Cassazione Civile, Sentenza n. 05336/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla demanialità di aree nella Laguna di Caleri determinate tramite procedimento amministrativo di delimitazione ex art. 32 cod. nav. La ricorrente contestava la natura demaniale dei beni, chiedeva il riconoscimento della natura privata e il risarcimento dei danni (art. 2043 c.c.), nonché il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. In primo grado il Tribunale di Venezia dichiarò la demanialità e ordinò il rilascio; la società appellò. La Corte d'appello confermò la demanialità, dichiarò inammissibile la nuova domanda di equo indennizzo e ritenne non rilevanti le presunte irregolarità procedimentali, anche in considerazione della c.t.u. svolta nel contraddittorio. La società ricorse per cassazione deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione circa l'istruttoria amministrativa, la c.t.u., il mancato rinvio alla Corte di Giustizia e la questione indennitaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue quattro censure. Ha ritenuto che: il procedimento di delimitazione previsto dall'art. 32 cod. nav. abbia natura accertatoria e sia sindacabile dal giudice ordinario; la Corte d'appello non ha violato principi di diritto nel ritenere che la c.t.u. svolta in contraddittorio avesse supplito alle eventuali carenze istruttorie amministrative; la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non era fondata nelle modalità prospettate; la ricorrente non ha proposizioni autosufficienti e dettagliate circa la domanda di indennizzo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la società condannata alle spese processuali in favore dei controricorrenti, liquidate in complessivi € 4.000 oltre spese prenotate a debito. La Corte ha altresì rilevato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
R.D. 30.03.1942 n. 327, art. 32 (codice della navigazione)
Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo è un atto di accertamento (analogo alla regolazione di confini ex art. 950 c.c.) e non esercizio di potere discrezionale; il privato può impugnare l'accertamento davanti al giudice ordinario che può disapplicare l'atto se illegittimo.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 267 (ex art. 234 TCE)
Il rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia richiede una questione di diritto dell'Unione chiaramente configurata; nel caso esaminato la Corte nazionale ha ritenuto che non si imponesse il rinvio per gli aspetti prospettati dalla ricorrente.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Protocollo addizionale, art. 1
L'invocazione della disciplina CEDU relativa all'acquisizione di beni e al diritto a un'indennità è stata valutata rispetto alla giurisprudenza CEDU esistente; la Corte ha ritenuto che la sola evocazione non giustificasse il rinvio o la disapplicazione automatica nel caso concreto.
La ricorrente aveva invocato il risarcimento per l'illegittima compromissione del diritto dominicale ex art. 2043; la Corte ha richiamato la distinzione tra domanda di risarcimento e domanda di indennizzo e ha ritenuto che le relative istanze non fossero state formulate o documentate in modo autosufficiente.
La natura accertatoria del procedimento di delimitazione è paragonata alla normale azione di regolamento di confini sancita dall'art. 950 c.c., a supporto della tesi che si tratta di accertamento e non di esercizio discrezionale.
Codice di procedura civile, art. 360 (nn. 1, 3, 4, 5) e art. 132 comma 2 n. 4
Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze di fatto o delle c.t.u.; le censure di motivazione sono esaminate solo entro il minimo costituzionale previsto dall'art. 111 Cost. dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c.
Codice di procedura civile, artt. 61 e 62
Richiamati nella doglianza sull'uso della c.t.u.; la Corte ha confermato che la valutazione della perizia tecnica è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se riguarda la valutazione del fatto.
Codice della navigazione, art. 28
Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina marina: la Corte non ha ritenuto sussistere errore di applicazione tale da incidere sull'esito, confermando la valutazione complessiva dei fatti da parte del giudice di merito.
Costituzione, art. 111 comma 6
Richiama il requisito del 'minimo costituzionale' della motivazione delle sentenze; la Corte ha ritenuto rispettato tale minimo nella sentenza impugnata.
D.P.R. n.115/2002, art. 13 comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha constatato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
Codice di procedura civile, art. 366 n. 6 (autosufficienza degli atti)
La Corte ha rilevato la mancata autosufficienza di alcune censure della ricorrente, dovendosi trascrivere le richieste dell'atto di citazione per consentire alla Corte di verificare tempestività e contenuto delle domande.
Codice di procedura civile, art. 116 commi 1 e 2
Principi sui mezzi di prova e sulla valutazione discrezionale del giudice di merito: la Cassazione ribadisce che la rivalutazione del convincimento del giudice di merito non è ammessa in sede di legittimità.
Massime di principio
- Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo ex art. 32 cod. nav. è un atto di accertamento: i privati possono impugnarlo davanti al giudice ordinario, che ha il potere di disapplicare l'atto se illegittimo.
- La consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice ordinario nel contraddittorio può integrare/sanare carenze istruttorie dell'azione amministrativa; le valutazioni tecniche così acquisite spettano al giudice del merito e non sono rivedibili in Cassazione se consistono in accertamenti di fatto.
- In Cassazione è limitato il sindacato sulla motivazione delle sentenze di merito: va verificato solo il rispetto del 'minimo costituzionale' della motivazione (art. 111 Cost.); non è ammessa la revisione degli accertamenti di fatto.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea richiede una questione di diritto UE concreta e ben delineata; evocare la CEDU o principi europei non basta a imporre il rinvio.
- Le domande inerenti indennizzo o risarcimento devono essere formulate con chiarezza e tempestività nell'atto introduttivo: il loro contenuto e natura (indennizzo amministrativo vs. risarcimento per fatto illecito) è rilevante e deve risultare dagli atti per essere valutato dal giudice.
- Le censure in Cassazione che mirano a ottenere una diversa valutazione delle prove tecniche o fattuali sono inammissibili poiché il sindacato di legittimità non può sostituirsi al convincimento del giudice di merito.
- Per rilevare vizi procedurali nell'istruttoria amministrativa occorre indicare specificamente i profili di illegittimità e dimostrare l'incidenza di tali vizi sull'esito; mere asserzioni generiche non sono sufficienti.
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