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Sentenza

Sentenza del 17/10/2018 n. 533 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Fittizietà fatture - Mancanza di struttura organizzativa - Recupero a tassazione degli importi - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava l'emissione di fatture per operazioni inesistenti relative al periodo d'imposta 2007, ritenendo che la società avesse percepito compensi illeciti, quantificati in euro 54.010,00, per la cessione di fatture fittizie. La fittizietà era desunta dagli importi e dagli oggetti delle prestazioni, dalle modalità di pagamento anomale e concentrate a fine anno, dall'assenza di prova delle prestazioni da parte dei clienti e, soprattutto, dalla mancanza di una struttura organizzativa adeguata da parte della società per eseguire i servizi fatturati. Il contribuente eccepiva inoltre la tardività dell'accertamento ai sensi dell'art. 43 del DPR 600/1973, l'assenza o tardività della denuncia penale, l'insufficiente motivazione dell'avviso e l'erroneità dei conteggi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza della CTP, che aveva accolto il ricorso del contribuente. Ha ritenuto tempestivo l'avviso di accertamento, considerando applicabile il raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato e rilevando che la trasmissione della notitia criminis risultava dagli atti. Nel merito, ha giudicato adeguatamente provata la fittizietà delle fatture sulla base della pluralità degli elementi presuntivi, inclusa l'assenza di una struttura organizzativa idonea a svolgere le prestazioni. È stato quindi dichiarato legittimo il recupero a tassazione degli importi ritenuti compensi per l'emissione delle fatture inesistenti. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 43 del DPR 600/1973

    Termini per l'accertamento

    La Commissione ha ritenuto tempestivo l'avviso anche in ragione del raddoppio dei termini applicabile quando emergano seri indizi di reato che impongano la presentazione di una denuncia penale.

  • Art. 57 del DPR 633/1972

    Termini per gli accertamenti IVA

    La sentenza richiama la disciplina del raddoppio dei termini anche per gli accertamenti IVA, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione.

  • Art. 1, commi da 130 a 132, della legge n. 208/2015

    Modifiche al raddoppio dei termini

    Le modifiche normative non incidono sugli avvisi già notificati per periodi d'imposta precedenti, in virtù della disciplina transitoria richiamata dalla sentenza.

  • Art. 2 del decreto legislativo n. 128/2015

    Disposizione transitoria sul raddoppio dei termini

    La norma fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati, anche rispetto alla successiva evoluzione della disciplina del raddoppio dei termini.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 16728/2016

    I termini sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se la denuncia è archiviata o presentata oltre i termini di decadenza.

    Il raddoppio dei termini dipende dalla sussistenza di seri indizi di reato e dall'obbligo di denuncia, non dall'effettiva instaurazione o conclusione del procedimento penale.

Massime di principio

  • La fittizietà di una fattura può essere dimostrata attraverso una pluralità di elementi presuntivi convergenti, senza che sia necessario un singolo elemento decisivo.
  • L'assenza di personale, mezzi o struttura organizzativa adeguati rispetto alle prestazioni fatturate costituisce un indice significativo dell'inesistenza, totale o parziale, delle operazioni.
  • Pagamenti effettuati in un'unica soluzione a fine anno, per importi rilevanti e con modalità non coerenti con la prassi commerciale, possono rafforzare la presunzione di fittizietà.
  • Quando l'Amministrazione fornisce elementi concreti e concordanti, spetta al contribuente offrire una prova puntuale dell'effettività delle prestazioni, dei pagamenti e della capacità operativa dell'impresa.
  • In presenza di seri indizi di reato tributario, l'accertamento può beneficiare del raddoppio dei termini, anche se la denuncia penale viene successivamente archiviata o trasmessa oltre il termine ordinario, secondo la disciplina applicabile al periodo e all'avviso.
  • Il reddito derivante dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti può essere determinato in via presuntiva come compenso ricevuto per la disponibilità o cessione delle fatture, purché la quantificazione sia ragionevolmente motivata.

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