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Sentenza

Sentenza del 16/12/2025 n. 32846 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per l’anno d’imposta 2004, con recupero di IRPEF, IRAP e IVA, notificata a B.B. il 29 aprile 2010 e poi nuovamente notificata all’erede A.A. il 16 dicembre 2014. Dopo la morte di B.B., il suo giudizio fu interrotto e poi estinto per mancata riassunzione; l’erede aveva però proposto, mentre quel giudizio era ancora pendente, un autonomo ricorso contro la cartella. La società di riscossione contestava l’ammissibilità e la tempestività del ricorso, la nullità della notifica e la giurisdizione tributaria; l’Agenzia delle entrate sosteneva inoltre che la mancata riassunzione avesse consolidato la pretesa e contestava la decisione resa sul successivo ricorso relativo alla medesima cartella. Nel merito, l’erede invocava la sospensione e la definizione agevolata connesse agli eventi sismici del 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 1011, legge n. 296/2006.

La decisione

La Cassazione ha riunito i due ricorsi. Ha respinto la censura sul difetto di giurisdizione: essendo contestata la cartella e la pretesa tributaria, la controversia spetta al giudice tributario. Ha ritenuto ammissibile l’autonomo ricorso dell’erede, poiché l’estinzione del giudizio del de cuius non impedisce di proporre un altro ricorso tempestivo contro lo stesso atto; la pendenza di cause identiche davanti allo stesso giudice comporta la riunione, non la litispendenza. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla notifica, perché la CTR aveva accertato in fatto la mancanza dell’affissione dell’avviso e l’assenza di prova della ricezione della raccomandata informativa; la questione sulla tempestività è rimasta assorbita. L’impugnazione ha comunque sanato il vizio di notifica per raggiungimento dello scopo, consentendo l’esame del merito. Tuttavia, la CTR non poteva annullare la cartella sulla sola base dei benefici per gli eventi sismici senza verificarne la compatibilità con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato. Sono state quindi cassate entrambe le sentenze impugnate, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché verifichi tale compatibilità e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stato individuato un vincitore definitivo sul merito.

Norme richiamate

  • Art. 335 c.p.c.

    La riunione delle impugnazioni - obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. ove investano lo stesso provvedimento -può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero appaiano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie.

    La riunione è obbligatoria se le impugnazioni investono lo stesso provvedimento; può essere disposta anche per provvedimenti diversi ma connessi, per evitare decisioni contrastanti e favorire l’economia processuale.

  • Art. 374, primo comma, c.p.c.

    le sezioni semplici della Corte di cassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggetto del ricorso, non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite, quando queste ultime si siano già espresse sulla medesima questione, ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiari e precisi principi informatori, suscettibili di rappresentare una guida orientativa per le sezioni semplici

    Le sezioni semplici possono decidere una questione di giurisdizione già regolata da principi chiari delle Sezioni Unite, senza dover rimettere ogni caso alle Sezioni Unite.

  • Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La cartella in esame era stata emessa a seguito di procedura automatizzata per il recupero di tributi; la Corte la qualifica come atto impo-esattivo relativo a entrate tributarie, la cui contestazione appartiene alla giurisdizione tributaria.

  • Art. 140 c.p.c.

    Nella notificazione effettuata con le modalità previste per l’irreperibilità relativa, l’omissione dell’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione e la mancata prova della ricezione della raccomandata informativa possono comportare l’invalidità della notifica. Nel caso concreto, l’accertamento di tali circostanze effettuato dal giudice di merito non era riesaminabile in cassazione.

  • Art. 156 c.p.c.

    in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento (nella specie, avvenuta a mezzo posta direttamente da parte dell'agente della riscossione) è applicabile la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., purché non sia intervenuta, medio tempore, la decadenza dal potere di accertamento

    Il vizio della notificazione della cartella può essere sanato quando l’atto raggiunge il suo scopo, purché nel frattempo non sia maturata la decadenza dal potere di accertamento.

