Sentenza del 17/10/2018 n. 677 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'accertamento IRES relativo al 2008 emesso nei confronti della società e il conseguente accertamento IRPEF relativo al socio unico. La contestazione riguardava l'indeducibilità di costi documentati da fatture, tra cui spese per manutenzione e approvvigionamento di automezzi, pasti e soggiorni, pubblicità mediante noleggio di palco e impianto audio e lavori di tinteggiatura. Secondo l'Ufficio, tali spese non erano sufficientemente documentate o non risultavano inerenti all'attività d'impresa, anche perché alcune fatture non riportavano targhe o numeri di matricola dei mezzi, le generalità dei beneficiari dei pasti o elementi idonei a dimostrare la pertinenza delle spese. L'Agenzia ha inoltre sostenuto che i lavori di tinteggiatura riguardassero un immobile nella disponibilità del socio e non della società.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che le fatture prodotte fossero sostanzialmente complete e idonee a documentare l'inerenza dei costi, applicando la presunzione di veridicità del contenuto della fattura in assenza di prova della falsità o dell'inesistenza dell'operazione. Anche la fattura relativa al palco e all'impianto audio risultava completa e indicava l'evento scolastico. Quanto alla tinteggiatura, l'affermazione secondo cui l'immobile sarebbe stato nella libera disponibilità del socio non era stata provata documentalmente; inoltre, il ruolo del socio quale legale rappresentante rendeva plausibile lo svolgimento dell'attività d'impresa nell'immobile. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 7881/2016
Quando il Fisco intenda contestare l'indeducibilità di un costo documentato da fattura incombe sullo stesso fornire la prova dell'indeducibilità; l'esistenza della fattura è di per sé sufficiente a consentire la deducibilità del costo, dovendosi ritenere operante la presunzione di veridicità di quanto rappresentato nel documento fiscale salvo il giudizio di falso.
La fattura costituisce, in linea generale, una prova idonea dell'esistenza e dell'inerenza del costo. Se l'Amministrazione finanziaria ne contesta la deducibilità, deve fornire elementi concreti che dimostrino l'inesistenza, la falsità, l'estraneità all'attività d'impresa o comunque l'indeducibilità della spesa.
Corte costituzionale, sentenza n. 109 del 29 settembre 2007
In sede giurisdizionale le affermazioni contenute negli atti del Fisco, ivi compresi i processi verbali di constatazione, non formano piena prova di quanto in essi affermato senza sostegno probatorio, fino a querela e giudizio di falso.
Il processo verbale di constatazione e gli altri atti dell'Amministrazione finanziaria non sono, da soli e senza ulteriori riscontri, prova piena dei fatti contestati in giudizio. Le valutazioni dell'Ufficio devono essere supportate da elementi probatori verificabili.
Massime di principio
- La mera contestazione dell'indeducibilità di un costo non è sufficiente: l'Amministrazione deve indicare e provare elementi concreti che dimostrino la non inerenza, l'inesistenza o la falsità dell'operazione.
- Una fattura regolarmente emessa e sostanzialmente completa può costituire prova dell'esistenza e dell'inerenza del costo, anche se alcuni dettagli identificativi sono integrati successivamente dalla società o risultano da documentazione collegata.
- L'assenza in fattura di targhe, numeri di matricola o generalità dei beneficiari non determina automaticamente l'indeducibilità, se altri elementi documentali consentono di collegare la spesa all'attività d'impresa.
- Le affermazioni contenute in un processo verbale di constatazione devono essere supportate da prove ulteriori quando vengono contestate in giudizio; il verbale non sostituisce la prova dei fatti.
- Per le spese relative a immobili o beni utilizzati dal legale rappresentante, è importante documentare l'assetto proprietario, la disponibilità del bene e il concreto collegamento con l'attività societaria.
- La mancata contestazione dei rilievi durante la verifica non equivale necessariamente ad ammissione della fondatezza dell'accertamento: il contribuente conserva la facoltà di difendersi successivamente, fermo restando l'onere di fornire elementi utili a sostenere la propria ricostruzione.
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