Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 147/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e diniego di rinnovo del decreto di approvazione a Guardia Particolare Giurata e del relativo porto d’armi per difesa personale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (guardia giurata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto due ricorsi, poi riuniti per connessione oggettiva e soggettiva: il primo contro il provvedimento del Questore che, ai sensi dell’art. 39 TULPS, ha disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi; il secondo contro il diniego di rinnovo del decreto di approvazione a Guardia Particolare Giurata e del relativo porto d’armi, adottato ai sensi degli artt. 11, 43 e 138 TULPS, nonché contro il preavviso di rigetto. Gli atti traevano origine da una querela presentata nei confronti della ricorrente, collegata a una lite verbale e all’accusa di avere istigato un familiare o convivente a una condotta nei confronti del querelante, nonché dalla conseguente segnalazione dei Carabinieri. La ricorrente ha dedotto, quanto al divieto di detenzione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 TULPS, il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere, sostenendo che la mera querela non dimostrava un concreto pericolo di abuso delle armi; la violazione della proporzionalità, per l’adozione della misura più gravosa nonostante l’assenza di condanne, misure cautelari o precedenti di abuso dell’arma e nonostante l’incidenza sul rapporto di lavoro; il difetto di motivazione, anche perché l’atto richiamava una precedente sentenza relativa a un diverso ritiro cautelare. Quanto al diniego di rinnovo, ha dedotto la violazione degli artt. 11, 43 e 138 TULPS, il difetto di istruttoria autonoma e l’eccesso di potere, lamentando l’automatica valorizzazione della querela e la mancata valutazione complessiva della sua personalità, della sua storia professionale, dell’assenza di precedenti nell’uso dell’arma e delle contrapposte dichiarazioni; la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per l’omessa valutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; la violazione della proporzionalità e l’omessa ponderazione del pregiudizio lavorativo; il difetto di motivazione. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di interesse, richiamando la precedente sentenza che aveva respinto il ricorso contro il ritiro cautelare dell’arma, e ha sostenuto nel merito che i provvedimenti fossero fondati sull’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza e su un giudizio prognostico di inaffidabilità.

La decisione

Il Tribunale ha riunito i ricorsi e ha respinto l’eccezione di difetto di interesse, distinguendo i provvedimenti definitivi impugnati dal precedente ritiro cautelare dell’arma. Il ritiro cautelare, adottato nell’immediatezza degli eventi ai sensi dell’art. 39, comma 2, TULPS, è misura provvisoria e urgente, mentre il divieto di detenzione e il diniego di rinnovo dei titoli costituiscono esercizi distinti, definitivi e autonomi del potere di pubblica sicurezza. La precedente sentenza, inoltre, riguardava titoli ormai scaduti e non precludeva l’impugnazione dei nuovi provvedimenti. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione preventiva e probabilistica dell’affidabilità del soggetto nell’uso delle armi, senza necessità di una condanna penale o di un accertato abuso. Tuttavia, tale discrezionalità non esonera l’Amministrazione dall’autonoma valutazione dei fatti, da un’istruttoria adeguata e da una motivazione coerente. La mera querela e la segnalazione dei Carabinieri non potevano essere richiamate in modo automatico, senza verificare l’attendibilità o la verosimiglianza delle versioni contrapposte, gli eventuali sviluppi del procedimento penale e gli ulteriori elementi rilevanti. La nota informativa del 22 febbraio 2026, valorizzata dall’Amministrazione in giudizio ma non richiamata nei provvedimenti, non poteva integrare postumamente la motivazione; inoltre, per la sua genericità e per l’incertezza su precedenti e frequentazioni, non dimostrava comunque un quadro indiziario sufficientemente acclarato. Il richiamo alla precedente sentenza non era idoneo a motivare autonomamente i nuovi atti, perché quella pronuncia riguardava il diverso e più urgente potere di ritiro cautelare. Il Tribunale ha inoltre rilevato che, poiché il possesso dell’arma era indispensabile per l’attività lavorativa della ricorrente quale Guardia Particolare Giurata, l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria più stringente e fornire una motivazione rafforzata, esplicitando la ponderazione tra la sicurezza pubblica e l’interesse al mantenimento del lavoro e del reddito. I provvedimenti sono stati quindi annullati per difetto di istruttoria e di motivazione, con assorbimento delle ulteriori censure. È stata disposta la riedizione del potere secondo i criteri indicati in motivazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    nei casi d’urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all’immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma

    La norma fonda sia il potere cautelare e urgente di ritiro immediato, sia il distinto potere definitivo di divieto di detenzione; il ritiro cautelare presenta una discrezionalità più ampia in ragione dell’urgenza.

