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Sentenza

Sentenza del 17/10/2018 n. 66 - Comm. Trib. Prov. Aosta

Acquisto ramo di azienda - Pagamento del prezzo non tracciabile - Quietanza di pagamento - Presunzione maggiori ricavi non dichiarati - Insussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione aveva desunto, dal rilascio di una quietanza relativa al pagamento del prezzo di acquisto di un ramo d’azienda, che il prezzo fosse stato effettivamente corrisposto e che tale pagamento costituisse indice presuntivo dell’esistenza di maggiori ricavi non dichiarati. Il contribuente contestava tale ricostruzione, sostenendo che la quietanza, soprattutto in assenza di pagamenti tracciabili, non dimostrasse automaticamente né l’effettivo pagamento né l’esistenza di ricavi occultati.

La decisione

La presunzione è stata ritenuta insussistente. Il semplice rilascio di una quietanza di pagamento non tracciabile non consente, da solo, di presumere l’avvenuto pagamento del prezzo e, di conseguenza, la presenza di maggiori ricavi non dichiarati. La quietanza ha efficacia vincolante ai sensi dell’art. 2735 c.c. nelle controversie tra debitore e creditore, mentre, nei confronti di soggetti estranei a tale rapporto, è liberamente valutabile dal giudice. L’accertamento fiscale fondato esclusivamente su tale elemento non è quindi sufficiente.

Norme richiamate

  • Art. 2735 del codice civile

    La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia di quella giudiziale; se è fatta a un terzo o è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.

    La quietanza può avere efficacia probatoria vincolante nei rapporti tra debitore e creditore, ma quando viene utilizzata in una controversia con soggetti estranei a quel rapporto, come l’Amministrazione finanziaria, non prova automaticamente il pagamento e deve essere valutata liberamente insieme agli altri elementi.

  • Cassazione civile n. 14481/2005

    La quietanza rilasciata dal creditore è vincolante nei confronti del debitore nell’ambito del rapporto obbligatorio, ma può essere liberamente apprezzata dal giudice quando viene fatta valere da o contro soggetti diversi dalle parti originarie.

Massime di principio

  • Una quietanza non tracciabile non dimostra automaticamente l’effettivo pagamento quando viene utilizzata dall’Amministrazione finanziaria contro una delle parti del rapporto.
  • Per fondare una presunzione di maggiori ricavi occorrono ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti; la sola quietanza, isolatamente considerata, è normalmente insufficiente.
  • L’efficacia probatoria di una dichiarazione o quietanza dipende dal rapporto tra le parti del giudizio: può essere vincolante tra creditore e debitore, ma non lo è automaticamente nei confronti di terzi.
  • La mancanza di tracciabilità del pagamento può rendere necessarie prove aggiuntive, ma non consente di presumere da sola né l’avvenuto pagamento né l’esistenza di ricavi occultati.
  • In situazioni analoghe il giudice deve valutare il contenuto della quietanza insieme a contratto, contabilità, movimentazioni finanziarie e ogni altro elemento concreto, evitando automatismi presuntivi.

Testo integrale

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