Sentenza n. 1232/2026 - Brescia, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: del decreto dirigenziale, prot. n. -OMISSIS- del 29 dicembre 2022, con cui la Direzione generale per il personale militare di Roma ha sospeso disciplinarmente per tre mesi il ricorrente, nonché di tutti gli atti connessi e presupposti, conseguenti e susseguenti, comunque ad esso correlati, ancorché non noti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 19/9/2023, per l’annullamento: del D.D. prot. n. -OMISSIS- datato 18.05.2023, emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare di Roma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale del 29 dicembre 2022 recante sospensione disciplinare dall’impiego per tre mesi e, con motivi aggiunti, decreto dirigenziale del 18 maggio 2023 recante detrazione dell’anzianità di grado per il corrispondente periodo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato la sospensione disciplinare dall’impiego per tre mesi e, con motivi aggiunti, la conseguente detrazione di anzianità di grado dal 1° agosto al 1° novembre 2020. Ha dedotto: violazione delle regole procedimentali per il diniego di accesso agli atti e per l’ostensione tardiva della relazione finale dell’Ufficiale inquirente; tardività dell’avvio e della conclusione del procedimento disciplinare rispetto alla conoscenza dei fatti e della sentenza penale; preclusione dell’azione disciplinare in ragione dell’assoluzione penale, ai sensi dell’art. 653, comma 1, c.p.p.; mancanza dei presupposti sostanziali per la sanzione. Con i motivi aggiunti ha inoltre dedotto l’illegittimità derivata della detrazione di anzianità e il difetto di motivazione del relativo decreto. Il procedimento penale si era concluso con assoluzione perché il fatto non sussiste per l’imputazione di maltrattamenti, mentre per le imputazioni di lesioni era stata dichiarata l’improcedibilità per remissione o mancanza di querela.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha rigettato le censure sull’accesso perché l’istanza del 7 settembre 2022 era stata integralmente soddisfatta nello stesso giorno, mentre la relazione finale dell’Ufficiale inquirente era sottratta all’accesso fino alla conclusione del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 1050, comma 1, lett. l), d.P.R. 90/2010. Ha respinto le doglianze di tardività: l’Amministrazione acquisì la sentenza penale irrevocabile il 10 giugno 2022, contestò gli addebiti il 21 luglio 2022 e adottò la sanzione il 29 dicembre 2022, rispettando i termini previsti dagli artt. 1392 e 1393 del codice dell’ordinamento militare. Ha escluso che l’esito penale impedisse la sanzione disciplinare: l’assoluzione per i maltrattamenti dipendeva dall’assenza dell’elemento dell’abitualità e non escludeva i singoli fatti storici; le pronunce sulle lesioni erano conseguenti a ragioni processuali e non avevano accertato l’inesistenza dei fatti. Le condotte, valutate anche alla luce dell’istruttoria disciplinare e del comportamento tenuto dall’incolpato, potevano dunque assumere autonoma rilevanza disciplinare e incidere sul prestigio dell’istituzione militare. Ha respinto l’illegittimità derivata del decreto del 18 maggio 2023, essendo legittima la sanzione presupposta, e il difetto di motivazione: la detrazione di anzianità discende automaticamente dalla sospensione ed è pari alla durata della stessa, senza margini di discrezionalità, in base all’art. 858, commi 1, lett. c), e 3, d.lgs. 66/2010. Spese integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1050, comma 1, lett. l), d.P.R. 90/2010
Con riferimento invece alla relazione finale richiesta con l’istanza del 28 settembre 2022, in modo non censurabile l’Amministrazione non ha accolto la richiesta ostensiva, in quanto tale documento è sottratto all’accesso ai sensi dell’art. 1050, comma 1, lett. l), del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90 (“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”), in base al quale sono sottratti all’accesso, fino al momento dell’emanazione del provvedimento conclusivo, gli atti relativi ai “procedimenti disciplinari, per l'irrogazione di sanzioni di stato ovvero di corpo”.
La relazione finale dell’Ufficiale inquirente è sottratta all’accesso fino all’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare.
art. 1392 d.lgs. 66/2010
Orbene, alla luce del richiamato ordito normativo, emerge che, anche considerando la pendenza del procedimento penale, l’Amministrazione ha tempestivamente attivato e poi concluso il procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare seguito a giudizio penale deve rispettare i termini di instaurazione e conclusione previsti dalla disposizione; nel caso concreto l’avvio e la conclusione sono stati tempestivi.
art. 1393 d.lgs. 66/2010
Il procedimento disciplinare è stato attivato e concluso nel rispetto dei termini degli artt. 1392 e 1393 citati, per cui le descritte censure sono infondate.
