Cassazione Civile, Sentenza n. 05362/2026 del 10/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia immobiliare relativa a opere realizzate dai ricorrenti sul fondo confinante: sopraelevazione, terrazzo, struttura in ferro/vetro, serbatoio e tubazioni ritenute abusive e lesive della servitù di veduta e delle distanze legali nonché in zona soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta (zona A). La vicenda ha visto più fasi: azione possessoria e petitoria, domanda di usucapione della servitù di veduta, domande riconvenzionali incrociate e valutazioni tecniche (CTU) sull'entità della sopraelevazione e sulla regolarità parziale di alcune porzioni. In appello la Corte territoriale ha qualificato le opere come "nuove costruzioni" vietate in zona A, ordinandone la demolizione integrale e liquidando un risarcimento equitativo per la temporanea lesione del godimento della veduta. I ricorrenti hanno impugnato in cassazione contestando (i) l'applicazione dell'art. 9 D.M. n.1444/1968 e dell'art. 873 c.c. sul punto che porzioni sarebbero regolari; (ii) l'omesso esame di fatti ed il presunto uso di risultanze possessorie non rilevanti; (iii) la mancanza di motivazione sulla determinazione equitativa del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei signori Cirillo e Brusegan. Ha confermato che, essendo l'intervento eseguito in zona A (vincolo di inedificabilità assoluta), l'innalzamento volumetrico costituisce nuova costruzione vietata e legittima la demolizione integrale così come disposto dalla Corte d'appello (correggendo la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.c.). Ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'omesso esame di fatti decisivi e ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla prova e sulle risultanze istruttorie. Ha inoltre ritenuto fondato il criterio applicato per la liquidazione equitativa del danno (200,00 euro/anno dal gennaio 1997 al gennaio 2016), ritenendo adeguatamente motivate le ragioni per la determinazione della somma. Non sono state pronunciate spese di cassazione per mancata difesa della controparte in questa sede. La Corte ha inoltre rilevato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002.
Norme richiamate
D.M. n.1444/1968, art. 9
In zona A (vincolo di inedificabilità assoluta) è vietata qualsiasi nuova costruzione e non si applicano i limiti liberalizzanti delle distanze: la sopraelevazione che comporta aumento di volume è illegittima e va demolita
Disciplina delle distanze tra costruzioni; nel caso di vincolo di inedificabilità assoluta (zona A) l'applicazione dei criteri di questo articolo può essere esclusa perché prevale il divieto urbanistico
Rilevato nella censura ma non determinante: riguarda la disciplina delle distanze tra costruzioni e i rimedi per le violazioni; la Corte ha comunque confermato la demolizione per violazione del vincolo inedificatorio
Citato nella censura circa il risarcimento: la Corte ha ritenuto legittima la liquidazione equitativa del danno derivante dalla limitazione del godimento della proprietà
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Limiti di impugnazione per cassazione: vizio di motivazione (n.3) e omesso esame di fatto decisivo (n.5). La Corte ha ritenuto infondate e/o inammissibili le censure per carenza di specificazione del fatto storico omesso o per motivazione congrua del giudice di merito
Codice di Procedura Civile, artt. 112 e 390
Richiamati nella censura sull'istruzione probatoria e sulla possibilità di utilizzare risultanze diverse nel giudizio petitorio; la Corte ha confermato la discrezionalità e la valutazione del giudice di merito sulle prove
Codice Civile, art. 384 (ultimo comma)
Permette alla Corte di Cassazione di correggere la motivazione di merito quando la decisione è conforme a diritto: la motivazione dell'appello è stata corretta sui punti tecnici relativi al vincolo di zona A
D.P.R. n.115/2002, art. 13 comma 1-quater
Prevede il raddoppio del contributo unificato in determinate condizioni; la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrenti, se dovuto
L. n.875/1967, art. 17, comma 1
Richiamata in giurisprudenza come normativa non applicabile quando sussiste vincolo di inedificabilità assoluta in zona A; indicativa del fatto che vincoli urbanistici prevalgono sui criteri delle distanze civili
Massime di principio
- Se l'intervento edilizio è eseguito in zona A (vincolo di inedificabilità assoluta), qualsiasi sopraelevazione che comporti aumento di volume è normalmente illegittima e può essere demolita indipendentemente dalla conformità parziale di porzioni dell'opera rispetto alle distanze
- La qualificazione di "nuova costruzione" in presenza di aumento volumetrico in area a vincolo comporta l'applicazione della normativa urbanistica (es. art. 9 D.M. 1444/1968) e prevale su eventuali criteri civilistici sulle distanze
- La Corte di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove e delle risultanze tecniche (CTU); tali valutazioni, purché adeguatamente motivate, difficilmente sono riformabili in sede di legittimità
- Per ragioni di cassazione fondate sul "omesso esame di fatto decisivo" è necessario indicare con precisione il fatto storico omesso, la sua fonte negli atti e la sua decisività; censure generiche sono inammissibili
- Il danno per limitazione del godimento della servitù di veduta può essere liquidato equitativamente quando non risulti quantificabile esattamente; il giudice deve motivare il criterio di monetizzazione e gli elementi considerati
- Le risultanze di un giudizio possessario possono essere utilizzate dal giudice petitorio come elementi istruttori, ma il loro utilizzo e la valutazione restano rimessi al giudice di merito, salvo vizi di motivazione rilevabili in cassazione
- In contenziosi edilizi in aree vincolate è fondamentale dimostrare con precisione (perizie, piani, parametri volumetrici) se l'intervento ha comportato aumento di volume rispetto al preesistente, perché ciò determina spesso l'esito sul punto della demolizione
- Le questioni procedurali relative alle spese e ai contributi (es. contributo unificato) possono comportare aggravio pecuniario anche in cassazione se ricorrono specifiche condizioni normative
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