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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30395/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un soggetto che aveva in leasing un'imbarcazione assicurata contro il furto chiedeva l'accertamento dell'operatività della polizza e il pagamento dell'indennizzo per un asserito furto avvenuto in porto, poi ritenuto simulato in sede penale. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda sulla base degli elementi emersi dalle indagini penali, ritenendoli incompatibili con la sussistenza del furto denunciato. In appello l'attore censurava la valutazione delle prove, sostenendo che le fonti utilizzate dal primo giudice erano inconsistenti e contraddittorie e che l'evento non era un furto commissionato, ma un semplice trasferimento del natante da Formia a Patrasso. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) nullità della sentenza e vizio di motivazione per motivazione apparente/per relationem, con violazione degli artt. 116 e 2697 c.c. e dell'art. 2729 c.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare l'esistenza di un'altra barca di proprietà del ricorrente e il cattivo stato dell'imbarcazione oggetto di causa; 3) falsa applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p. e violazione dell'art. 6, comma 2, CEDU, per avere la Corte d'appello valorizzato risultanze penali come se avessero una presunzione di significatività sfavorevole. La compagnia ha resistito con controricorso; l'altra società evocata è rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione per relationem è legittima se il giudice d'appello fa proprie, in modo sintetico ma comprensibile, le ragioni del primo giudice e se l'appellante non censura specificamente i passaggi decisivi della decisione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non sono stati rispettati gli oneri di specifica indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulti, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività. Ha ritenuto il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la Corte territoriale non ha attribuito efficacia contra reum a un proscioglimento penale, ma ha solo valorizzato, in autonomia, alcuni elementi emersi nel procedimento penale come dati fattuali del contesto complessivo. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle prove; la Corte non ne accoglie la doglianza e ribadisce la legittimità della valutazione compiuta dai giudici di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la censura è respinta perché la Corte di merito ha fondato la decisione su una valutazione complessiva del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sull'onere della prova; la Corte non ravvisa violazione, poiché il rigetto deriva dalla valutazione del materiale istruttorio e dall'inidoneità delle censure d'appello.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro dei tre motivi di ricorso; la Corte distingue tra nullità/motivazione apparente, omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge, dichiarando infondati o inammissibili i motivi.

  • art. 366 c.p.c.

    Per il vizio di omesso esame di fatto decisivo il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulti, il come e il quando sia stato discusso e la sua decisività.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. come onere di specifica indicazione e deposito degli atti rilevanti per il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte esclude che la decisione d'appello abbia attribuito al proscioglimento penale efficacia presuntiva sfavorevole; si è limitata a considerare elementi emersi nel processo penale.

  • art. 6 CEDU

    La censura è ritenuta inconferente perché la Corte d'appello non ha applicato una presunzione di colpevolezza derivante dal processo penale, ma ha autonomamente valutato i fatti emersi.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 342 c.p.c.

    Censura richiamata dalla resistente in appello per eccepire l'inammissibilità del gravame; la Corte di cassazione non affronta specificamente il tema perché il ricorso viene comunque rigettato.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima quando il giudice di secondo grado richiama e fa proprie le rationes decisive della decisione di primo grado, purché il percorso argomentativo complessivo sia intelligibile e il gravame non abbia scalfito quei passaggi decisivi.
  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare in modo puntuale il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Non vi è violazione dell'art. 6, comma 2, CEDU quando il giudice civile non attribuisce al proscioglimento penale un effetto presuntivo di colpevolezza, ma utilizza autonomamente gli elementi di fatto emersi nel procedimento penale come parte del complessivo quadro probatorio.
  • La censura di violazione di legge o di vizio motivazionale non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando il giudice di appello abbia valutato il materiale istruttorio e la parte si limiti a contrapporre una lettura alternativa delle prove.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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