  • art. 11 TULPS

    requisiti di affidabilità e buona condotta

    Il requisito della buona condotta richiede una valutazione prognostica concreta e motivata dell’affidabilità del richiedente e non può essere negato sulla base del solo automatismo derivante da una denuncia o querela.

  • art. 43 TULPS

    requisiti di affidabilità e buona condotta

    Il diniego o il mancato rinnovo del porto d’armi deve fondarsi su un’autonoma valutazione amministrativa dei fatti e su un’istruttoria idonea a sorreggere il giudizio prognostico di inaffidabilità.

  • art. 138 TULPS

    requisiti per il rinnovo della nomina a Guardia Particolare Giurata

    Il rinnovo della nomina richiede una valutazione effettiva dell’affidabilità e della buona condotta, non sostituibile dal mero richiamo a una querela.

  • art. 3 l. 241/1990

    obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi

    La motivazione deve dare conto dell’istruttoria, della valutazione degli elementi rilevanti e, quando il titolo d’arma è funzionale al lavoro, del bilanciamento tra sicurezza pubblica e interesse lavorativo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le osservazioni presentate dall’interessato devono essere effettivamente esaminate e il provvedimento finale deve rendere comprensibili le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis

    La questione è stata dedotta dalla ricorrente, ma il giudice ha deciso sulla base del difetto di istruttoria e motivazione, assorbendo le ulteriori censure.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza resa in forma semplificata

    La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti e in assenza di opposizioni.

  • art. 70 c.p.a.

    I ricorsi sono stati riuniti per la connessione oggettiva e soggettiva e per il rapporto di presupposizione tra i provvedimenti impugnati.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata proposta ma assorbita dalla definizione del giudizio con sentenza; la precedente istanza monocratica era stata rigettata per prevalenza dell’interesse alla sicurezza pubblica.

  • art. 56 c.p.a.

    misure cautelari monocratiche

    L’istanza monocratica proposta nel primo ricorso era stata rigettata.

Massime di principio

  • Il divieto definitivo di detenzione di armi e il diniego o mancato rinnovo dei titoli di polizia sono provvedimenti distinti dal ritiro cautelare e urgente dell’arma: la precedente decisione relativa al ritiro cautelare non esaurisce né preclude il sindacato sui successivi provvedimenti definitivi fondati su procedimenti autonomi.
  • Nell’esercizio dei poteri di pubblica sicurezza in materia di armi, l’Amministrazione può formulare un giudizio prognostico e probabilistico sull’affidabilità dell’interessato senza attendere una condanna penale o l’accertamento di un concreto abuso; tuttavia, la mera esistenza di una denuncia o querela non è, da sola, sufficiente a fondare il diniego o il divieto.
  • Il Questore deve svolgere un’autonoma valutazione amministrativa dei fatti sottostanti alla denuncia, verificando la consistenza, l’attendibilità e la verosimiglianza degli elementi acquisiti, soprattutto quando esistano versioni contrapposte; il semplice richiamo a una querela o a una segnalazione di polizia integra un difetto di istruttoria e di motivazione.
  • Gli elementi informativi non richiamati nel provvedimento non possono essere utilizzati dall’Amministrazione in giudizio per integrare postumamente la motivazione; in ogni caso, informazioni generiche, non circostanziate o prive di riscontri sull’esito dei procedimenti non sono sufficienti a dimostrare un quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di inaffidabilità.
  • Quando il possesso e il porto d’armi sono indispensabili per lo svolgimento dell’attività lavorativa, l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria più stringente e fornire una motivazione rafforzata, dando conto della ponderazione tra l’interesse alla sicurezza pubblica e l’interesse del privato alla conservazione del lavoro e dei mezzi di sostentamento.
  • La riedizione del potere dopo l’annullamento di un divieto di detenzione o di un diniego di rinnovo dei titoli d’arma resta possibile, ma deve conformarsi ai criteri indicati dal giudice, mediante un’istruttoria autonoma, una motivazione adeguata e la concreta valutazione degli interessi coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimentoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.