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Sentenza

Sentenza del 17/10/2018 n. 927 - Comm. Trib. Prov. Torino

Illeciti amministrativi - Sanzioni - Esito liquidazione 36 ter - Rideterminazione in autotutela - Decorrenza termine per sanzione ridotta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza del termine di 30 giorni entro cui il contribuente può effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, quando l'esito della liquidazione ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 sia stato successivamente rettificato dall'Agenzia delle Entrate in autotutela.

La decisione

È stato stabilito che, in presenza di una rettifica in autotutela dell'esito della liquidazione, il termine di 30 giorni per il pagamento della sanzione ridotta decorre dalla data di emissione dell'atto di rettifica in autotutela, e non dalla data dell'originario esito della liquidazione. La rettifica costituisce quindi il momento da cui il contribuente può conoscere in modo definitivo la pretesa ricalcolata e beneficiare del termine per il pagamento agevolato.

Norme richiamate

  • Art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni. L'esito di tale controllo può essere successivamente modificato dall'Amministrazione finanziaria mediante un provvedimento di rettifica in autotutela.

  • Art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997

    Prevede la possibilità di definire la sanzione in misura ridotta mediante pagamento entro 30 giorni. Quando l'importo o il contenuto della pretesa viene modificato in autotutela, il termine decorre dall'emissione dell'atto rettificativo.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario viene modificato in autotutela, il termine per esercitare una facoltà collegata al contenuto dell'atto, come il pagamento della sanzione ridotta, deve normalmente essere calcolato in relazione all'atto rettificativo.
  • Il contribuente non deve essere penalizzato per una modifica dell'Amministrazione intervenuta dopo l'originaria comunicazione: il nuovo termine decorre dal momento in cui la pretesa è stata formalmente rideterminata.
  • In situazioni analoghe occorre verificare la data di emissione e di ricezione dell'atto di rettifica, il nuovo importo richiesto e la specifica norma che disciplina il termine per il pagamento agevolato.
  • La rettifica in autotutela non elimina necessariamente la pretesa tributaria, ma può riaprire o far decorrere nuovamente i termini connessi alla definizione agevolata della sanzione, se il contenuto dell'obbligazione è stato modificato.

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