Sentenza del 17/10/2018 n. 927 - Comm. Trib. Prov. Torino
Illeciti amministrativi - Sanzioni - Esito liquidazione 36 ter - Rideterminazione in autotutela - Decorrenza termine per sanzione ridotta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza del termine di 30 giorni entro cui il contribuente può effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, quando l'esito della liquidazione ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 sia stato successivamente rettificato dall'Agenzia delle Entrate in autotutela.
La decisione
È stato stabilito che, in presenza di una rettifica in autotutela dell'esito della liquidazione, il termine di 30 giorni per il pagamento della sanzione ridotta decorre dalla data di emissione dell'atto di rettifica in autotutela, e non dalla data dell'originario esito della liquidazione. La rettifica costituisce quindi il momento da cui il contribuente può conoscere in modo definitivo la pretesa ricalcolata e beneficiare del termine per il pagamento agevolato.
Norme richiamate
Art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni. L'esito di tale controllo può essere successivamente modificato dall'Amministrazione finanziaria mediante un provvedimento di rettifica in autotutela.
Art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997
Prevede la possibilità di definire la sanzione in misura ridotta mediante pagamento entro 30 giorni. Quando l'importo o il contenuto della pretesa viene modificato in autotutela, il termine decorre dall'emissione dell'atto rettificativo.
Massime di principio
- Quando un atto tributario viene modificato in autotutela, il termine per esercitare una facoltà collegata al contenuto dell'atto, come il pagamento della sanzione ridotta, deve normalmente essere calcolato in relazione all'atto rettificativo.
- Il contribuente non deve essere penalizzato per una modifica dell'Amministrazione intervenuta dopo l'originaria comunicazione: il nuovo termine decorre dal momento in cui la pretesa è stata formalmente rideterminata.
- In situazioni analoghe occorre verificare la data di emissione e di ricezione dell'atto di rettifica, il nuovo importo richiesto e la specifica norma che disciplina il termine per il pagamento agevolato.
- La rettifica in autotutela non elimina necessariamente la pretesa tributaria, ma può riaprire o far decorrere nuovamente i termini connessi alla definizione agevolata della sanzione, se il contenuto dell'obbligazione è stato modificato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 ott 2018Sentenza del 17/10/2018 n. 66 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 17 ott 2018Sentenza del 17/10/2018 n. 362 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 17 ott 2018Sentenza del 17/10/2018 n. 533 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 17 ott 2018Sentenza del 17/10/2018 n. 677 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 17 ott 2018Sentenza del 17/10/2018 n. 834 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 17 ott 2018Sentenza del 17/10/2018 n. 929 - Comm. Trib. Prov. Torino
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →