Sentenza n. 14924/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso documentale relativo a procedimenti disciplinari riguardanti tre militari, confermato dopo la decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal Ministero della Difesa alla richiesta di accesso documentale del 30 luglio 2025, formulata ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. La richiesta riguardava gli atti di sospensione, avvio e conclusione dei procedimenti disciplinari instaurati nei confronti di tre militari, già coinvolti in un procedimento penale per condotte relative al trasferimento del ricorrente presso il Comando provinciale di Sassari. Il ricorrente sosteneva che la documentazione fosse necessaria per verificare la sussistenza dei presupposti di una possibile azione risarcitoria, anche davanti al giudice civile, in relazione al trasferimento e all'eventuale avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Deduceva, in particolare, il difetto di motivazione del diniego, poiché l'Amministrazione non aveva spiegato per quali ragioni la riservatezza dei controinteressati dovesse prevalere sull'accesso difensivo, e sosteneva comunque la prevalenza dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 sulla disciplina regolamentare che sottrae all'accesso gli atti relativi a procedimenti disciplinari. Il Ministero eccepiva l'inammissibilità per mancata notifica ad almeno un controinteressato e, nel merito, contestava la dimostrazione della necessità, strumentalità e indispensabilità dei documenti richiesti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il ricorso in materia di accesso deve essere notificato ad almeno un controinteressato, ma che, quando l'Amministrazione non abbia individuato in sede procedimentale i nominativi dei controinteressati, il richiedente non è tenuto a notificarlo autonomamente a tali soggetti. In tale situazione spetta al giudice, ove ravvisi posizioni di controinteresse, ordinare l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto tale integrazione era stata eseguita. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l'art. 1050, comma 1, lett. l), del T.U.O.M., pur prevedendo in via generale la sottrazione all'accesso degli atti relativi a procedimenti disciplinari, debba essere coordinato con l'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, che garantisce comunque l'accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il diritto di accesso difensivo prevale, in presenza dei relativi presupposti, sulla disciplina regolamentare di esclusione e sulla tutela della riservatezza dei terzi. Il giudice e l'Amministrazione non devono svolgere una valutazione anticipata sull'ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel futuro giudizio, salvo l'ipotesi di assoluta ed evidente mancanza di collegamento o di uso pretestuoso dell'accesso. Nel caso concreto il collegamento non era pretestuoso: il ricorrente era stato trasferito, il procedimento penale nei confronti dei controinteressati si era concluso per abolitio criminis senza un pieno accertamento dei fatti e gli eventuali accertamenti disciplinari avrebbero potuto fornire elementi utili per valutare un'azione risarcitoria. Il TAR ha quindi ritenuto sussistente un interesse diretto, concreto e attuale e ha escluso che fosse necessaria la prova rigorosa del contenuto o della decisività dei documenti, prova che il richiedente non potrebbe normalmente fornire prima di averli conosciuti. Il ricorso è stato accolto e il Ministero è stato ordinato di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la documentazione richiesta. Il Ministero è stato condannato alle spese per euro 2.000, oltre accessori; spese compensate nei confronti del controinteressato costituito.
Norme richiamate
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
La disposizione assicura l'accesso difensivo anche rispetto a categorie di documenti sottratte in via generale dall'accesso, quando sussista un interesse giuridico diretto, concreto e attuale e non vi sia un collegamento meramente pretestuoso tra documenti ed esigenze difensive.
Le esclusioni regolamentari dall'accesso, adottate in attuazione della norma, devono essere interpretate nei limiti stabiliti dal comma 7 del medesimo articolo.
art. 1050, comma 1, lett. l), d.P.R. 90/2010
La sottrazione all'accesso dei provvedimenti relativi ai procedimenti disciplinari militari opera in via generale, ma non esclude l'accesso difensivo quando ricorrano i presupposti dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.
Il ricorso in materia di accesso deve essere notificato ad almeno un controinteressato; tuttavia, se l'Amministrazione non ha individuato i controinteressati nella fase procedimentale, il ricorrente non è tenuto a provvedere autonomamente alla notifica, spettando al giudice ordinare, se necessario, l'integrazione del contraddittorio.
art. 3, comma 1, d.P.R. 184/2006
Fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi.
L'Amministrazione deve individuare e informare i controinteressati nella fase procedimentale; l'omissione di tale attività non può tradursi automaticamente nell'inammissibilità del successivo ricorso per mancata notifica.
È richiamato quale disposizione relativa alla sospensione del procedimento disciplinare militare in attesa della definizione della vicenda penale.
Massime di principio
- La disciplina regolamentare che sottrae determinate categorie di documenti all'accesso non può essere applicata in modo assoluto quando il richiedente esercita l'accesso difensivo: l'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 garantisce comunque l'accesso ai documenti necessari per curare o difendere un proprio interesse giuridico.
- Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza dei terzi, il requisito della necessità ai fini della cura o difesa dell'interesse giuridico è tendenzialmente prevalente, purché sussistano i presupposti generali dell'accesso documentale e non vi sia un'assoluta mancanza di collegamento tra i documenti richiesti e l'esigenza difensiva.
- L'Amministrazione e il giudice dell'accesso non devono anticipare la valutazione sull'ammissibilità, influenza o decisività dei documenti rispetto al futuro giudizio, poiché tale valutazione compete al giudice eventualmente investito della controversia; il diniego è giustificato solo in presenza di un uso pretestuoso o temerario dell'accesso o della radicale assenza dei presupposti legittimanti.
- Il richiedente non è tenuto a dimostrare in modo rigoroso il contenuto o la decisività di documenti ai quali non ha ancora avuto accesso: la necessità difensiva può essere desunta dal collegamento concreto tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che si intende tutelare.
- Se l'Amministrazione non individua i controinteressati nella fase procedimentale di accesso, il ricorso ex art. 116 c.p.a. non è per ciò solo inammissibile per mancata notifica; qualora il giudice ravvisi una posizione di controinteresse, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.
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