Sentenza n. 4215/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 14 febbraio 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. 14 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30) per l’elaborato contrassegnato con il n. 756; della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dal ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione dell'elaborato scritto dell'esame di abilitazione forense, con attribuzione del voto di 12/30 e conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale della XIV Sottocommissione istituita presso una Corte d'appello, nella parte relativa alla valutazione insufficiente, pari a 12/30, del proprio elaborato scritto dell'esame di abilitazione alla professione forense, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali e gli atti connessi, inclusa la circolare ministeriale del 2 dicembre 2024 sulle indicazioni operative per la correzione, censurata nella parte in cui riteneva adeguata la motivazione mediante voto meramente numerico. Il Ministero della giustizia ha chiesto il rigetto del ricorso, controdeducendo nel merito. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di avere perso interesse alla prosecuzione del giudizio, poiché il 30 giugno 2026 aveva sostenuto e superato la prova orale relativa alla sessione d'esame 2025, successiva a quella controversa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il ricorrente aveva ottenuto aliunde il bene della vita perseguito, ossia il superamento della prova orale nella sessione successiva. Non sono state esaminate le censure relative alla legittimità della valutazione numerica, del verbale di correzione, della non ammissione alle prove orali o della circolare ministeriale. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della pronuncia in rito e della complessità delle questioni controverse.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che fa venir meno l'interesse alla decisione, come l'ottenimento aliunde del bene della vita perseguito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, il ricorrente ottiene aliunde il bene della vita cui aspirava e dichiara conseguentemente il venir meno dell'interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito delle censure rivolte al provvedimento impugnato e comporta la definizione del giudizio in rito ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1232/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1233/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1023/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 147/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 14932/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 14933/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →