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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23599/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una variazione catastale presentata dalla società proprietaria di un impianto eolico per ottenere la rideterminazione della rendita alla luce della disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016 sugli immobili speciali e particolari. L'Ufficio, a seguito della verifica, notificava un avviso di accertamento con cui determinava una rendita includendo anche il valore della torre eolica, ritenendola una costruzione da computare nella stima diretta. I giudici di merito avevano confermato l'impostazione dell'Agenzia, affermando che la torre, per solidità, stabilità e ancoraggio al suolo, rientrasse tra le costruzioni da considerare ai fini catastali. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della disciplina catastale introdotta dalla legge n. 208 del 2015 per avere incluso la torre tra le costruzioni anziché escluderla come elemento funzionalmente impiegato nel processo produttivo; (2) omesso esame di pareri pro-veritate che qualificavano la torre come parte integrante dell'impianto produttivo eolico; (3) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per mancata valutazione di tali pareri e per omessa risposta al relativo motivo di appello; (4) nullità della sentenza per omessa pronuncia su ulteriori censure relative alla legittimità delle rettifiche, alla loro motivazione e alla relazione di stima.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che ai fini della rendita catastale degli immobili speciali e particolari la norma di riferimento impone di considerare suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma di escludere macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Secondo la Corte, la verifica decisiva non è la mera consistenza fisica o l'ancoraggio al suolo della torre, bensì la sua effettiva strumentalità al processo produttivo dell'energia eolica e la sua eventuale autonomia funzionale. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo. Il quarto motivo è stato ritenuto in parte infondato, perché non vi è omessa pronuncia quando la questione sia stata comunque decisa implicitamente, e in parte inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo state riportate nel ricorso in modo puntuale le domande/eccezioni asseritamente non esaminate e gli atti in cui erano state formulate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, che dovrà accertare se la torre sia o meno un macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 21 e 22, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La Corte afferma che la norma opera per esclusione della componente impiantistica funzionale al processo produttivo: ciò che rileva è la strumentalità del bene al processo produttivo, non la sua mera infissione al suolo o consistenza strutturale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Sono i parametri di ricorso utilizzati per dedurre violazione di legge, omesso esame di fatti e nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se sulla questione vi sia una pronuncia implicita; in cassazione la censura richiede specifica indicazione delle domande/eccezioni non esaminate e degli atti in cui sono state dedotte.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La censura è stata prospettata come mancata considerazione dei pareri pro-veritate nella valutazione delle prove, ma è stata assorbita o comunque non accolta nei termini dedotti.

  • art. 194, lett. c, TFUE

    Richiamato come contesto di politica energetica dell'Unione volto a promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

  • art. 2, comma 167, L. 24 dicembre 2007, n. 244

    Richiamato nel quadro normativo sulla ripartizione degli oneri e degli obiettivi regionali in materia di energie rinnovabili.

  • art. 37, comma 6, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28

    Richiamato per la definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in attuazione della normativa sulle energie rinnovabili.

  • d.m. 15 marzo 2012

    Richiamato quale attuazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili.

Massime di principio

  • In tema di rendita catastale degli immobili speciali e particolari, la componente da includere o escludere non si individua in base alla sola stabilità fisica o all'ancoraggio al suolo, ma alla sua funzione rispetto al processo produttivo cui l'impianto è destinato.
  • Sono esclusi dalla stima catastale i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti che, pur strutturalmente connessi al bene immobile, siano funzionali allo specifico processo produttivo e non apportino un'autonoma utilità reddituale al di fuori di esso.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata contenga una pronuncia implicita sulla questione dedotta.
  • La censura di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorso per cassazione non riporta in modo puntuale e autosufficiente il contenuto della domanda o eccezione asseritamente non esaminata e gli atti in cui essa è stata proposta.
  • Nella disciplina catastale degli impianti produttivi, la qualificazione dei singoli elementi deve tenere conto della loro strumentalità economico-funzionale rispetto al complesso produttivo considerato unitariamente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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