Cassazione Penale, Sentenza n. 09863/2026 del 16/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso ordinanza del Tribunale di Caltanissetta (riesame) che in parte confermava la custodia cautelare emessa nei confronti del Peritore per plurimi reati in materia di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990 e reati fine ex art. 73 DPR 309/1990). Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione del principio del ne bis in idem cautelare per presunta sovrapponibilità con precedente procedimento nel quale era stato assolto; 2) errore nel ritenere sussistente l'associazione (art. 74 DPR 309/1990) piuttosto che mero concorso (art. 110 c.p.), richiamando pronunce intervenute in altra sede; 3) travisamento e mancata confutazione delle censure relative ai singoli reati fine ex art. 73 DPR 309/1990; 4) vizio nella valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e nell'idoneità della custodia carceraria rispetto a misure meno afflittive. In sede d'udienza sono state depositate memorie difensive e documenti integrativi.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità di tutti i motivi, ritenendo che il ricorrente non abbia denunciato violazioni di norme specifiche né la manifesta illogicità della motivazione. In particolare: - sul ne bis in idem: il Tribunale del riesame aveva motivatamente ritenuto che la compagine contestata nel nuovo procedimento fosse una nuova realtà associativa (nuovi canali di approvvigionamento, parziale diversa compagine soggettiva, perdita della precedente struttura in seguito agli arresti), argomentazione con cui la Corte non ha rilevato contraddittorietà; - sulla qualificazione associativa: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente indicato gli elementi a sostegno del ruolo associativo del Peritore (captazioni, rapporti con fornitori e con detenuti organizzatori, ripartizione dei compiti, impiego di collaboratori), valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se non per manifesta illogicità che qui non sussiste; - sui reati fine: la Corte ha osservato che la valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non suscettibile di revisione in Cassazione se non per manifesta illogicità, che non è stata provata; - sulle esigenze cautelari e sulla misura: richiamata la presunzione relativa di attualità e adeguatezza della custodia per reati associativi e di traffico di stupefacenti, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia assolto l'onere motivazionale (prossimità temporale delle condotte, precedenti, ruolo di collegamento del Peritore, atteggiamento non collaborativo rispetto al regime detentivo). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; è disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
La disposizione è citata in relazione all'aggravante che il Tribunale del riesame ha escluso; la Corte osserva che l'esclusione dell'aggravante non prova di per sé l'identità tra le associazioni contestate nei procedimenti diversi
Norma sulla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: il Tribunale e la Corte hanno ritenuto sussistenti indizi idonei a qualificare la condotta come partecipazione ad un sodalizio organizzato, sulla base di intercettazioni, rapporti con fornitori e ripartizione dei compiti
Norma che disciplina i reati-mercato (traffico e detenzione finalizzata allo spaccio): i singoli reati fine sono stati valutati dal giudice del riesame con riferimento alle risultanze investigative; la Corte ha ritenuto che le censure difensive relativi a travisamento siano, in sostanza, richieste di rivalutazione fattuale non ammissibili in Cassazione
Richiamato dal ricorrente per sostenere la configurazione del mero concorso e non dell'associazione; la Corte ha ritenuto però che il giudice di merito abbia fornito elementi idonei a sostenere la qualificazione associativa, e la questione è stata trattata come valutazione di merito
Norma applicata per l'onere del ricorrente al pagamento delle spese per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in base a questa disposizione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Prevede l'obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha disposto tale trasmissione affinché siano adottati gli atti di competenza
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione della misura equitativa da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte di legittimità ha ritenuto che non ricorrano profili di colpa che giustifichino l'esenzione e ha quantificato il versamento in euro 3.000,00
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari personali è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; contestazioni che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Il principio del ne bis in idem cautelare richiede la verificazione dell'identità materiale e storica del fatto: l'esistenza di una nuova compagine, nuovi canali di approvvigionamento o una diversa composizione soggettiva possono legittimare una nuova contestazione associativa rispetto a precedenti procedimenti.
- La qualificazione tra associazione (art. 74 DPR 309/1990) e mero concorso (art. 110 c.p.) dipende dalla valutazione complessiva degli elementi indiziari (ruolo stabile, ripartizione dei compiti, coordinamento con fornitori); tale valutazione è di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se non per manifesta illogicità.
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni e il loro significato probatorio è questione di fatto devoluta al giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.
- Per i reati associativi e di traffico di stupefacenti sussiste una presunzione relativa dell'attualità delle esigenze cautelari e dell'idoneità della custodia in carcere: toglierla richiede prova di circostanze concrete e specifiche che dimostrino l'attenuazione o la cessazione delle esigenze cautelari.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata alle spese e a un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende, salvo che non risulti che il ricorso sia stato proposto con colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
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