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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08069/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’azione risarcitoria del fallimento di una società a responsabilità limitata nei confronti di ex amministratori esecutivi e non esecutivi per mala gestio nella fase successiva alla perdita del capitale sociale e per violazioni tributarie. Il Tribunale aveva condannato in solido due ex amministratori esecutivi al risarcimento del danno; la Corte d’appello ha in parte riformato, rideterminando il danno e distribuendo le quote interne di responsabilità anche agli amministratori non esecutivi. Il ricorrente principale ha censurato: 1) la valutazione di falsità del verbale del c.d.a. del 27 aprile 2009 e il relativo onere della prova; 2) l’omesso esame della pretesa responsabilità esclusiva dei soci di maggioranza e l’estraneità del ricorrente al dissesto; 3) la violazione del principio di non contestazione; 4) la liquidazione del danno con il criterio dei netti patrimoniali anziché sulla base di singole condotte gestorie. I ricorrenti incidentali hanno a loro volta contestato l’imputazione delle violazioni tributarie, la qualificazione della responsabilità, la misura della riduzione equitativa del danno, il riparto interno delle quote e le spese. Gli amministratori non esecutivi hanno inoltre sostenuto di non avere poteri operativi e di non essere stati messi in condizione di vigilare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia tutti i ricorsi incidentali. Ha ritenuto inammissibili gran parte delle censure perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito o perché non rispettose degli oneri di specificità del ricorso per cassazione. Quanto al motivo centrale sul danno, ha confermato la legittimità della liquidazione equitativa mediante il criterio della differenza dei netti patrimoniali, poiché la Corte d’appello aveva accertato una gestione non conservativa dopo la causa di scioglimento, l’impossibilità di una ricostruzione analitica per incompletezza e inattendibilità dei dati contabili e la necessità di valutare il pregiudizio in modo sintetico. Ha altresì confermato che la responsabilità degli amministratori esecutivi e non esecutivi può derivare anche da condotte omissive e dalla violazione di obblighi di legge, e che la business judgement rule non copre condotte illecite o violazioni normative. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale nei confronti del fallimento, con compensazione negli altri rapporti.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per affermare che, in presenza di inadempimento gestorio, la colpa si presume e l’amministratore deve offrire prova liberatoria.

  • art. 2055 c.c.

    Evocato ai fini della responsabilità solidale e del riparto interno tra coobbligati.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere della prova, sia sulla veridicità del verbale contestato sia sulle censure processuali.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di non contestazione e alla valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 366 c.p.c.

    La censura fondata sulla non contestazione è inammissibile se non indica specificamente la sede processuale e non trascrive i passaggi rilevanti.

  • art. 2476 c.c.

    Fondamento della responsabilità degli amministratori di società di capitali per violazione dei doveri gestori.

  • art. 2478-bis c.c.

    Richiamato per l’obbligo di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio.

  • art. 2482-ter c.c.

    Richiamato per l’obbligo di adottare i provvedimenti conseguenti alla perdita del capitale sociale.

  • art. 2486 c.c.

    Dopo la causa di scioglimento gli amministratori possono agire solo per la conservazione del patrimonio; rispondono dei danni derivanti da atti o omissioni non conservativi.

  • art. 2486 c.c.

    Codifica il criterio di liquidazione equitativa del danno tramite differenza dei netti patrimoniali e criterio alternativo in caso di contabilità mancante o inattendibile.

  • art. 2447 c.c.

    Richiamato, in alternativa all’art. 2482-ter c.c., per le società di capitali con capitale ridotto al di sotto del minimo legale.

  • art. 2392 c.c.

    Gli amministratori deleganti non sono esonerati se accettano passivamente il deficit informativo; permane l’obbligo di vigilanza.

  • art. 2381 c.c.

    Richiamato per i doveri informativi e di vigilanza degli amministratori non esecutivi.

  • art. 2388 c.c.

    Richiamato con riguardo all’impugnazione della deliberazione e alla tenuta del verbale del c.d.a.

  • art. 2423 c.c.

    Evocato in relazione ai criteri di redazione del bilancio e alla veridicità delle risultanze contabili.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.

  • art. 1223 c.c.

    Base generale della risarcibilità del danno conseguenza.

  • art. 1226 c.c.

    Fondamento della liquidazione equitativa del danno.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato tra i principi generali applicabili alla liquidazione del danno.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per l’applicazione dei criteri generali di liquidazione del danno aquiliano.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza complessiva; il motivo è scrutinabile solo se poste a carico della parte integralmente vittoriosa.

  • art. 360-bis c.p.c.

    La censura sulle spese è inammissibile quando si limita a contestare un orientamento consolidato della giurisprudenza.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato soltanto per il confronto con la nozione di dolo e colpa come criteri generali di imputazione soggettiva.

  • art. 14 legge 19 ottobre 2017, n. 155

    Richiamato come fonte della delega legislativa che ha recepito i criteri di liquidazione del danno da mala gestio.

  • art. 378 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    Ha introdotto il comma 3 dell’art. 2486 c.c., codificando i criteri di liquidazione del danno.

  • d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    Richiamato quale Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Massime di principio

  • Quando, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori proseguono una gestione non meramente conservativa, il danno da responsabilità gestoria può essere liquidato in via equitativa con il criterio della differenza tra i netti patrimoniali, se la ricostruzione analitica delle singole operazioni è impedita da carenze o inattendibilità delle scritture contabili.
  • Il criterio dei netti patrimoniali non coincide con l’automatica applicazione dello sbilancio fallimentare: il giudice deve accertare la responsabilità gestoria, il nesso causale e l’impossibilità di una quantificazione analitica, motivando perché il metodo prescelto sia congruente con il caso concreto.
  • L’onere di allegare e provare i fatti costitutivi dell’azione risarcitoria grava sull’attore, ma, una volta dedotta la gestione non conservativa successiva alla causa di scioglimento, spetta agli amministratori convenuti dimostrare che gli atti compiuti erano giustificati da finalità liquidatorie o comunque non comportavano nuovo rischio d’impresa.
  • La business judgement rule non copre condotte illecite o violazioni di legge: essa può proteggere solo scelte imprenditoriali discrezionali non manifestamente irragionevoli, imprudenti o arbitrarie, non l’omissione di obblighi legali come il versamento di imposte o la convocazione assembleare.
  • Gli amministratori deleganti o non esecutivi non sono esonerati da responsabilità per il solo fatto di non avere avuto accesso agevole alle informazioni societarie, dovendo comunque attivarsi per ottenere adeguati dati e vigilare sull’operato dei delegati.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove; inoltre, le doglianze fondate sulla non contestazione devono rispettare rigorosamente l’onere di specificità e localizzazione previsto dall’art. 366 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiSocietarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullitàBuona fede e correttezza

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