Cassazione Civile, Ordinanza n. 05680/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da una locazione non abitativa di un immobile in Roma destinato ad attività di casa di cura. La conduttrice sosteneva che, cessato il rapporto alla scadenza del contratto e rilasciato poi l'immobile in esecuzione forzata, le spettasse l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 34 l. 392/1978, nella misura di 21 mensilità per la natura dell'attività svolta; chiedeva inoltre di dichiarare che il pagamento di tale indennità condizionasse il rilascio, escludendo l'applicazione dell'art. 1591 c.c., e domandava il risarcimento del danno da mancato pagamento. La conduttrice censurava la sentenza d'appello per avere ritenuto vincolante un precedente giudicato del Pretore relativo a un rapporto precedente e per non avere autonomamente valutato la sussistenza del diritto all'indennità, sostenendo che la scrittura del 10 febbraio 1995 avesse novato il rapporto e transatto le vicende pregresse; con il secondo motivo deduceva altresì la violazione dell'art. 34 l. 392/1978, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., affermando che l'attività di casa di cura comporta contatti diretti con il pubblico e rientra tra quelle tutelate dalla norma sull'avviamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente escluso la novazione del rapporto locatizio e aveva legittimamente considerato vincolante il giudicato formatosi con la sentenza pretorile del 1993, poiché la scrittura del 1995 era una transazione che proseguiva il rapporto alle medesime condizioni sostanziali e richiamava espressamente la disciplina incompatibile con la pretesa dell'indennità. Ha inoltre osservato che l'eventuale abbandono dei giudizi riguardava le controversie ancora pendenti e non poteva incidere sul giudicato già formatosi; la dedotta violazione dell'art. 79 l. 392/1978 è stata ritenuta inconferente, perché la pattuizione trovava causa nella transazione e nel recepimento del giudicato precedente. Il rigetto del primo motivo ha reso assorbito il secondo. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L'indennità per la perdita dell'avviamento non è riconoscibile quando, sulla base del rapporto concretamente accertato e del precedente giudicato, l'attività svolta non rientri nell'ambito protetto oppure quando il diritto sia stato escluso dal contenuto negoziale/transattivo recepito tra le parti.
La censura che mirava a escluderne l'applicazione è rimasta assorbita dal rigetto della domanda principale sull'indennità; la Corte ha comunque dato atto del precedente riconoscimento del risarcimento per ritardato rilascio in altro giudizio relativo al medesimo rapporto.
Il giudicato sostanziale formatosi su un rapporto precedente vincola le parti anche nei successivi giudizi, salvo che risulti una chiara volontà negoziale di disporne nei limiti consentiti dall'autonomia privata.
L'interpretazione della scrittura del 1995 non conduceva a una novazione del contratto, ma alla prosecuzione del rapporto e al recepimento del contenuto del precedente giudicato.
La disposizione non è stata ritenuta violata, perché la pattuizione del 1995 è stata qualificata come transazione conclusa sulla base di una cosa giudicata già formatasi, e quindi sottratta al relativo divieto.
La doglianza sull'onere della prova è stata prospettata insieme alla violazione dell'art. 34, ma non è stata esaminata autonomamente perché il primo motivo è stato ritenuto infondato e assorbente.
La censura di nullità per violazione del principio di non contestazione/valutazione delle prove non è stata scrutinata nel merito, essendo il motivo secondo assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rapporto di locazione, la semplice stipulazione di una nuova scrittura o la modifica di elementi accessori, come canone o durata, non integra di per sé novazione: occorre accertare in concreto l'animus novandi e la causa novandi.
- Il giudicato formatosi su una precedente controversia tra le stesse parti vincola il successivo giudizio se il nuovo rapporto non è realmente autonomo e se le parti non abbiano espresso una chiara volontà di derogare agli effetti della decisione passata in giudicato.
- Una transazione che richiami espressamente un precedente giudicato e disciplini la prosecuzione del rapporto non può essere interpretata come rinuncia implicita agli effetti del giudicato, salvo una manifestazione negoziale inequivoca in tal senso.
- La qualificazione dell'attività esercitata nei locali locati ai fini dell'indennità di avviamento va verificata alla luce del concreto assetto del rapporto e degli accertamenti già coperti da giudicato; se il rapporto transattivo recepisce il precedente assetto, la pretesa indennitaria può restare preclusa.
- Le censure ulteriori restano assorbite quando il rigetto del primo motivo è logicamente e giuridicamente sufficiente a definire la controversia.
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