Cassazione Civile, Ordinanza n. 26869/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il proprietario di immobili impugnava l'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione per un importo complessivo di oltre 1,3 milioni di euro, riferito a pretese erariali, contributi previdenziali, sanzioni amministrative, canoni RAI, oneri camerali e contravvenzioni stradali. In sede di merito sosteneva, da un lato, che i beni colpiti erano stati in precedenza conferiti in fondo patrimoniale e quindi non aggredibili ai sensi dell'art. 170 c.c.; dall'altro, deduceva la nullità dell'ipoteca perché iscritta 180 giorni dopo la notifica del preavviso. La corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione ritenendo inesistente un termine legale di efficacia di 180 giorni per il preavviso ipotecario e rilevando che il contribuente non aveva provato la regolare costituzione del fondo patrimoniale né l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per omessa/notificata comunicazione dell'udienza al precedente indirizzo PEC del difensore, mutato per trasferimento ad altro ordine; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che il giudice d'appello si fosse limitato ad affermazioni tautologiche sulla mancata prova dell'estraneità dei debiti ai bisogni familiari e sulla dedotta opponibilità del fondo patrimoniale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: la doglianza era priva di specificità, perché non emergeva dal ricorso la variazione dell'indirizzo PEC al momento della comunicazione, e la documentazione prodotta solo in memoria non poteva essere considerata in cassazione; inoltre la censura non indicava quale concreto pregiudizio al diritto di difesa fosse derivato dalla dedotta irregolarità. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la motivazione della sentenza d'appello non era apparente, perché consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito; inoltre, in tema di fondo patrimoniale, incombe sul debitore che invochi l'impignorabilità l'onere di provare l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza del creditore. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione della debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è legittima solo alle condizioni previste dalla norma; chi invoca l'impignorabilità deve provare l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
La dedotta violazione del contraddittorio deve tradursi in un concreto pregiudizio del diritto di difesa, non essendo sufficiente l'allegazione astratta dell'irregolarità.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa è tutelato solo se la parte allega e dimostra un effettivo pregiudizio derivante dalla denunciata nullità processuale.
art. 16 del d.l. n. 179 del 2012
Le comunicazioni agli avvocati devono essere eseguite al domicilio digitale risultante dal ReGIndE/INI-PEC, salvo impossibilità non imputabile al destinatario.
art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012
La regola del domicilio digitale dell'avvocato implica che le notificazioni e comunicazioni vadano effettuate all'indirizzo PEC risultante dai registri ufficiali.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; i documenti rilevanti devono essere indicati e collocati processualmente nel modo corretto.
Nel giudizio di cassazione il deposito di nuovi documenti è ammesso solo nei limiti della nullità della sentenza o di vizi radicali del procedimento che incidano sul contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge richiede la precisa individuazione della norma violata e della concreta erronea applicazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza o del procedimento tutela il concreto pregiudizio al diritto di difesa, non l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il mero difetto di sufficienza della motivazione.
La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere il fondamento della decisione.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice ritenga generiche o inidonee le circostanze dedotte a sostegno della domanda o eccezione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di una nullità processuale richiede non solo l'allegazione dell'irregolarità, ma anche la concreta indicazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa; in mancanza, il motivo è inammissibile o infondato.
- La produzione di documenti nuovi in cassazione è consentita solo nei ristretti casi in cui sia funzionale a far valere nullità della sentenza o vizi radicali del procedimento; non può essere utilizzata per supplire a carenze probatorie che dovevano essere colmate nel ricorso introduttivo.
- La motivazione è apparente solo quando non renda percepibile il percorso logico-giuridico della decisione; non basta che sia sintetica o non condivisibile, essendo sufficiente che consenta il controllo sul ragionamento del giudice.
- In materia di fondo patrimoniale, l'onere di provare l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia grava sul debitore che invochi l'impignorabilità dei beni, non sul creditore o sul giudice.
- L'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è ammissibile ove il credito sia compatibile con i bisogni della famiglia o il creditore non conosca l'estraneità del debito a tali bisogni.
- Nel ricorso per cassazione vige un rigoroso onere di specificità e localizzazione degli atti e dei documenti su cui la censura si fonda; la sua violazione comporta l'inammissibilità del motivo.
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