Cassazione Civile, Sentenza n. 05355/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa a nicchie/incavi praticati nel muro divisorio tra due proprietà a Portofino. I ricorrenti (nudi proprietari) contestavano che le nicchie realizzate dal confinante (usufruttuario/proprietari contigui) penetrassero oltre la metà dello spessore del muro, usurpando una porzione di loro proprietà e chiedevano la chiusura delle nicchie, l'accertamento del confine e il risarcimento del danno. I giudici di merito avevano ritenuto legittima l'apertura delle nicchie purché non compromettesse la stabilità del muro (applicando un limite solo di non danneggiamento ai sensi dell'art. 1102 c.c.), mentre i ricorrenti in Cassazione deducevano la violazione degli artt. 884 e 1102 c.c., sostenendo che l'art. 884 va interpretato nel senso che gli incavi e le nicchie sono consentiti solo entro la metà dello spessore del muro, pena la lesione del diritto paritario dell'altro comproprietario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha cassato la sentenza impugnata. Ha affermato il principio secondo cui la disciplina speciale dell'art. 884 c.c. prevale sull'art. 1102 c.c. e va interpretata congiuntamente al secondo comma dell'art. 881 c.c.: ciascun comproprietario può praticare incavi, nicchie o infissioni nel muro divisorio soltanto fino alla metà del suo spessore; qualora le opere eccedano tale limite, l'altro comproprietario può agire in sede petitoria o possessoria per ottenerne l'arretramento, la chiusura o l'eliminazione. Inoltre, anche opere entro la metà dello spessore restano vietate se compromettono la stabilità o danneggiano il muro. La causa è stata rinviata al giudice di merito per la rinnovata valutazione conformemente al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
"1. Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell'altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute. 2. Non può fare incavi nel muro comune, né eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi."
Norma speciale che regola la comunione del muro divisorio: riconosce alcune facoltà (appoggio di travi, chiavi, catene, apertura di incavi) ma, letta insieme al secondo comma e all'art. 881, impone il limite della metà dello spessore per incavi/nicchie e vieta comunque ogni opera che ne comprometta la stabilità o lo danneggi
Regola generale sull'uso della cosa comune (uso conforme alla destinazione e non pregiudizio per gli altri partecipanti). La Corte ha stabilito che, rispetto al muro divisorio, l'art. 884 è lex specialis e prevale su questa norma: non è quindi sufficiente il solo criterio della non compromissione della stabilità per autorizzare incavi che privino l'altro comproprietario del pari uso
Presunzione di comunione del muro per tutta la sua estensione: la comunione riguarda ogni punto della muratura e va garantito il pari diritto d'uso in ciascun punto
Prevede una presunzione di appartenenza esclusiva del muro a chi abbia vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro: questa previsione supporta l'interpretazione secondo cui incavi o nicchie che oltrepassino la metà dello spessore sono indice di possibile proprietà esclusiva e dunque non ammissibili nella comunione
Massime di principio
- In presenza di un muro divisorio comune, l'art. 884 c.c. è norma speciale: i comproprietari possono effettuare incavi o infissioni solo nei limiti e secondo le modalità previste da tale norma, non applicando semplicemente il generale art.1102 c.c.
- Le nicchie o gli incavi nel muro divisorio sono ammessi solo fino alla metà dello spessore del muro; oltre tale limite l'altro comproprietario può ottenere l'arretramento o la chiusura e può fare valere azioni petitorie o possessorie.
- Anche opere che non superano la metà dello spessore sono vietate se compromettono la stabilità o danneggiano il muro: il requisito della stabilità resta sempre essenziale.
- Se un incavo supera la metà dello spessore, sussiste una presunzione (art. 881, 2° comma) che può indicare proprietà esclusiva della muratura, con conseguenze sul giudizio di titolarità e sul rimedio richiesto.
- Occorre distinguere la comunione del muro divisorio dalla comunione condominiale: le regole di utilizzo delle parti comuni del condominio (art.1117 e correlati) non si estendono automaticamente al muro divisorio regolato dall'art. 884 c.c.
- In casi analoghi, il giudice dovrà valutare sia la profondità dell'incavo rispetto alla mediana dello spessore, sia l'effetto sulla stabilità/integrazione strutturale, e decidere con strumenti petitori o possessori a tutela del diritto paritario dei comproprietari.
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