  • Art. 306 c.p.c.

    La disciplina dell’estinzione del processo per rinuncia è richiamata nel principio secondo cui l’estinzione del primo giudizio non rende automaticamente inammissibile un altro ricorso tempestivo contro il medesimo atto, se il contribuente non ha inteso rinunciare all’azione.

  • Art. 44 d.lgs. n. 546/1992

    L’estinzione del giudizio tributario non comporta di per sé l’inammissibilità di un diverso ricorso tempestivamente proposto contro lo stesso atto, salvo che risulti una rinuncia all’azione.

  • Art. 1, comma 1011, legge n. 296/2006

    Questa Corte poi, ha rilevato come la disciplina normativa contenuta nell'art. 1, comma 1011, cit. avente natura eccezionale, non si esaurisca nella mera sospensione dei termini (al cessare della quale viene ripristinata la situazione ex ante) ma venga a regolare ex novo il versamento delle somme - che erano già dovute anteriormente o che lo sono divenute nel corso del periodo di sospensione - ridefinendone tempi e modalità

    La norma non si limita a sospendere temporaneamente i termini: disciplina nuovamente tempi e modalità di versamento delle somme. Il beneficio, tuttavia, va verificato rispetto ai vincoli europei sugli aiuti di Stato.

  • Art. 108, par. 3, TFUE

    le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno

    Le agevolazioni fiscali e contributive per imprese colpite da calamità, attuate in violazione dell’obbligo previsto dall’art. 108, par. 3, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, salvo le specifiche ipotesi ammesse dalla disciplina sugli aiuti de minimis o da regimi approvati.

  • Art. 288 TFUE

    la sopravvenuta decisione della Commissione Europea, sopra citata, è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell'art. 288 del T.F.U.E, di atto normativo vincolante e, dunque, di jus superveniens, sicché il giudice, anche di legittimità, è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria la cui applicazione il giudice nazionale deve attuare anche mediante disapplicazione di norme contrastanti

    Le decisioni vincolanti dell’Unione sopravvenute devono essere applicate immediatamente anche d’ufficio dal giudice nazionale, che deve disapplicare le norme interne incompatibili.

  • Regolamenti (CE) n. 1407/2013 e n. 717/2014

    Per i tributi diversi dall’IVA, il beneficio può essere riconosciuto se, al momento della concessione, ricorrono le condizioni previste dai regolamenti sugli aiuti de minimis. Il giudice deve verificare concretamente il rispetto della soglia applicabile; se essa è superata, l’agevolazione non può essere riconosciuta.

Massime di principio

  • L’estinzione per mancata riassunzione del giudizio iniziato dal contribuente o dal suo dante causa non preclude automaticamente un nuovo ricorso tempestivo contro il medesimo atto, se non risulta una rinuncia all’azione.
  • Se cause identiche pendono davanti allo stesso giudice, la risposta processuale è la riunione; la litispendenza presuppone invece la pendenza davanti a giudici diversi.
  • Le controversie sulla sussistenza o sull’ammontare di una pretesa tributaria contenuta in una cartella spettano al giudice tributario. Le questioni relative alla legittimità formale degli atti esecutivi e ai fatti successivi alla valida notifica della cartella possono invece appartenere al giudice ordinario dell’esecuzione.
  • La nullità della notifica della cartella può essere sanata se il contribuente la impugna e l’atto raggiunge così il proprio scopo, purché non sia intervenuta la decadenza dal potere di accertamento.
  • Le agevolazioni fiscali nazionali per calamità naturali non possono essere applicate automaticamente quando incidono sugli aiuti di Stato: il giudice deve verificarne la compatibilità con il diritto dell’Unione e, per le imposte diverse dall’IVA, l’eventuale rispetto dei limiti de minimis.
  • Il giudice nazionale deve applicare d’ufficio le decisioni vincolanti della Commissione europea sopravvenute e disapplicare le disposizioni interne incompatibili.

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