsto dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997. Di conseguenza, non poteva operare la sospensione del termine per proporre ricorso e le ulteriori contestazioni sul merito dell’accertamento non sono state esaminate. La società è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.774,40 per il primo grado e in euro 4.037,60 per il secondo grado, oltre spese generali del 15%.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 4, Legge n. 890/1982

    La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore

    La regola è stata applicata analogicamente alle raccomandate non ritirate, individuando il perfezionamento della notifica nel decimo giorno successivo al rilascio dell’avviso di giacenza, salvo ritiro precedente.

  • Art. 6, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 218/1997

    L’istanza di accertamento con adesione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo e, se tempestiva, sospende il termine per proporre ricorso. La tempestività dell’istanza deve essere provata dal contribuente.

  • Art. 21, D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina il termine per proporre ricorso tributario, termine che può essere sospeso dalla tempestiva presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.

  • Art. 7-quater, comma 18, D.L. n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016

    La disposizione ha esteso la sospensione feriale dei termini anche al procedimento di accertamento con adesione; la Commissione ha tuttavia ritenuto che, anche ipotizzandone l’applicazione retroattiva, l’istanza della società sarebbe comunque stata tardiva.

  • Art. 39, D.P.R. n. 600/1973

    La società ne ha invocato la violazione contestando l’insufficienza degli elementi indiziari posti a fondamento del recupero fiscale, ma la questione di merito non è stata esaminata a causa della tardività del ricorso.

  • Art. 2697 cod. civ.

    La società ha contestato la violazione delle regole sull’onere della prova in relazione alle operazioni asseritamente inesistenti; anche tale censura è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

  • Art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992

    È stato applicato per la riduzione del 20% delle spese liquidate a carico dell’Agenzia delle entrate.

Massime di principio

  • Quando una raccomandata contenente un atto tributario non viene ritirata, la notifica può perfezionarsi per compiuta giacenza; in linea generale, il termine decorre dal decimo giorno successivo al rilascio dell’avviso di giacenza, salvo ritiro anticipato.
  • Il contribuente deve calcolare con precisione il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto per presentare l’istanza di accertamento con adesione. Un’istanza tardiva non produce la sospensione del termine per impugnare l’accertamento.
  • La tempestività dell’istanza di accertamento con adesione deve essere documentata e può essere rilevata d’ufficio dal giudice; non è sufficiente allegare genericamente di aver presentato l’istanza.
  • Le questioni relative al merito dell’accertamento, comprese quelle sull’insufficienza della prova o sull’inesistenza delle operazioni, non vengono normalmente esaminate se il ricorso introduttivo è dichiarato tardivo o inammissibile.
  • La sospensione collegata all’accertamento con adesione e la sospensione feriale dei termini non devono essere considerate automaticamente cumulabili: occorre verificare la disciplina applicabile ratione temporis e la tempestività dell’istanza.
  • Il mancato ritiro dell’atto presso l’ufficio postale non consente al destinatario di posticipare indefinitamente l’inizio dei termini per la difesa; il sistema tutela sia la conoscibilità dell’atto da parte del destinatario sia l’esigenza di certezza del notificante.

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