Sentenza n. 1233/2026 - Brescia, Sezione 1
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: - del provvedimento, di cui alla nota 20 aprile 2023 Prot. n./data -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- 19-04-2022 del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona, con cui lo Stato Maggiore dell''Esercito — Dipartimento Impiego del Personale — Ufficio Impiego Graduati e Militari di Truppa ha disposto il trasferimento d''autorità del graduato aiutante -OMISSIS- presso la sede di -OMISSIS-, per il mese di maggio 2023; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29/6/2023, per l’annullamento: - dell’ordine di missione isolata impartito con Foglio di Viaggio n. -OMISSIS- datato 26.06.23 e Foglio di Viaggio n. 4 datato 28.06.23 (entrambi doc. 1), consegnati entrambi il 29.06.23 alle ore 10.00, emesso dal Comando del 10° Reggimento Genio Guastatori (in seguito Reggimento), afferente al trasferimento di sede di servizio presso la sede di -OMISSIS- con effetto dal giorno 29.06.2023 alle ore 11.00 come programmato con dispaccio prot. n. M_D -OMISSIS- 2023 datato 14.06.23 (doc. 2) e con termine opzionale scadente il 25.06.2023 per la scelta alternativa presso la sede di -OMISSIS- effettivamente esercitata in data 23.06.23. C) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 1/11/2023, per l’annullamento: - dell’ordine di trasferimento a “domanda” prot. n. -OMISSIS- 20-10-2023 datato 20.10.23, notificato il 23.10.23, emesso dallo Stato Maggiore Esercito - Dipartimento Impiego Personale Esercito (in seguito solo DIPE), afferente al trasferimento di sede di servizio dalla sede di -OMISSIS- alla sede di -OMISSIS- con effetto dal giorno 25.10.2023; - dell’atto avente prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- 04-08-2023 datato 04.08.2023 emesso dal DIPE;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Trasferimento disposto d’autorità dall’Esercito dalla sede di Cremona verso un’altra sede, con facoltà di optare per la destinazione di Piacenza, e successivi atti che hanno qualificato il trasferimento a Piacenza come «a domanda»
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il militare ha impugnato il trasferimento disposto dopo la cessazione di una sospensione disciplinare di tre mesi, nonché gli atti attuativi e quelli successivi di riesame e qualificazione della destinazione a Piacenza. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti del 29 giugno 2023 ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che il fascicolo non documentava esigenze organizzative, richieste di personale o scoperture di organico e che l’Amministrazione non aveva dato adeguata risposta alle osservazioni presentate. Nei motivi aggiunti del 1° novembre 2023 ha sostenuto che la scelta di Piacenza era soltanto un’opzione tra destinazioni individuate dall’Amministrazione nel medesimo procedimento avviato d’autorità e non una manifestazione spontanea di volontà: la qualificazione finale come trasferimento «a domanda» sarebbe quindi illegittima e pregiudizievole anche quanto alle indennità e agli effetti professionali connessi alla natura del trasferimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti del 29 giugno 2023. Ha ritenuto che, di regola, il trasferimento d’autorità del militare costituisca un ordine organizzativo per il quale la preferenza del dipendente per una sede ha rilievo di mero fatto e non occorre una motivazione particolare, salvo ragioni discriminatorie, vessatorie o macroscopicamente incongrue o illogiche. Nel caso concreto la partecipazione era stata consentita e le osservazioni del militare avevano indotto l’Amministrazione a offrire la sede alternativa di Piacenza; le vicende personali e penali, la precedente sanzione disciplinare e l’esigenza di evitare che il servizio proseguisse nel contesto locale interessato dai fatti fornivano una ragione comprensibile per l’allontanamento. L’istruttoria risultava inoltre adeguata, anche per il successivo esame delle scoperture organiche nelle sedi considerate. Ha invece accolto in parte i motivi aggiunti del 1° novembre 2023: il trasferimento da Cremona e la successiva destinazione a Piacenza costituiscono fasi di un unico procedimento disposto d’autorità, poiché entrambe le sedi erano state individuate dall’Amministrazione e al militare era stata lasciata soltanto la scelta tra le destinazioni proposte. L’adesione a Piacenza non equivaleva dunque a una domanda libera e spontanea e non poteva mutare la natura autoritativa del trasferimento. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
l. 86/2001
Diversamente opinando, si legittimerebbe un’operazione pregiudizievole per la tutela del ricorrente, consistente nel disporre un trasferimento d’autorità e, successivamente, offrire un'unica sede alternativa, sempre individuata dall'Amministrazione, al solo scopo di qualificare formalmente la movimentazione finale come volontaria ed evitare così l'applicazione delle tutele e degli oneri previsti dalla legge n. 86 del 2001.
La qualificazione del trasferimento come d’autorità, anziché a domanda, rileva anche per l’applicazione delle tutele e degli oneri previsti dalla legge; l’offerta di una sede alternativa individuata dall’Amministrazione non consente di eluderli qualificando formalmente come volontaria l’adesione del militare.
Massime di principio
- Il trasferimento d’autorità del militare è, di regola, un ordine organizzativo: la preferenza individuale per una sede ha rilievo di mero fatto e non è necessaria una motivazione particolare, salvo che emergano ragioni discriminatorie o vessatorie oppure incongruenze o illogicità macroscopiche.
- La facoltà concessa al militare di optare tra destinazioni individuate dall’Amministrazione nell’ambito di un trasferimento avviato d’autorità non trasforma la movimentazione in trasferimento a domanda, se manca una scelta spontanea e autonoma della sede da parte dell’interessato.
- La natura del trasferimento va determinata considerando l’intero procedimento e chi ha assunto la decisione di movimentare il dipendente e individuato le sedi possibili; l’adesione a un’alternativa proposta dall’Amministrazione non è, da sola, sufficiente a qualificare il trasferimento come volontario.
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