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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36617/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal credito di un lavoratore nei confronti della società datrice per differenze retributive relative al periodo marzo 2001-aprile 2003 e per il TFR. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, in parziale riforma, ha confermato il credito per retribuzioni mensili e ha ridotto quello per TFR, ritenendo che le buste paga prodotte dalla società non fossero idonee a provare il pagamento delle somme in esse indicate perché recavano la sola dicitura "firma per ricevuta" e non una quietanza, mentre per il TFR ha riconosciuto solo un acconto dimostrato dalla società. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 4/1953 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente disconosciuto valore probatorio alle buste paga senza considerare che il lavoratore avrebbe dovuto contestarne specificamente la difformità rispetto alle somme effettivamente corrisposte. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato: da un lato perché la censura sulla non contestazione non era sorretta da adeguate allegazioni e trascrizioni degli atti rilevanti; dall'altro perché, secondo l'orientamento consolidato, la sottoscrizione "per ricevuta" in busta paga non equivale automaticamente a quietanza né prova dell'effettivo pagamento, potendo il giudice di merito negarle efficacia probatoria ove il documento non contenga ulteriori elementi che attestino la corresponsione delle somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Napoli, che aveva riconosciuto il credito per differenze retributive e ridotto solo in parte il TFR, reputando corretta la valutazione di merito circa l'inefficacia probatoria delle buste paga sottoscritte soltanto "per ricevuta". Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    "ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ."

    Viene richiamata la procedura camerale non partecipata per la trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato dalla ricorrente per sostenere una pretesa erronea allocazione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la censura è infondata perché la prova del pagamento non può dirsi raggiunta solo con buste paga firmate per ricevuta.

  • art. 1 L. n. 4/1953

    È richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 3 della medesima legge per contestare la valutazione di merito sulle buste paga.

  • art. 3 L. n. 4/1953

    È richiamato dalla ricorrente come base della disciplina dei prospetti paga, ma la Corte non vi riconosce un effetto probatorio automatico del pagamento.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    "dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    La Corte applica la previsione sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La busta paga sottoscritta dal lavoratore con la sola dicitura "per ricevuta" non ha, di regola, valore di quietanza né costituisce prova automatica dell'avvenuto pagamento delle somme indicate.
  • Il giudice di merito può negare efficacia probatoria ai prospetti paga privi di ulteriori elementi attestanti la corresponsione effettiva, trattandosi di apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • Chi deduce in cassazione l'erronea applicazione del principio di non contestazione deve indicare in modo specifico gli atti processuali rilevanti e trascriverne il contenuto essenziale, perché l'assenza di autosufficienza rende la censura infondata.
  • L'onere di contestazione specifica opera solo a fronte di allegazioni altrettanto puntuali della parte onerata della prova.
  • In materia di retribuzioni, la prova del pagamento non può essere desunta in via meramente letterale dalla formula "firma per ricevuta" se il documento non sia strutturato come vera e propria quietanza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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