Cassazione Civile, Ordinanza n. 09463/2023 del 06/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte della Corte d'appello competente in sede di opposizione, della liquidazione del compenso richiesta da un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002. Il professionista era stato nominato difensore d'ufficio di una persona assistita nel processo penale definito con sentenza irrevocabile e aveva sostenuto di non essere stato pagato dalla parte assistita; aveva quindi dedotto di essersi attivato per il recupero del credito professionale, ottenendo anche una decisione del giudice di pace sul credito e notificando precetto. La Corte d'appello aveva però rigettato l'opposizione ritenendo necessario, per ottenere il pagamento dallo Stato, che il difensore dimostrasse di avere inutilmente esperito anche la procedura esecutiva, salvo il caso di irreperibilità dell'assistito. Con l'unico motivo di ricorso il difensore ha denunciato violazione dell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che la norma non imporrebbe anche l'ulteriore prova dell'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata contro il debitore e che il dato letterale non consentirebbe di leggere nella disposizione un obbligo di dimostrare l'insolvibilità dell'assistito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha interpretato l'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002 nel senso che il fatto costitutivo del diritto del difensore d'ufficio alla liquidazione a carico dello Stato comprende l'inutile esperimento delle procedure per il recupero del credito professionale, e che tra tali procedure rientra anche l'azione esecutiva, la quale può essere concretamente svolta solo quando l'assistito sia reperibile. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale si era conformata all'orientamento consolidato di legittimità e che la verifica circa l'effettività del tentativo di recupero è un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione come violazione di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimato Ministero; è stato altresì disposto l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002
"L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato ... quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali"
la disposizione richiede, quale presupposto della liquidazione a carico dello Stato, la dimostrazione dell'inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale, comprensive anche dell'esecuzione forzata quando l'assistito sia reperibile
art. 117 d.P.R. n. 115 del 2002
"L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona ... irreperibile sono liquidati ..."
la disciplina speciale dell'irreperibilità distingue il caso in cui non sia necessario esperire procedure di recupero effettivamente coltivabili perché l'assistito non è reperibile
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come norma che disciplina misura e modalità di liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore d'ufficio
art. 84 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale norma che consente l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione
"Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali ... sono esenti da bolli, imposte e spese"
la norma conferma che le iniziative di recupero del credito del difensore d'ufficio sono considerate dal sistema e sono fiscalmente esenti
richiamato per affermare che il procedimento esecutivo inizia con l'atto di pignoramento
norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio
norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato per la disciplina intertemporale applicabile al rito
richiamato per escludere la necessità di rimessione alle Sezioni Unite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso rigettato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Per ottenere la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio a carico dello Stato, il professionista deve dimostrare di avere inutilmente esperito le procedure di recupero del credito professionale verso l'assistito, e tale onere può comprendere anche l'azione esecutiva.
- La procedura esecutiva rilevante ai fini dell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002 è esigibile solo quando l'assistito sia reperibile; in caso di irreperibilità opera la disciplina speciale dell'art. 117.
- La nozione di "procedure per il recupero dei crediti professionali" va intesa in senso comprensivo e non limitato alle sole attività stragiudiziali o cognitive, includendo anche il pignoramento quale momento di inizio dell'esecuzione forzata.
- Se il giudice di merito accerta in fatto che il tentativo di recupero del credito non è stato effettivo, tale valutazione non è censurabile in cassazione come violazione di legge.
- Quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento di legittimità consolidato, non sussistono i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
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