Sentenza n. 1023/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Ministero della Difesa, -OMISSIS-, e di tutti i provvedimenti e pareri a esso presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di Verifica -OMISSIS-; - e, per l’effetto, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia “-OMISSIS-”, e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente dell’equo indennizzo di 8^ -OMISSIS-A corrispondente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia e parere presupposto del Comitato di Verifica
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, militare dell’Esercito in servizio dal 2006, aveva svolto mansioni d’istituto, anche di conduzione e manutenzione di mezzi, partecipando a missioni operative in Italia e all’estero. Dopo aver contratto una patologia, per la quale era stata sottoposta a intervento chirurgico il 15 ottobre 2020, aveva presentato il 26 febbraio 2021 istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, deducendo l’esposizione a fattori nocivi nei teatri operativi e ai disturbatori di frequenza installati sui mezzi. Il Ministero aveva negato il riconoscimento recependo il parere negativo del Comitato di Verifica. La ricorrente ha impugnato il diniego per eccesso di potere, carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti, carenza e illogicità della motivazione: ha contestato che il parere avesse escluso apoditticamente la rilevanza dell’esposizione ambientale e dei fattori operativi, pur riconoscendo di non disporre delle misurazioni dosimetriche e dei dati sulle ore di esposizione ai disturbatori. Ha inoltre sostenuto che, trattandosi di patologia multifattoriale insorta dopo il servizio in contesti operativi potenzialmente contaminati, non fosse necessaria la prova certa del nesso eziologico e che spettasse all’Amministrazione dimostrare una specifica genesi extralavorativa. Ha chiesto anche il riconoscimento della causa di servizio e la corresponsione dell’equo indennizzo corrispondente all’ottava categoria. Il Ministero ha eccepito la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La decisione
Il TAR ha prescisso dall’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenendolo non parte necessaria. Ha accolto la censura di difetto di istruttoria e di motivazione e annullato il diniego e le determinazioni negative presupposte. Richiamando i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze del 7 ottobre 2025, ha ritenuto che, per le patologie multifattoriali insorte dopo l’impiego in missioni o in altri contesti operativi tipizzati, il militare debba dimostrare il servizio in particolari condizioni ambientali od operative e l’insorgenza successiva di una patologia espressiva del rischio, mentre l’Amministrazione deve provare una specifica genesi extralavorativa. Nel caso concreto, il Comitato aveva riconosciuto che non erano disponibili le misurazioni dosimetriche né i dati sull’esposizione ai disturbatori, ma aveva escluso il nesso sulla base di considerazioni generiche sulla patologia e sui suoi fattori eziologici, senza un accertamento individualizzato e senza fornire prova contraria. Il giudizio aveva inoltre richiesto, illegittimamente, una certezza del nesso causale o concausale. Il TAR non ha invece riconosciuto direttamente la dipendenza da causa di servizio né accolto la domanda di pagamento dell’equo indennizzo, ritenendo che gli accertamenti necessari spettino all’Amministrazione in sede di riesame. Per effetto conformativo, il Ministero deve rinnovare l’istruttoria e motivare nuovamente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 603 d.lgs. 66/2010
Nel modificare l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare nella versione oggi vigente, la legge 22 febbraio 2011, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2010, n. 228, ha enunciato in apertura il «fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi»; quindi, ha individuato i destinatari e i presupposti della riforma: «personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie -OMISSIS- per le particolari condizioni ambientali od operative», e quello «impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti»; ed infine la misura introdotta, consistente in una spesa autorizzata «di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010».
La disposizione individua un rischio professionale specifico per il personale che contrae patologie nelle particolari condizioni ambientali od operative connesse a missioni o all’impiego in poligoni e siti di stoccaggio. In tale ambito il rischio tipizzato assume rilievo nell’accertamento della causa di servizio e, secondo il principio richiamato dal TAR, sposta sull’Amministrazione l’onere di provare una specifica genesi extralavorativa della patologia.
art. 2087 c.c.
Si profilerebbero così potenziali vuoti di tutela e ambiti di sostanziale irresponsabilità dell’Amministrazione datrice di lavoro, nondimeno soggetta all’obbligo - sancito dall’art. 2087 del codice civile - di tutelare l’integrità fisica del lavoratore secondo «l’esperienza e la tecnica» e dunque di adeguarsi costantemente a queste ultime;
Il dovere datoriale di tutela dell’integrità fisica va rapportato all’esperienza e alla tecnica e concorre a escludere che l’incertezza scientifica sulla causa della patologia possa gravare integralmente sul militare.
art. 11 d.P.R. 461/2001
L’incertezza sul piano scientifico può pertanto essere individuata come la decisiva ragione della riforma legislativa, con la quale il rischio professionale è stato assunto ad elemento su cui basare il giudizio medico-legale necessario per giungere al riconoscimento della causa di servizio ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Nel giudizio medico-legale per il riconoscimento della causa di servizio, il rischio professionale tipizzato dalla legge deve essere considerato anche quando le conoscenze scientifiche non consentano di accertare con certezza il nesso eziologico.
Massime di principio
- Per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie multifattoriali insorte in militari esposti, durante missioni nazionali o internazionali o presso poligoni di tiro e siti di stoccaggio, ai rischi connessi a particolari condizioni ambientali od operative, non è necessario dimostrare con certezza il nesso eziologico: il rischio professionale tipizzato dalla legge rileva nell’accertamento causale.
- Quando il militare dimostra di avere prestato servizio in particolari condizioni ambientali od operative tipizzate e che la patologia insorta successivamente è espressiva del rischio professionale, spetta all’Amministrazione fornire la prova contraria mediante l’indicazione di una specifica genesi extralavorativa della patologia.
- In presenza di patologie multifattoriali e di incertezza scientifica, il diniego della causa di servizio non può fondarsi su affermazioni generiche circa l’eziologia della malattia o sull’assenza di un nesso certo; occorrono un’istruttoria adeguata al caso individuale e una motivazione idonea a confutare concretamente l’esposizione e il suo possibile ruolo causale o concausale.
- L’annullamento del diniego per carenze istruttorie e motivazionali non comporta di per sé il riconoscimento giudiziale della causa di servizio o il pagamento dell’equo indennizzo quando gli accertamenti ancora necessari spettino all’Amministrazione: il giudicato impone il riesame emendato dai vizi riscontrati.
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