Sentenza n. 14932/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- del 28 giugno 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 18 giugno 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato su precedenti penali, uso di false generalità e dichiarazioni non veritiere
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza italiana, deducendo violazione degli artt. 6 e 8, comma 2, della legge n. 91/1992 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria. Ha sostenuto che l’Amministrazione avesse fondato il diniego su motivazioni stereotipate, senza valutare adeguatamente l’attività lavorativa, l’inserimento sociale, la situazione familiare e l’integrazione nella comunità locale. A fondamento del diniego erano stati considerati un decreto penale divenuto esecutivo per rifiuto di indicazioni sulla propria identità e resistenza a pubblico ufficiale, ulteriori condanne risalenti per introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi, ricettazione, violazione del foglio di via obbligatorio e violazioni fiscali, nonché l’uso di generalità alias e la mancata rappresentazione dei precedenti nella domanda di cittadinanza. Il ricorrente ha inoltre dedotto l’estinzione, intervenuta nel 2023, dei reati oggetto del decreto penale del 2015.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il giudizio prognostico negativo dell’Amministrazione, fondato sulla valutazione complessiva e non atomistica dei precedenti penali, della loro natura, reiterazione e reciproca connessione. Le condotte di rifiuto di indicazioni sulla propria identità e di resistenza a pubblico ufficiale sono state considerate indici di inaffidabilità e di mancato rispetto delle istituzioni; le condanne per ricettazione, contraffazione e introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi sono state ritenute indicative di comportamenti antisociali e, nel loro complesso, rilevanti per la valutazione dell’integrazione nella comunità nazionale. Il giudice ha precisato che anche fatti risalenti possono essere valutati dall’Amministrazione e che il mero decorso del tempo non ne elimina automaticamente la rilevanza. L’estinzione dei reati dichiarata nel 2023 non incide sul diniego adottato nel 2022, sia perché successiva, sia perché i fatti possono essere considerati quali accadimenti storici nell’autonomo giudizio amministrativo sulla personalità e sull’affidabilità del richiedente. È stata inoltre ritenuta rilevante la dichiarazione non veritiera resa nella domanda di cittadinanza, anche indipendentemente dalla configurabilità di un autonomo reato di falso, quale indice di scarsa affidabilità nei rapporti con le istituzioni. L’attività lavorativa e lo stabile inserimento economico e sociale non sono stati ritenuti sufficienti a superare gli elementi negativi, costituendo condizioni ordinarie o prerequisiti della naturalizzazione e non meriti speciali. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Disciplina la domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, nell’ambito della quale l’Amministrazione esercita un’ampia valutazione prognostica sull’affidabilità, sull’integrazione e sull’adesione ai valori dell’ordinamento.
art. 6 l. 91/1992
È richiamato quale parametro per la rilevanza ostativa di determinate condanne nella materia della cittadinanza; la sentenza considera la resistenza a pubblico ufficiale, punita con pena edittale pari o superiore a tre anni, automaticamente ostativa alla cittadinanza per matrimonio e, a fortiori, rilevante per la naturalizzazione.
art. 8, comma 2, l. 91/1992
È invocato dal ricorrente e valutato nel quadro della disciplina della concessione della cittadinanza, ma il giudice ritiene insussistenti i dedotti vizi di legge.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è stata effettuata dall’Amministrazione prima dell’adozione del diniego; il ricorrente non ha presentato osservazioni.
art. 75 d.P.R. 445/2000
È richiamato in relazione alla dichiarazione non veritiera resa nella domanda di cittadinanza; il mendacio può concorrere al giudizio negativo sull’affidabilità anche indipendentemente dalla configurabilità del reato di falso.
art. 337 c.p.
La resistenza a pubblico ufficiale è valutata come indice di mancato rispetto delle istituzioni e, per la pena edittale indicata, come condotta rilevante anche alla luce dell’art. 6 della legge n. 91/1992.
art. 651 c.p.
Il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale è considerato, insieme agli altri elementi, indice di inaffidabilità del richiedente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa dell’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte ai fini dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione deve formulare un giudizio prognostico complessivo sull’affidabilità del richiedente, sulla sua integrazione nella comunità nazionale e sulla sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, valutando unitariamente i diversi elementi emersi e non i singoli precedenti in modo atomistico.
- Nel giudizio amministrativo sulla naturalizzazione, precedenti penali, condotte antigiuridiche e comportamenti indicativi di scarsa affidabilità possono essere valutati autonomamente rispetto all’accertamento della responsabilità penale, poiché il loro rilievo amministrativo attiene alla prognosi sulla personalità, sull’integrazione e sulla futura affidabilità del richiedente.
- Il mero decorso del tempo, anche superiore a dieci anni, non esclude automaticamente la rilevanza di precedenti penali o di altre condotte riprovevoli nel procedimento di concessione della cittadinanza, quando tali fatti concorrano, insieme ad altri elementi, al giudizio complessivo sull’integrazione e sull’affidabilità.
- L’estinzione del reato intervenuta dopo l’adozione del diniego di cittadinanza non impone l’annullamento del provvedimento, poiché i fatti storici sottostanti possono restare valutabili sul piano amministrativo e l’Amministrazione non può essere tenuta a considerare una circostanza sopravvenuta rispetto alla decisione impugnata.
- La dichiarazione non veritiera resa nella domanda di cittadinanza può costituire autonomo indice di scarsa affidabilità nei rapporti con le istituzioni e concorrere al diniego anche senza che sia accertata la responsabilità penale per falso.
- Lo stabile inserimento lavorativo o economico del richiedente, in assenza di ulteriori elementi qualificati, non prevale automaticamente sugli elementi negativi emersi, trattandosi normalmente di una condizione ordinaria o di un prerequisito della naturalizzazione e non di un merito speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1232/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1233/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1023/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 4215/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 147/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 14933/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →