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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 05364/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che li aveva condannati all'arretramento delle opere e al risarcimento dei danni per violazione delle distanze di legge (art. 873 c.c. e art. 15 NTA del PRG comunale). In Cassazione hanno dedotto otto motivi tra cui: nullità per mancata astensione del giudice relatore; errata applicazione del principio di prevenzione; errori nella determinazione del punto di misurazione delle distanze (confine vs edificio attore); mancata considerazione della vendita dell'immobile da parte dell'attore e quindi del venir meno del danno; illegittima qualificazione di balconi e di muro di contenimento come "costruzione"; vizi formali di costituzione del difensore (procura telematica) e questioni procedurali connesse alla cancellazione dall'albo dell'avvocato difensore originario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi eccetto l'ottavo. Ha dichiarato nullità della costituzione dell'avvocato Francesco Melari per procura non valida in relazione alla data di instaurazione del procedimento (cause anteriori al 4/7/2009 richiedono atto pubblico o scrittura privata autenticata). Quanto al merito, la Corte ha ritenuto fondato il motivo che aveva denunciato l'errore nel riconoscimento dei danni sino all'attualità senza considerare che l'attore aveva venduto il fondo il 25/6/2008: la statuizione sul risarcimento post vendita manca di ragionevole nesso di causalità e pertanto la sentenza impugnata è cassata limitatamente a tale capo. La vicenda è rinviata alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione per nuovo esame della quantificazione/periodo del danno e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Sono state altresì confermate le statuizioni di merito relative alle distanze, alla qualificazione dei balconi e del muro come parti rilevanti ai fini delle distanze legali, nonché l'interpretazione sul principio di prevenzione e sull'irrilevanza della "tolleranza di cantiere" nei rapporti tra privati.

Norme richiamate

  • art. 873 cod. civ.

    Regola le distanze tra costruzioni: la Corte conferma che si misura la distanza tra le pareti e che balconi che estendono il volume edificatorio vanno considerati corpi di fabbrica ai fini del computo della distanza; i muri di contenimento artificiali possono essere equiparati a costruzioni.

  • art. 875 cod. civ.

    Riguarda il principio della prevenzione: la Corte ricorda che il criterio della prevenzione può essere derogato dalla normativa locale imperativa; inoltre, quando i fondi non sono confinanti (interposta striscia di terzi) non opera la prevenzione.

  • art. 15 NTA del PRG del Comune di Isola del Gran Sasso

    Normativa urbanistica locale che impone distanze inderogabili (come il riferimento a 5 metri dal confine) e può derogare al principio di prevenzione previsto dal codice civile.

  • art. 9, d.m. 2 aprile 1968

    Stabilisce la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti antistanti; la Corte lo utilizza come parametro per il calcolo delle distanze tra edifici.

  • art. 83 cod. proc. civ.

    La modifica che consente la procura a margine si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore dell'art. 45 della l. n. 69/2009; per i procedimenti anteriori resta richiesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata: perciò la procura telematica depositata nel 2025 per una causa pendente dal 2005 è invalida.

  • art. 51 cod. proc. civ.

    Disciplina l'astensione del giudice; la Corte precisa che la violazione è deducibile con la rituale istanza di ricusazione entro i termini prescritti, e la mancata tempestiva ricusazione impedisce di sollevare la questione come vizio di nullità in sede di impugnazione.

  • art. 52 cod. proc. civ.

    Stabilisce il termine per la proposizione dell'istanza di ricusazione (non oltre il secondo giorno prima dell'udienza) e la relativa conoscibilità del collegio da parte delle parti.

  • art. 111 cod. proc. civ.

    "Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie"

    Principio secondo cui la vendita del bene oggetto della controversia non estingue il processo tra le parti originarie; da ciò deriva l'infondatezza della censura circa la perdita della legittimazione dell'attore per mera vendita del fondo.

  • art. 34 e art. 34-bis, D.P.R. n. 380/2001

    Le disposizioni sulla "tolleranza di cantiere" (2%) riguardano la conformità urbanistica e i rapporti con la pubblica amministrazione; la Corte chiarisce che non sono applicabili per ridurre diritti soggettivi tra privati in tema di distanze legali.

  • art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.

    Motivo di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo: la Corte l'ha ritenuto fondato in relazione al mancato esame dell'effetto della vendita del fondo sull'esistenza del danno successivo alla vendita.

  • art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ.

    Consente il sindacato sulla motivazione solo per vizi gravi (mancanza o apparente motivazione); la Corte ha dichiarato inammissibile la censura che deduce motivazione insufficiente salvo i casi previsti dalla norma.

  • art. 158, 156, 100, 112, 113 cod. proc. civ.

    Richiamate nelle censure: art.158 e 156 su nullità; art.100 e art.112-113 relativi alla prova e al principio di causalità e valutazione del danno. La Corte ha rigettato le deduzioni di nullità e di vizio motivazionale tranne quanto attiene al vizio determinato dall'omesso esame della perdita di interesse dell'attore dopo la vendita.

Massime di principio

  • In tema di distanze tra costruzioni, elementi come balconi che aumentano il volume edificatorio e muri artificiali di contenimento possono essere qualificati come "costruzioni" e quindi rilevare ai fini del computo delle distanze richieste dalla legge.
  • Il principio della prevenzione (chi costruisce per primo prevale) può essere derogato da norme locali imperative che impongono distanze inderogabili; inoltre non opera quando i fondi non sono confinanti per la presenza di una striscia di terreno di terzi.
  • Le tolleranze tecniche previste per il rapporto con la pubblica amministrazione (es. 2% di "tolleranza di cantiere") non sono automaticamente applicabili per giustificare la violazione dei limiti civilistici tra privati.
  • La costituzione di difensori in procedimenti antecedenti alla riforma del 2009 richiede la forma prevista dalla legge previgente per la procura: una procura telematica non soddisfa i requisiti formali se la causa è anteriore alla data di riferimento normativa.
  • Le censure di nullità per mancata astensione del giudice devono essere proposte tempestivamente con ricusazione; la mancata tempestiva istanza impedisce di sollevare il vizio in sede di gravame come motivo di nullità.
  • In tema di risarcimento del danno, la cessazione del diritto o la vendita dell'immobile da parte del titolare originario possono incidere sul periodo di spettanza del danno: l'estensione temporale del risarcimento richiede rapporto di causalità ragionevole e va verificata al caso concreto.
  • Se la Corte di legittimità accoglie per omesso esame di fatto decisivo, la soluzione è la cassazione con rinvio alla corte territoriale in diversa composizione per nuovo esame e quantificazione.

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