Cassazione Civile, Sentenza n. 05335/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla costruzione di un fabbricato ricadente nella fascia di rispetto autostradale delle A24/A25. Strada dei Parchi (concessionaria) aveva chiesto l'accertamento della violazione delle distanze e la demolizione o l'arretramento dell'immobile; il Tribunale di Pescara aveva respinto le domande, la Corte d'appello di L'Aquila le ha accolte in parte ordinando l'arretramento a 25 metri. Italiana Sport ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: mancata verifica dell'interesse ad agire del concessionario, possibilità di deroga al divieto di edificazione ai sensi dell'art. 9 L. 729/61 (per opere compensative o per atti della concessionaria), omissione e mancato esame delle prove riguardanti la realizzazione della strada comunale Picinisco e violazione di norme procedurali di diritto sostanziale e processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione, Seconda Sezione civile, ha rigettato il ricorso di Italiana Sport S.r.l., confermando la sentenza della Corte d'appello n.2059/2019 che aveva condannato Italiana Sport ad arretrare il fabbricato alla distanza di 25 metri dal limite della zona di occupazione autostradale. La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di doglianza: ha affermato la legittimazione ad agire della concessionaria che subentra nelle funzioni dell'ANAS, ha escluso l'esistenza di una deroga procedimentalmente valida ai vincoli di inedificabilità (art. 9 L. 729/61) in assenza di prova di un accordo o del procedimento ministeriale, e ha respinto le censure per omesso esame di fatti decisivi rilevando che le risultanze erano state valutate dal giudice di merito. Italiana Sport è stata condannata al pagamento delle spese processuali a favore di Strada dei Parchi S.p.A.
Norme richiamate
art. 9, L. 729/1961
Consente la riduzione delle distanze della fascia di rispetto solo mediante specifico provvedimento del Ministro per i lavori pubblici (presidente dell'ANAS) previa richiesta e procedure formali; non può essere surrogata da atti di pianificazione urbanistica o da presunte convenzioni non concretamente espletate.
Richiamato nella doglianza sull'interesse ad agire; la Corte ha confermato che la concessionaria, per la durata della concessione, subentra nelle funzioni dell'ANAS e ha interesse ad agire per la tutela del vincolo di inedificabilità.
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione: per la n.3 (violazione di norme di diritto) il ricorrente deve indicare con specificità la norma violata e il contrasto; per la n.5 (omesso esame di fatto decisivo) è necessario indicare il fatto storico omesso, la sua presenza negli atti, la sua discussione e la sua decisività. La Corte ha ritenuto le censure generiche o non rispondenti ai requisiti di specificità.
Principio di subentro del concessionario nelle funzioni dell'ANAS (giurisprudenza: Sez. U. n. 10890/2001 e altre pronunce richiamate)
La società concessionaria è legittimata ad agire in giudizio, per tutta la durata della concessione e per la gestione dell'opera, nei poteri spettanti all'ANAS, ivi compresa la tutela contro costruzioni in violazione delle distanze dalla sede autostradale.
Vincolo di inedificabilità sulle fasce di rispetto autostradali (normativa speciale e giurisprudenza consolidata)
Il vincolo deriva da disposizioni poste a tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica e prevale sulla pianificazione urbanistica; è un divieto di edificazione di natura inderogabile salvo la procedura speciale di cui all'art. 9 L. 729/61.
Massime di principio
- La società concessionaria di un'autostrada ha legittimazione ad agire, in luogo dell'ANAS, per far rispettare i vincoli di rispetto e ottenere demolizione o arretramento di opere costruite in violazione delle distanze.
- Il vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto autostradale è stabilito per legge e prevale sulla pianificazione urbanistica comunale: i piani urbanistici non possono derogare autonomamente a quel divieto.
- Ogni deroga al divieto di edificazione nella fascia di rispetto richiede la procedura specifica dell'art. 9 L. 729/61 (provvedimento ministeriale/ANAS) e non può essere ricavata da semplici convenzioni o dall'inclusione dell'opera in atti urbanistici senza prova di una formale autorizzazione in deroga.
- In sede di cassazione le doglianze devono rispettare i rigori di specificità: per violazione di legge occorre indicare la norma e dimostrare il contrasto; per omesso esame di fatto decisivo occorre individuare il fatto, la sua presenza negli atti, la discussione processuale e la sua decisività.
- Se il giudice di merito accerta, con adeguata istruttoria, la violazione delle distanze e l'assenza di deroga valida, può ordinare l'arretramento dell'opera anche se atti urbanistici o progetti comunali erano stati prodotti dall'interessato.
- Nel contenzioso su vincoli di sicurezza pubblica (es. fasce di rispetto) la prova dell'espletamento della procedura di deroga è a carico di chi la invoca; in sua mancanza la situazione giuridica di inedificabilità permane.
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