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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19470/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2015 nei confronti di un contribuente, disconoscendo la detraibilità delle spese sostenute per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica di un fabbricato di sua proprietà composto da dodici alloggi, posti auto e cantina, con recupero a tassazione ai fini IRPEF e irrogazione di sanzioni. La pretesa si fondava sull'assunto che il contribuente dovesse essere qualificato come imprenditore, poiché, dopo aver acquistato l'immobile all'asta e averlo ristrutturato, aveva poi concesso in locazione o venduto le singole unità immobiliari. I giudici di merito avevano invece escluso la qualifica imprenditoriale, ritenendo mancante un'organizzazione di mezzi e personale e considerando che la mera locazione non integra, di per sé, attività d'impresa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 16-bis e 55 del TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che in ambito tributario la nozione di impresa non richiede l'elemento organizzativo in senso civilistico, ma solo l'esercizio abituale di una delle attività di cui all'art. 2195 c.c., e che la Corte di merito avrebbe errato anche nel riparto dell'onere della prova. Il contribuente ha resistito e ha anche chiesto la condanna dell'Agenzia per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., chiarendo che la Corte tributaria aveva errato nel richiamare la nozione civilistica di imprenditore e nel valorizzare la mancanza di un'organizzazione di lavoro e capitale come dato decisivo; tuttavia la decisione di merito è stata comunque confermata perché, secondo la ricostruzione dei fatti risultante dagli atti, la ristrutturazione dell'edificio era iniziata nel febbraio 2016 e le locazioni degli appartamenti erano state stipulate tra il 2018 e il 2019, dunque in un arco temporale successivo e comunque esterno all'anno d'imposta oggetto di verifica, il 2015. È stata inoltre respinta la richiesta del controricorrente di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Nessuna attestazione sul contributo unificato è stata disposta nei confronti dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 16-bis D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla detraibilità delle spese per recupero edilizio e riqualificazione energetica, la cui applicazione era contestata dall'amministrazione in ragione della pretesa qualifica imprenditoriale del contribuente.

  • art. 55 D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    La Corte ribadisce che, in ambito tributario, la nozione di impresa commerciale non coincide con quella civilistica e non richiede necessariamente il requisito organizzativo, ma l'esercizio abituale delle attività indicate dall'art. 2195 c.c.; tuttavia, per qualificare l'attività come d'impresa, occorrono stabilità e professionalità nel periodo d'imposta considerato.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che la censura mirava in sostanza alla corretta interpretazione dell'art. 55 TUIR e ai riflessi sul riparto probatorio.

  • art. 2195 c.c.

    Utilizzato come parametro delle attività commerciali rilevanti ai fini dell'art. 55 TUIR; la Corte afferma che la qualifica tributaria di impresa si collega alle attività indicate da tale norma, non al solo elemento organizzativo civilistico.

  • art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    La Corte esclude che ricorra la preclusione da doppia conforme, poiché il motivo non è formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5).

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma che disciplina la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.

    Base della richiesta del controricorrente di condanna per lite temeraria e/o somma equitativa; la Corte la respinge escludendo mala fede, colpa grave o abuso del processo.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte dispone la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese ai sensi di tale norma nel dispositivo riportato nel testo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'attestazione del contributo unificato per l'Agenzia delle Entrate.

  • art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012

    Richiamato quale norma di rinvio che rende applicabile all'Agenzia delle Entrate la disciplina speciale sul contributo unificato.

  • art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte lo richiama per affermare la prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche.

Massime di principio

  • Ai fini tributari, la nozione di impresa commerciale non coincide con quella civilistica: non è indispensabile provare un'organizzazione in senso stretto di lavoro e capitale, ma occorre verificare se l'attività rientri tra quelle dell'art. 2195 c.c. ed sia svolta con abitualità e professionalità.
  • La mera locazione di immobili di proprietà non integra automaticamente esercizio di impresa commerciale; occorre accertare se, in concreto, vi sia un'attività che trascenda la semplice gestione patrimoniale e presenti connotati di stabilità, regolarità e professionalità.
  • Quando la qualificazione fiscale dipende dalla sussistenza di un'attività d'impresa, il dato temporale è decisivo: le operazioni rilevanti devono collocarsi nel periodo d'imposta oggetto di accertamento.
  • In sede di legittimità, è possibile correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo se il risultato finale è comunque conforme a diritto.
  • La richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non determina, di per sé, una soccombenza reciproca quando il ricorso principale viene rigettato e l'istanza accessoria è pure respinta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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