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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14298/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ex dipendente AAMS per il pagamento di euro 10.730,00 a titolo di indennità aggiuntiva di fine servizio prevista dal regolamento del Fondo di previdenza del personale del MEF. Il Fondo ha proposto opposizione, poi accolta dal Tribunale, sostenendo che il lavoratore non potesse computare nel trattamento il periodo svolto presso l’ETI, perché egli non sarebbe stato semplicemente distaccato, ma trasferito all’ETI, e dunque quel servizio non sarebbe stato prestato alle dipendenze del MEF/Fondo. La Corte d’appello ha invece ritenuto che il dipendente non fosse mai transitato definitivamente nei ruoli ETI e ha accolto l’appello del lavoratore. Nel ricorso per cassazione il Fondo ha denunciato violazione dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, dell’art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984, del d.P.R. n. 211 del 1981 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel qualificare il rapporto come mero distacco e nel computare il servizio svolto presso ETI ai fini dell’indennità; secondo il ricorrente il lavoratore sarebbe stato riammesso nei ruoli del MEF ai sensi dell’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998 e non avrebbe avuto diritto al beneficio per il periodo ETI.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure dirette a contestare la ricostruzione in fatto compiuta dalla Corte d’appello, che aveva accertato in modo non più riesaminabile che il lavoratore non era mai transitato definitivamente all’ETI. Nel merito, la Corte ha affermato che, per i dipendenti ex AAMS inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF e applicati temporaneamente presso ETI senza trasferimento definitivo, il servizio svolto presso ETI è computabile ai fini dell’indennità aggiuntiva prevista dal d.P.R. n. 1034 del 1984, perché il rapporto economico e di gestione resta in capo all’amministrazione di appartenenza. Ha quindi confermato la spettanza dell’indennità al resistente e ha posto le spese a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998

    "...il personale già appartenente all’AAMS... fosse inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze e distaccato temporaneamente presso l’ETI..."

    Per i dipendenti ex AAMS non definitivamente trasferiti all’ETI, la norma configura un’assegnazione temporanea presso l’ETI senza transito nei ruoli di quest’ultimo ente.

  • art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998

    Si applica solo ai dipendenti ex AAMS che siano stati trasferiti in via definitiva all’ETI; non riguarda chi sia rimasto nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF.

  • art. 6, d.P.R. n. 1034 del 1984

    "...i anni di servizio prestato dall’effettiva immissione alla cessazione di appartenenza ai ruoli del personale..."

    Il servizio da computare ai fini dell’indennità aggiuntiva comprende anche quello reso presso ETI dai dipendenti ex AAMS non definitivamente trasferiti, poiché il rapporto di appartenenza al MEF resta in essere fino alla cessazione dal ruolo provvisorio.

  • art. 1, d.P.R. n. 211 del 1981

    È la norma istitutiva del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze/MEF.

  • art. 5, d.P.R. n. 211 del 1981

    Prevede l’approvazione del regolamento del Fondo mediante d.P.R. n. 1034 del 1984.

  • art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001

    "...restano a carico dell'amministrazione di appartenenza..."

    Conferma che, per il personale inserito nel ruolo provvisorio, gli oneri economici delle prestazioni rese presso altre amministrazioni gravano sull’amministrazione di appartenenza, che mantiene la gestione del rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo di ricorso lo richiama come violato, ma la Corte non accoglie la censura perché la questione decisiva è risolta sul piano dell’inammissibilità della contestazione in fatto e dell’interpretazione della disciplina sostanziale.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l’ulteriore contributo unificato perché il ricorrente è una P.A. statale non tenuta al relativo pagamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a una nuova valutazione del merito quando la Corte territoriale abbia già compiuto un accertamento fattuale non più sindacabile, salvo denuncia specifica di vizi argomentativi nei limiti consentiti.
  • Quando una disciplina speciale del pubblico impiego prevede l’inserimento del dipendente in un ruolo provvisorio ad esaurimento presso l’amministrazione di appartenenza e l’assegnazione temporanea presso altro ente, il rapporto economico e previdenziale resta in capo all’amministrazione originaria, salvo definitivo trasferimento previsto dalla legge.
  • Il servizio prestato temporaneamente presso un ente diverso dall’amministrazione di appartenenza può essere computato ai fini di un trattamento di fine servizio o indennità aggiuntiva se la normativa speciale collega il beneficio alla permanenza nel ruolo originario e alla cessazione dell’appartenenza a tale ruolo.
  • Il definitivo trasferimento del dipendente a un diverso ente comporta invece l’instaurazione di un nuovo rapporto di impiego e di servizio con il nuovo ente, con conseguente esclusione del precedente trattamento previdenziale per il periodo successivo al trasferimento.
  • L’interpretazione delle norme speciali sul personale va coordinata con la disciplina generale degli oneri economici delle prestazioni rese presso altre amministrazioni, valorizzando il criterio della continuità del rapporto con l’ente di originaria appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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