La disciplina del rapporto fra procedimento penale e disciplinare consente l’avvio e la conclusione del procedimento disciplinare secondo i termini indicati, qui rispettati dall’Amministrazione.
art. 653, comma 1, c.p.p.
Orbene, con riferimento alla sostanza degli addebiti, sebbene vi sia stata una sentenza assolutoria con formula piena “perché il fatto non sussiste” in relazione all’imputazione di cui all’art. 572, commi 1 e 2, c.p. (reato abituale di maltrattamenti in famiglia), è da rilevare che si è esclusa la rilevanza penale, unicamente, per la mancanza dell’elemento della “abitualità” nei comportamenti lesivi e vessatori del ricorrente, mentre non è stata esclusa l’esistenza di singoli e individuali accadimenti storici, acclarati in sede di processo e non contraddetti dal ricorrente; invece in relazione alle restanti imputazioni di cui agli artt. 582 e 585 c.p., non si è proceduto unicamente in ragione della intervenuta remissione di querela, quindi per una formula “assolutoria” meramente procedimentale che non ha accertato le responsabilità dell’imputato in sede processuale.
L’efficacia vincolante dell’assoluzione penale non impedisce la valutazione disciplinare di fatti storici non esclusi dalla sentenza: l’assoluzione per difetto dell’abitualità non nega i singoli accadimenti, mentre la definizione per remissione o mancanza di querela non accerta l’insussistenza dei fatti.
artt. 712, 713, 717 e 732 d.P.R. 90/2010
La gravità dei fatti ai fini disciplinari emerge non solo dalla ricostruzione fattuale contenuta nella richiamata sentenza, ma anche dalla istruttoria autonomamente svolta dall’Amministrazione, nonché, come risulta dalla relazione conclusiva, dal comportamento tenuto dal ricorrente in sede di procedimento disciplinare, nel quale ha mantenuto un atteggiamento poco collaborativo, manifestatosi, tra l’altro, attraverso la mancata presentazione alle reiterate convocazioni e la produzione di documentazione sanitaria volta a rappresentare impedimenti che, all’esito delle verifiche svolte, non sono risultati idonei a giustificare la sua assenza, in violazione dei doveri sanciti dagli artt. 712, 713, 717 e 732 del D.P.R. n. 90/2010.
I doveri previsti dalle disposizioni regolamentari sono rilevanti nella valutazione della condotta tenuta dall’incolpato nel procedimento disciplinare e possono concorrere a fondare la responsabilità disciplinare.
art. 858, commi 1, lett. c), e 3, d.lgs. 66/2010
Ne deriva che, nei confronti del militare destinatario della sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego, è automaticamente applicata la detrazione dell’anzianità di grado per un periodo corrispondente alla durata della sospensione stessa (nel caso di specie, tale periodo è pari a tre mesi). Quindi il tipo e l’entità della sanzione impugnata sono vincolati, non essendovi in capo all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità, né con riguardo all’adozione del provvedimento, né in ordine alla determinazione della durata della detrazione, la quale deve necessariamente coincidere con il periodo di sospensione disciplinare inflitto.
La detrazione di anzianità consegue automaticamente alla sospensione disciplinare dall’impiego e deve corrispondere esattamente alla durata della sospensione, senza discrezionalità amministrativa.
Massime di principio
- La sottrazione all’accesso degli atti relativi a un procedimento disciplinare militare, prevista dall’art. 1050, comma 1, lett. l), d.P.R. 90/2010, opera fino all’emanazione del provvedimento conclusivo; resta distinto il caso dei documenti già ostensibili, il cui accesso sia stato integralmente soddisfatto.
- Nel procedimento disciplinare militare seguito a un giudizio penale, la tempestività va verificata rispetto alla conoscenza integrale della sentenza irrevocabile e ai termini di avvio e conclusione stabiliti dagli artt. 1392 e 1393 d.lgs. 66/2010.
- L’assoluzione penale per insussistenza di un reato abituale, dovuta alla mancanza dell’elemento dell’abitualità, non esclude necessariamente l’esistenza dei singoli fatti storici, che possono essere autonomamente valutati ai fini disciplinari. La definizione delle imputazioni per lesioni per remissione o mancanza di querela non equivale, di per sé, a un accertamento dell’insussistenza dei fatti.
- La detrazione dell’anzianità di grado conseguente alla sospensione disciplinare dall’impiego è vincolata: è pari alla durata della sospensione e non lascia all’Amministrazione discrezionalità né sull’adozione né sulla misura della detrazione.
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